(( Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope puo' chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo. Qualora si tratti di persona minore di eta' o incapace di intendere e di volere la richiesta d'intervento puo' essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potesta' parentale o la tutela. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le struture delle unita' sanitarie locali, nonche' con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze. In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l'interessato del proprio diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalita' dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda danitaria non contenga le generalita' ne' altri dati che valgano alla loro identificazione. I dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, ne' davanti all'autorita' giudiziaria,e' davanti ad altra autorita'. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. La presente norma si applica anche a coloro che operano presso gli enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato le convenzioni di cui all'articolo 94. Ogni Regione o Provincia autonoma provvedera' ad elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni Provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. 9. Il modello di scheda sanitaria dovra' prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2a

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

Testo vigente dal 11 luglio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 11 luglio 1990

Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990. 91 parole tolte, 233 parole aggiunte.

Chiunque fa uso personale tolto: non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope puo' chiedere aggiunto: al servizio pubblico per le tossicodipendenze di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e tolto: ad interventi terapeutici e riabilitativi ai presidi sanitari locali. E' riconosciuto agli interessati il diritto di scelta per quanto attiene ai luoghi di cura ed ai medici curanti. Gli interessati possono inoltre rivolgersi direttamente ai centri di cui all'articolo 90 i quali provvedono secondo le disposizioni dell'articolo 92. aggiunto: di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo. Qualora si tratti di persona minore di eta' o incapace di intendere e di voleretolto: , la richiesta di intervento aggiunto: la richiesta d'intervento puo' essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potesta' aggiunto: parentale o la tutela. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i tolto: centri e le case di cura, gli ambulatori, aggiunto: servizi, i presidi e le struture delle unita' sanitarie locali, nonche' con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente. tolto: I sanitari aggiunto: Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso tolto: non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio tolto: dei centri di cui all'articolo 90. Essi debbono in ogni caso inoltrare ai centri competenti previsti dall'articolo 90 aggiunto: del servizio pubblico per le tossicodipendenze. In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l'interessato del proprio diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalita' dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici tolto: ed aggiunto: e i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda tolto: sanitaria aggiunto: danitaria non contenga le generalita' tolto: ed ogni dato che valga aggiunto: ne' altri dati che valgano alla loro identificazioneaggiunto: . I dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, ne' davanti all'autorita' giudiziaria,e' davanti ad altra autorita'. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. La presente norma si applica anche a coloro che operano presso gli enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato le convenzioni di cui all'articolo 94. Ogni Regione o Provincia autonoma provvedera' ad elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni Provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. 9. Il modello di scheda sanitaria dovra' prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art95 · fonte del testo

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