Art. 56 c.p.c. — Autorizzazione
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[1]La domanda per la dichiarazione di responsabilita' del giudice non puo' essere proposta senza autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.
[2]A richiesta della parte autorizzata la corte di cassazione designa, con decreto emesso in camera di consiglio, il giudice che deve pronunciare sulla domanda.
[3]Le disposizioni del presente articolo e del precedente non si applicano in caso di costituzione di parte civile nel processo penale o di azione civile in seguito a condanna penale.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 7 aprile 1988
