Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 92/1984

    Questione inammissibile
    5 aprile 1984

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 24, comma primo, e 28 Cost. - dell'art. 56, comma primo, cod. proc. civ., nella parte in cui dispone che la domanda per la dichiarazione di responsabilità del giudice non può essere proposta senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, in quanto il Tribunale che l'ha sollevata non è competente a pronunciarsi sull'azione spiegata contro un giudice in servizio presso lo stesso Tribunale (cognizione che spetterà ad altro Tribunale designato dalla Corte di cassazione, in applicazione del secondo comma dell'art. 56 succitato), neppure per dichiararla improponibile per difetto di autorizzazione, per cui l'eventuale accoglimento della questione non avrebbe alcun effetto sul giudizio a quo, dovendo il Tribunale - qualunque sia l'esito dell'incidente di costituzionalità - dichiarare comunque la propria incompetenza.

    Art. 56 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 28 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 aprile 1988

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 7 aprile 1988. 75 parole tolte, 16 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: La domanda per la dichiarazione di responsabilita' del giudice non puo' essere proposta senza autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

tolto: A richiesta della parte autorizzata la corte di cassazione designa, con decreto emesso in camera di consiglio, il giudice che deve pronunciare sulla domanda.

tolto: Le disposizioni del presente articolo e del precedente non si applicano in caso di costituzione di parte civile nel processo penale o di azione civile in seguito a condanna penale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1987, N. 497 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art56 · fonte del testo

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