Corte costituzionale

Sentenza n. 26/1987

Altra decisione · depositata il 03/02/1987 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 55, 56 e 74 del

codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre

1940, n. 1443, iscritta al n. 34 del registro referendum;

Vista l'ordinanza 15 dicembre 1986, con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato la legittimità della suddetta richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Udito l'avv. Mauro Mellini per il Comitato promotore;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la

Corte di cassazione, ha esaminato, in applicazione della legge 25

maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, la richiesta di

referendum popolare presentata il 13 marzo 1986 da Biondi Alfredo ed

altri 22 cittadini italiani, sul seguente quesito: "Volete voi

l'abrogazione degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura

civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443?".

2. - Con ordinanza depositata il 15 dicembre 1986, l'Ufficio

Centrale ha dato atto che la richiesta è stata preceduta

dall'attività di promozione conforme ai requisiti di legge, che è

stata presentata da soggetti legittimati, che il deposito è avvenuto

nel termine di tre mesi dalla vidimazione dei fogli, che la richiesta

di abrogazione delle norme suindicate è stata regolarmente formulata

e trascritta nella facciata contenente le firme di ciascun foglio,

che il numero

definitivo delle sottoscrizioni regolari supera quello di 500.000

voluto dalla Costituzione; e, considerato che è indubbio il

carattere legislativo dell'atto normativo sottoposto a referendum e

che al riguardo non sono intervenuti atti di abrogazione, né

pronunce di illegittimità costituzionale, ha dichiarato legittima la

richiesta anzidetta.

3. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale,

il Presidente di questa Corte ha fissato per la conseguenziale

deliberazione il giorno 14 gennaio 1987, dandone comunicazione ai

presentatori della richiesta ed al Presidente del Consiglio dei

ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge n. 352

del 1970.

Con memoria presentata l'8 gennaio 1987, il Comitato promotore ha

svolto considerazioni a sostegno dell'ammissibilità della richiesta.

Nella camera di consiglio del 14 gennaio 1987, è stato udito

l'avv. Mauro Mellini per il Comitato promotore, il quale ha insistito

per l'ammissibilità del proposto referendum. Considerato in diritto

1. - La richiesta di referendum abrogativo, dichiarata legittima

con ordinanza del 15 dicembre 1986 dall'Ufficio centrale per il

referendum costituito presso la Corte di cassazione, ha per oggetto

gli artt. 55, 56 e 74 del codice di procedura civile, approvato con

regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443. Fra essi, l'art. 55 delimita

i casi nei quali il giudice è civilmente responsabile; l'art. 56

condiziona in vario modo l'esercizio della relativa azione; l'art.74

estende tali norme anche ai magistrati del pubblico ministero che

intervengono nel processo civile.

2. - La richiesta referendaria deve essere ammessa.

Non è dato, infatti, di ravvisare né alcuna delle cause ostative

espressamente indicate nell'art. 75, secondo comma, della

Costituzione, né alcuna delle ragioni di inammissibilità desumibili

dall'ordinamento costituzionale (v. sentenza n.16 del 1978).

3. - Più in particolare, non appare seriamente contestabile

l'omogeneità ed univocità di un quesito con cui si viene a

coinvolgere nella sua interezza lo specifico regime che, allo stato

attuale della legislazione, contraddistingue la responsabilità

civile dei magistrati.

Del pari, non sembra sostenibile che si sia in presenza di

disposizioni legislative assimilabili alle norme costituzionali sotto

il profilo della resistenza all'abrogazione e, quindi, tali da fruire

di una precisa "copertura costituzionale": gli articoli del codice di

procedura civile oggetto del quesito referendario non sono certo

dotati di una forza passiva che li renda insuscettibili di essere

validamente abrogati da una legge ordinaria successiva.

Né può dirsi, infine, che si tratti di disposizioni legislative

"a contenuto costituzionalmente vincolato", nel senso che esse,

considerate nel loro nucleo normativo, darebbero vita all'unica

disciplina della materia consentita dalla Costituzione.

4. - Che qui vi sia posto per scelte legislative discende proprio

dall'art. 28 della Costituzione, dove - come questa Corte ha già

avuto modo di precisare (v. sentenza n. 2 del 1968) - trova

affermazione "un principio valevole per tutti coloro che, sia pure

magistrati, svolgono attività statale: un principio generale che da

una parte li rende personalmente responsabili, ma dall'altra non

esclude, poiché la norma rinvia alle leggi ordinarie, che codesta

responsabilità sia disciplinata variamente per categorie o per

situazioni". Scelte plurime, anche se non illimitate, in quanto la

peculiarità delle funzioni giudiziarie e la natura dei relativi

provvedimenti suggeriscono condizioni e limiti alla responsabilità

dei magistrati, specie in considerazione dei disposti costituzionali

appositamente dettati per la Magistratura (artt. 101 e 113), a tutela

della sua indipendenza e dell'autonomia delle sue funzioni.

5. - Quanto all'eventualità che un favorevole risultato del

referendum non accompagnato da un immediato intervento del

legislatore dia luogo a situazioni normative non conformi alla

Costituzione, va ancora una volta ribadito (v. già sentenze n. 251

del 1975, n. 16 del 1978, n. 24 e n. 26 del 1981) che in questa sede

"non viene di per sé in rilievo l'eventuale effetto abrogativo del

referendum". La prospettata illegittimità costituzionale di una sua

possibile conseguenza "non può esser presa in considerazione e

vagliata al fine di pervenire ad una pronuncia di inammissibilità

del quesito referendario", "tanto più che la conseguente situazione

normativa potrebbe dar luogo, se e quando si realizzi, ad un giudizio

di legittimità costituzionale, nelle forme, alle condizioni e nei

limiti prescritti" (sentenza n. 24 del 1981).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ammette la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli

artt. 55, 56 e 74 del codice di procedura civile, approvato con regio

decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, dichiarata legittima, con ordinanza

del 15 dicembre 1986, dall'Ufficio centrale per il referendum

costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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