Art. 55 c.p.c. — Responsabilità civile del giudice
Articolo abrogato dal d.p.r. 9 dicembre 1987, n. 497 a seguito di referendum popolare.
Abrogato dal 7 aprile 1988
Articolo abrogato dal d.p.r. 9 dicembre 1987, n. 497 a seguito di referendum popolare.
Abrogato dal 7 aprile 1988
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Possono essere sottoposte a controllo di legittimità costituzionale norme abrogate quando si tratti di cancellarne effetti residuali, non invece allorché si chieda di richiamare in vigore altre ad esse collegate e parimenti abrogate. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 97, 101 e 104 Cost. - degli artt. 55 e 74 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono, dopo l'abrogazione referendaria, la permanente necessità dell'autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia, ex art. 56, primo comma, stesso codice, quale condizione di proponibilità della domanda nel giudizio di responsabilità civile del magistrato per fatti commessi anteriormente alla caducazione referendaria, nonché la designazione del giudice competente da parte della Corte di Cassazione, ex art. 56, secondo comma).
Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 101 cost. · Art. 55 c.p.c.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 74 c.p.c., che limitano al dolo, alla frode ed alla concussione (e all'omissione di atti d'ufficio) la responsabilità personale dei magistrati, in riferimento all'art. 28 della Costituzione. L'art. 28 ha inteso estendere a quanti agiscano per lo Stato quella responsabilità personale che prima era espressamente prevista solo per alcuni di loro (giudici, cancellieri, conservatori di registri immobiliari). Con il che si sono venuti ad accomunare gli uni e gli altri in una stessa proposizione normativa, affermandosi un principio valevole per tutti coloro che, sia pure magistrati, svolgano attività statale: un principio generale che da una parte li rende personalmente responsabili, ma dall'altra non esclude, poiché la norma rinvia alle leggi ordinarie, che codesta responsabilità sia disciplinata variamente per categorie o per situazioni. La singolarità della funzione giurisdizionale, la natura dei provvedimenti giudiziari, la stessa posizione super partes del magistrato possono suggerire, come hanno suggerito ante litteram, condizioni e limiti alla sua responsabilità; ma non sono tali da legittimare, per ipotesi, una negazione totale, che violerebbe apertamente quel principio e peccherebbe di irragionevolezza sia di per sé (art. 28) sia nel confronto con l'imputabilità dei "pubblici impiegati" (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e art. 3 Cost.). La responsabilità dello Stato s'accompagna a quella dei "funzionari" e dei "dipendenti" nell'art. 28 della Costituzione e nei principi della legislazione ordinaria: dimodoché una legge,che negasse al cittadino danneggiato dal giudice qualunque pretesa verso l'amministrazione statale, sarebbe contraria a giustizia in un ordinamento, che, anche a livello costituzionale, da' azione almeno alle vittime dell'attività amministrativa. Nella realtà, gli artt. 55 e 74 c.p.c. non contrastano alla norma costituzionale proprio perché il loro apparente silenzio, malgrado un diverso indirizzo interpretativo, non significa esclusione della responsabilità dello Stato. In virtù dell'art. 28 Cost., la' dove è responsabile il "funzionario" o "dipendente", lo sarà entro gli stessi limiti lo Stato (art. 28 "In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato"): e, poiché questo è il modello sul quale occorre ormai interpretare le due norme denunciate, in esse dovrà leggersi anche la responsabilità dello Stato per gli atti o le omissioni di cui risponde il giudice nell'esercizio del suo ministero (cit. art. 55). Quanto ai danni cagionati dal giudice per colpa grave o lieve o senza colpa, il diritto al risarcimento dei danni nei riguardi dello Stato non trova garanzia nel precetto costituzionale; ma niente impedisce alla giurisprudenza di trarlo eventualmente da norme e principi contenuti in leggi ordinarie (se esistono). L'autorizzazione ministeriale, che, secondo gli artt. 55 e 74 del c.p.c., è necessaria per l'esercizio dell'azione nei confronti del giudice, non occorrerebbe se la domanda di risarcimento fosse rivolta allo Stato: pertanto un giudizio di costituzionalità sarebbe irrilevante in una causa nella quale si contende sulla responsabilità dello Stato e non su quella del giudice.
Art. 55 c.p.c. · Art. 74 c.p.c. · Art. 28 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 7 aprile 1988. 81 parole tolte, 16 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il giudice e' civilmente responsabile soltanto:
tolto: 1) quando nell'esercizio delle sue funzioni e' imputabile di dolo, frode o concussione;
tolto: 2) quando senza giusto motivo rifiuta, omette o ritarda di provvedere sulle domande o istanze delle parti e, in generale, di compiere un atto del suo ministero.
tolto: Le ipotesi previste nel numero 2 possono aversi per avverate solo quando la parte ha depositato in cancelleria istanza al giudice per ottenere il provvedimento o l'atto, e sono decorsi inutilmente dieci giorni dal deposito.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1987, N. 497 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art55 · fonte del testo
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