Corte costituzionale

Sentenza n. 143/1967

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/12/1967 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 622

del Codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 maggio 1966 dal Tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra Viganò Laura e Alberti Carlo ed

altro, iscritta al n. 194 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 12 novembre 1966;

2) ordinanza emessa il 19 agosto 1966 dal pretore di Trieste nel

procedimento civile vertente tra Bassa Suraci Matilde e Mazzoni Icilio

ed altro, iscritta al n. 87 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 144 del 10 giugno 1967.

Udita nella camera di consiglio del 7 novembre 1967 la relazione

del Giudice Michele Fragali.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Le due ordinanze sopra indicate, del Tribunale di Milano (23

maggio 1966) e del pretore di Trieste (19 agosto 1966), hanno proposto

questione di legittimità costituzionale dell'art. 622 del Codice di

procedura civile che nega alla moglie convivente col debitore il

diritto di proporre opposizione al pignoramento di mobili di proprietà

di lei, pignorati nella casa coniugale, tranne che si tratti di beni

dotali o di beni che si provi con atto di data certa esserle

appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o

successione a causa di morte. Entrambe le ordinanze hanno invocato

l'art. 24, comma primo, e l'art. 29, comma secondo, della costituzione;

il pretore di Trieste ha opposto pure l'art. 3 della costituzione

stessa.

A fondamento del dubbio di costituzionalità è stato osservato che

la norma si risolve nel negare alla moglie la tutela di un proprio

diritto, crea disparità di situazioni giuridiche, a seconda che il

debito sia del marito o della moglie, perché i beni possono essere

distratti dal patrimonio della moglie per il soddisfacimento di debiti

personali del marito, mentre i beni del marito non possono essere

destinati a garanzia dei creditori personali della moglie: la c.d.

presunzione muciana non è più adeguata all'attuale organizzazione

economica della famiglia, perché anche la moglie può esplicare, e

spesso di fatto esplica, attività produttive di reddito al pari del

marito. Si può spiegare solo che l'art. 70 della legge fallimentare,

applichi la presunzione, sino a prova contraria, per i beni che il

coniuge del fallito ha acquistato a titolo oneroso nel quinquennio

anteriore alla dichiarazione di fallimento, e si può anche spiegare

che l'art. 207, lett. b, del T. U. delle leggi sulla riscossione delle

imposte dirette stabilisca nell'espropriazione esattoriale

l'improponibilità dell'opposizione del coniuge e dei parenti ed affini

fino al terzo grado del contribuente; ma la norma denunciata non è

nemmeno diretta a garantire l'unità familiare, essendo destinata ad

evitare le frodi in danno del creditore. Essa non consente alla

moglie di far valere i suoi diritti sui mobili di sua proprietà

nemmeno se, in ipotesi, può agevolmente provare che li ha acquistati

lei con i proventi del proprio lavoro e se il debito del coniuge è

stato contratto per ragioni estranee al "menage" familiare; e nemmeno,

come fa l'art. 621 dello stesso Codice, si limita ad escludere certi

mezzi di prova del diritto, ad evitare collusioni e danni dei

creditori.

2. - L'ordinanza del Tribunale di Milano è stata notificata alle

parti costituite il 23 settembre 1966, alla parte contumace il 3

ottobre successivo e al Presidente del Consiglio dei Ministri il 1

agosto 1966; è stata comunicata al Presidente della Camera dei

Deputati l'11 agosto 1966 e a quello del Senato il 3 settembre

successivo; è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica del 12 novembre 1966, n. 284. L'ordinanza del pretore di

Trieste è stata notificata alle parti in data 25 e 27 febbraio 1967,

al Presidente del Consiglio dei Ministri il 2 settembre 1966 e

comunicata in pari data ai Presidenti delle due Camere; è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 10 giugno

1967, n. 144.

Le parti non si sono costituite; non v'è stato intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto :

1. - Le due cause concernono una identica questione e possono

perciò essere decise con unica sentenza.

2. - La norma impugnata si rifà ad una situazione non più

rispondente all'attuale posizione economica e sociale della donna nella

famiglia e fuori di essa. Questa nuova posizione è riconosciuta

nell'art. 70 della legge fallimentare, che applica la c.d. presunzione

muciana alla moglie nel fallimento del marito e al marito nel

fallimento della moglie, è presupposta nell'art. 207 del testo unico

delle leggi sulle imposte dirette, che limita la proponibilità delle

istanze in separazione, sia alla moglie nell'esecuzione esattoriale

contro il marito, sia al marito nell'esecuzione esattoriale contro la

moglie. Non si spiega che, nell'esecuzione forzata ordinaria, soltanto

la moglie subisce restrizioni nella tutela del suo diritto di

proprietà, quando oggi la moglie, non di rado, ha una propria

posizione professionale e quindi ha la possibilità di acquisire beni

suoi con danaro non proveniente dal marito. Non si spiega nemmeno il

perché la moglie deve provare con atto di data certa l'appartenenza

dei beni acquistati prima del matrimonio, mentre al marito la

giurisprudenza ordinaria suole applicare l'art. 621 del Codice di

procedura civile che consente al riguardo maggiore libertà di prova:

oggi anche la donna nubile riesce ad inserirsi nella vita produttiva,

e, quando ciò accade, diviene verosimile che essa, anteriormente alle

sue nozze possa essersi formato un suo patrimonio attivo.

La norma impugnata ferisce il principio di eguaglianza anche

perché pone una diversità di tutela in ragione di una situazione

dipendente dal sesso. Non vale il richiamo all'art. 29 della

costituzione, perché la norma impugnata non è a protezione della

unità della famiglia, ma vuole evitare una frode ai creditori, e

perché l'unità familiare non esclude la protezione integrale dei

diritti patrimoniali della moglie: essa anzi risulta rafforzata da

questa protezione, che contribuisce ad evitare o a ridurre il pericolo

di incoraggiare le separazioni personali, come rimedio diretto ad

evitare che la moglie veda coinvolti i suoi beni nell'esecuzione

forzata contro il marito, essendo la convivenza coniugale il

presupposto dell'applicazione della norma denunciata. Quanto

all'esigenza di evitare frodi, queste non possono avverarsi in danno

dei creditori del marito più di quanto non possano organizzarsi in

danno dei creditori della moglie; una diversa valutazione

presupporrebbe uno stato di soggezione della moglie al marito, non solo

non più corrispondente all'elevata posizione che oggi si dà alla

moglie nella famiglia, sulla base di una mutata coscienza sociale, ma

nemmeno corrispondente alle valutazioni compiute dalla legge

fallimentare e dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, che

parificano, come si è detto, la situazione dei coniugi, ovviamente

perché riconoscono che il pericolo di frode coniugale è di intensità

uguale, sia che lo si guardi sotto il profilo della protezione dei

creditori del marito, sia che lo si consideri con riguardo alla tutela

dei creditori della moglie. E nei rapporti dei creditori della moglie

si è ritenuto che il pericolo di frode per accordi con il marito è

sufficientemente evitato applicando la limitazione della prova

testimoniale sancita nell'art. 621 per tutti i terzi, a parte l'azione

revocatoria.

3. - Non v'è dunque ragione che giustifichi la diversità di

trattamento fatto alla moglie dall'art. 622 nel raffronto col marito, e

la norma deve essere dichiarata illegittima.

Rimane assorbito il profilo di illegittimità che le ordinanze

hanno tratto dall'art. 24 della costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 622 del Codice

di procedura civile.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari