Corte costituzionale

Sentenza n. 229/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1998 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 6,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18

luglio 1997 dal tribunale di Genova - Sezione per il riesame,

iscritta al n. 763, del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale,

dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio il 22 aprile 1998 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso delle indagini preliminari, con provvedimento del 3

luglio 1997 il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di

Genova ordinava, previa perquisizione, il sequestro probatorio della

documentazione "concernente i fatti" oggetto delle indagini,

"esistente nella cella del carcere ove" l'inquisito "è detenuto";

nella motivazione del provvedimento, eseguito lo stesso 3 luglio, si

faceva "esplicito riferimento alla natura della documentazione

ricercata", precisandosi "che la stessa viene sottoposta a sequestro

in quanto predisposta" dall'indagato, "con funzione di appunti, al

fine di più agevolmente rispondere all'interrogatorio reso dallo

stesso indagato in data 1 luglio 1997", "nell'intento di verificare

se in detta documentazione siano riportate circostanze diverse da

quelle poi verbalmente riferite".

2. - Proposta richiesta di riesame avverso il detto provvedimento,

il tribunale di Genova ha, con ordinanza del 18 luglio 1997,

sollevato in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 103, comma 6, del codice di

procedura penale, "nella parte in cui non prevede il divieto di

sottoporre a sequestro gli scritti formati dall'imputato (e

dall'indagato) appositamente ed esclusivamente come appunto per

facilitare la difesa negli interrogatori".

Rileva il giudice a quo che la ricerca probatoria ha ad oggetto non

fatti ma osservazioni circa la linea difensiva che l'imputato intende

assumere. Cosicché risponde alla medesima esigenza difensiva posta

alla base della norma denunciata precludere che le "carte e i

documenti relativi all'oggetto della difesa" che si trovino, non

presso il difensore, ma presso l'imputato vengano sequestrate quando

attengano all'esercizio della linea difensiva da predisporre; con

conseguente violazione anche del principio di eguaglianza perché

l'inviolabilità del diritto di difesa non può essere riservata al

solo difensore, rappresentando difesa personale e difesa tecnica

attuazione di un unico principio.

3. - Nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 103, comma 6, del codice di procedura penale, "nella parte

in cui non prevede il divieto di sottoporre a sequestro gli scritti

formati dall'imputato (e dall'indagato) appositamente ed

esclusivamente come appunto per facilitare la difesa negli

interrogatori".

Di fronte ad una richiesta di riesame del decreto di sequestro

probatorio disposto dal pubblico ministero, sequestro da eseguirsi

"previa perquisizione della cella ove" l'indagato "è detenuto", ed

avente ad oggetto la "documentazione concernente i fatti per cui lo

stesso è indagato", il tribunale, premesso "che la motivazione del

provvedimento di sequestro fa esplicito riferimento alla natura della

documentazione ricercata, precisando che la stessa viene sottoposta a

sequestro in quanto predisposta ... con funzione di appunti, al fine

di più agevolmente rispondere all'interrogatorio" già reso,

nell'intento di "verificare se in detta documentazione siano

riportate circostanze diverse da quelle poi verbalmente riferite", ha

implicitamente ravvisato la fonte di simile potere in una mancata

previsione normativa riconducibile al disposto della norma denunciata

che, nel disciplinare le garanzie di libertà del difensore, esclude

il sequestro (e ogni altra forma di controllo) della corrispondenza

tra l'imputato ed il proprio difensore solo presso quest'ultimo. Con

inevitabili riverberi quanto alla conformità della norma denunciata

all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ingiustificata

disparità del trattamento, con riferimento a documenti direttamente

interessanti la difesa, fra la tutela apprestata al difensore e la

tutela apprestata all'imputato e all'indagato, e conseguente,

altrettanto irragionevole, "sbilanciamento" tra difesa personale e

difesa tecnica; nonché all'art. 24 della Costituzione sotto il

profilo del diritto di difesa personale dell'imputato (e

dell'indagato), che risulterebbe vulnerato dal potere concesso

all'autorità giudiziaria di procedere al sequestro di documenti

strettamente connessi all'esercizio della difesa personale.

Per la verità, nonostante che nel dispositivo dell'ordinanza di

rimessione risulti evocato l'art. 103, comma 6, del codice di

procedura penale, ad essere chiamato in causa sembrerebbe anche il

comma 2 di tale articolo, nei termini sopra ricordati, nella parte in

cui prevede che presso i difensori (e i consulenti tecnici) e non,

quindi, anche presso l'imputato, "non si può procedere a sequestro

di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che

costituiscano corpo di reato". Il tutto secondo quanto si ricava

dalla motivazione della detta ordinanza, nell'ambito della quale il

richiamo, peraltro neppure nominatim, al sesto comma viene ad

assumere un significato puramente descrittivo di un assetto,

ricavabile dall'art. 103 nel suo integrale contesto (come tale citato

nella motivazione), diretto a privilegiare la difesa tecnica rispetto

alla difesa personale, a tutela della quale la norma denunciata non

arrecherebbe alcun contributo.

2. - La questione non è fondata.

