Articolo abrogato dal d.p.r. 9 dicembre 1987, n. 496 a seguito di referendum popolare.
Abrogato dal 24 dicembre 1987
Articolo abrogato dal d.p.r. 9 dicembre 1987, n. 496 a seguito di referendum popolare.
Abrogato dal 24 dicembre 1987
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 13 maggio 1978 al 24 dicembre 1987. 105 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: L'autorizzazione prevista dall'articolo 68 della Costituzione non e' richiesta per il procedimento d'accusa e per il giudizio innanzi alla Corte costituzionale dei membri del Parlamento, nonche' per emettere a loro carico provvedimenti coercitivi e cautelari, salvo quanto previsto nel comma seguente. L'ordine di arresto emesso dalla Commissione nei confronti delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione deve essere convalidato dalla Camera di appartenenza entro venti giorni dalla sua emissione. Entro lo stesso termine l'ordine di arresto per le persone che non sono membri del Parlamento deve essere convalidato dalla Camera dei deputati. In mancanza di convalida, l'ordine di arresto si intende revocato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1987, N. 496 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-05-10;170~art2 · fonte del testo
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