Articolo abrogato dal d.p.r. 9 dicembre 1987, n. 496 a seguito di referendum popolare.
Abrogato dal 24 dicembre 1987
Articolo abrogato dal d.p.r. 9 dicembre 1987, n. 496 a seguito di referendum popolare.
Abrogato dal 24 dicembre 1987
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 90 e 96 Cost. e 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, degli artt. 4, primo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170 e 17, 18 e 26 del Regolamento Parlamentare afferenti alle attribuzioni della Commissione inquirente ed alle modalità del procedimento per la messa in stato di accusa dei ministri, in quanto le norme denunciate non si prestano ad avere applicazione nel giudizio a quo.
Art. 4 Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20 · Art. 90 cost. · Art. 96 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 13 maggio 1978 al 24 dicembre 1987. 199 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: La Commissione, qualora, esperite le indagini del caso, ritenga che i fatti non sono manifestamente infondati, riferisce al Parlamento in seduta comune per le deliberazioni di sua competenza. Le indagini di cui al comma precedente devono essere esperite nel termine di sei mesi dalla data della trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, ovvero, nel caso di indagini d'ufficio, dalla data della comunicazione allo stesso Presidente. Il termine puo' essere prorogato, per una sola volta, per non piu' di tre mesi, qualora almeno sei commissari ne facciano richiesta al presidente della Commissione. Il Parlamento, su richiesta di almeno cinquanta membri, puo' disporre a maggioranza che la Commissione compia un supplemento di indagini, prefissandole un termine non superiore a quattro mesi. Per l'effettuazione delle indagini la Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni previsti dall'articolo 82 della Costituzione per le commissioni di inchiesta. Per i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 90 della Costituzione non puo' essere opposto, in relazione agli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale, il segreto di Stato. La Commissione puo' delegare ad uno o piu' commissari il compimento di atti istruttori, salvo quelli relativi alla liberta' personale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1987, N. 496 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-05-10;170~art4 · fonte del testo
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