Anche per ragioni strettamente connesse al necessario requisito

della rilevanza, pare evidente che il giudice a quo abbia qualificato

il decreto sia di perquisizione sia di sequestro come legittimamente

disposto dal pubblico ministero; in caso contrario, il tribunale

avrebbe dovuto procedere, in sede di riesame, all'annullamento del

provvedimento ritenuto contra legem. Il che risulta, del resto,

esplicitato dall'inciso posto a chiusura della parte argomentativa

dell'ordinanza di rimessione ove si lamenta che "il testo dell'art.

103 appare attualmente limitato ad una tutela della sfera relativa

alla sola difesa tecnica, e non consente un'interpretazione estensiva

o analogica, che non sia contenuta in una decisione della Corte

costituzionale".

Pure in presenza delle precisazioni sopra formulate quanto alla

norma effettivamente sottoposta al vaglio di legittimità

costituzionale, risulta subito chiaro come una simile

interpretazione, che il giudice a quo fa inopinatamente derivare

dall'impossibilità di applicazione della norma denunciata, è

palesemente erronea perché il tribunale del riesame sarebbe stato

comunque tenuto a pronunciare l'annullamento del provvedimento di

perquisizione e di sequestro del quale era stato richiesto il

riesame. Ciò, non soltanto in applicazione delle norme che

disciplinano la perquisizione ed il sequestro probatorio, ma anche

per l'incidenza di principi costituzionali qui immediatamente

applicabili in forza di un'interpretazione secundum Constitutionem

degli artt. 247 e 253 del codice di procedura penale.

Già la considerazione che tanto la perquisizione quanto il

sequestro, non avendo ad oggetto né il corpo di reato né cose

pertinenti al reato, sono da considerare illegittimamente disposti,

avrebbe dovuto condurre il rimettente a cancellare il provvedimento

ablativo, considerando anche che ove l'interessato non avesse

provveduto ad attivare il riesame, i documenti sequestrati sarebbero

comunque risultati inutilizzabili per la parte concernente la tutela

del diritto alla difesa personale, trattandosi di prove illecitamente

acquisite (art. 191 cod. proc. pen.).

Senonché ci si trova qui in presenza non di una lacuna normativa

da colmare con una sentenza additiva della Corte, bensì di un

provvedimento del tutto contrario alle regole del processo e

direttamente lesivo di principi costituzionali. Invero il fatto che

il provvedimento qualifichi la perquisizione come funzionale alla

apprensione degli appunti e, quindi, alla verifica della

corrispondenza dei documenti sequestrati al contenuto

dell'interrogatorio, si risolve in una palese diretta violazione dei

diritti inviolabili della persona prima ancora che del diritto

all'autodifesa. Tanto da rivelare la predisposizione da parte

dell'autorità giudiziaria di uno strumento di tale invasività della

sfera privata (a nulla rilevando che, nella specie, l'inquisito si

trovasse in vinculis), proprio al fine di vulnerare il diritto

presidiato dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, da

comportare, oltre tutto, una surrettizia quanto censurabile lesione

delle regole dettate in tema di interrogatorio dallo stesso codice di

procedura penale.

Un vizio, dunque, che travalica la stessa impossibilità di

utilizzazione dei documenti sequestrati (che potrebbe, in diverse

ipotesi, discendere da un'occasionale, non voluta apprensione di

documenti non utilizzabili oltreché da un divieto sopravvenuto di

utilizzazione) per rivelare l'inidoneità del documento ad

identificarsi in uno schema legale. Per giunta attraverso l'impiego

di strumenti designati da una capacità intrusiva non dissimile da

quelle metodiche delle quali l'art. 188 del codice di procedura

penale (che, tutelando la "libertà morale della persona

nell'assunzione della prova", rappresenta una diretta applicazione

dell'art. 2 della Costituzione) preclude la possibilità di

utilizzazione in quanto tali, quali che possano essere i risultati

probatori conseguiti. Il tutto secondo regole che prima ancora di

essere codificate rappresentano l'espressione di principi

fondamentali di civiltà giuridica.

3. - Tanto precisato, il voler far discendere il potere per

l'organo inquirente di agire con tali modalità dalla più volte

indicata omessa previsione dell'art. 103, comma 6, del codice di

procedura penale, si rivela conseguenza, non soltanto di un'errata

interpretazione degli artt. 247 e 253 del codice di procedura penale,

ma anche di una palese violazione dei principi costituzionali posti a

tutela della persona umana.

4. - È appena il caso di soggiungere che nessun apporto

interpretativo può derivare dal disposto dell'art. 237 del codice di

procedura penale che consente l'acquisizione, anche di ufficio, di

qualsiasi documento proveniente dall'imputato. È chiaro infatti che

qualsivoglia lettura della detta disposizione (derivata dall'art. 465

del codice abrogato) debba essere sempre e comunque coordinata con i

principi costituzionali a tutela della persona umana e del diritto di

difesa dell'imputato e dell'indagato oltre che con le regole

processuali che presidiano tali diritti, limitando, nei termini prima

ricordati, l'incidenza invasiva dei mezzi di ricerca della prova.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 103, comma 6, del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di

Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:229 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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