Art. 103 c.p.p. — Garanzie di libertà del difensore

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Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:

  • a)quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attivita' nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;
  • b)per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate. ((Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonche' presso i consulenti tecnici non si puo' procedere a sequestro)) di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorita' giudiziaria a pena di nullita' avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perche' il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, e' consegnata copia del provvedimento. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice. Non e' consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, ((degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei)) consulenti tecnici e loro ausiliari, ne' a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorita' giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati.

Testo in vigore dal 18 gennaio 2001 al 26 gennaio 2018

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 229/1998

    Questione infondata
    19 giugno 1998

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 106, comma 6, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede il divieto di sottoporre a sequestro gli scritti formati dall'imputato (o dall'indagato) appositamente ed esclusivamente per facilitare la propria difesa negli interrogatori - sollevata dal Tribunale rimettente in seguito a richiesta di riesame avverso il provvedimento del Procuratore della Repubblica con il quale si era ordinato, previa perquisizione, il sequestro probatorio, nella cella ove l'inquisito è detenuto, degli appunti dallo stesso predisposti al fine di rispondere più agevolmente al già reso interrogatorio, nel dichiarato intento di "verificare se in questi appunti fossero riportate circostanze diverse da quelle poi verbalmente riferite". Contrariamente all'assunto interpretativo su cui si basa l'ordinanza di rinvio, deve infatti ritenersi, in forza dei principi chiaramente posti dagli artt. 247 e 253 cod. proc. pen. (sui casi e forme delle perquisizioni e sull'oggetto del sequestro), dall'art. 188 stesso codice (sulla tutela della libertà morale della persona nell'assunzione della prova) e dagli stessi artt. 24 e 2 Cost. - in quanto immediatamente applicabili - sulla garanzia indefettibile del diritto di difesa e in generale dei diritti fondamentali della persona - alla operatività dei quali non può essere di ostacolo, in quanto anch'esso va interpretato 'secundum Constitutionem', il disposto dell'art. 237 cod. proc. pen., che consente l'acquisizione, anche d'ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall'imputato - che, salvo che costituiscano corpo di reato, non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, e non soltanto - a tutela della difesa tecnica - di quelli esistenti presso i difensori (e i consulenti tecnici) - a cui la disposizione impugnata fa espresso, ma in realtà non limitativo, riferimento - ma anche - a tutela della, non meno meritevole di protezione, difesa personale - di quelli in possesso dell'imputato. Con la conseguenza che, nel caso di specie, il disposto sequestro, trattandosi, fra l'altro, di prova comunque inutilizzabile, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., perché illecitamente acquisita, avrebbe dovuto essere senz'altro cancellato dal giudice 'a quò, senza alcuna necessità di chiedere alla Corte costituzionale il preteso intervento additivo. red.: S. Pomodoro

    Art. 103 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 18 gennaio 2001. 23 parole aggiunte.

b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate. Presso i difensori e aggiunto: gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonche' presso i consulenti tecnici non si puo' procedere a sequestro di carte o documenti … autorizzazione del giudice. Non e' consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, aggiunto: degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, ne' a quelle tra i medesimi e le …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art103 · fonte del testo

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