Corte costituzionale

Sentenza n. 78/2002

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/03/2002 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale: (a) degli artt. 53, primo

e secondo comma, 54, terzo comma, e 30-bis del codice di procedura

civile; e (b) dell'art. 53, primo e secondo comma, del codice di

procedura civile, promossi, rispettivamente, con ordinanza emessa il

6 ottobre 2000 dalla Corte di appello di Perugia e con ordinanza

emessa il 12 marzo 2001 dalla Corte di appello di Roma, iscritte al

n. 793 del registro ordinanze 2000 ed al n. 519 del registro

ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 51, 1ª serie speciale, dell'anno 2000 e n. 27, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Wilfredo Vitalone;

Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 2002 il giudice

relatore Valerio Onida;

Udito, per sé medesimo, l'avvocato Wilfredo Vitalone.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza emessa il 6 ottobre 2000, pervenuta in

cancelleria il 20 novembre 2000 (reg. ord. n. 793 del 2000), la Corte

di appello di Perugia ha sollevato, in riferimento agli articoli 3,

24, 104 e 111 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale:

a) dell'art. 53, primo comma, del codice di procedura civile

(giudice competente), nella parte in cui prevede, nell'ambito del

processo civile, che "sulla ricusazione ... decide, con ordinanza non

impugnabile, [lo stesso] collegio [cui appartiene il giudice

ricusato] se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della

corte" e non già (come è previsto dall'art. 40, comma 1, del codice

di procedura penale), "una sezione della corte [d'appello] diversa da

quella cui appartiene il giudice [della Corte di appello] ricusato",

con ordinanza ricorribile per cassazione;

b) del combinato disposto degli articoli 53, secondo comma, e

54, terzo comma, cod. proc. civ. (Ordinanza sulla ricusazione), nella

parte in cui prevede che l'ordinanza che decide sulla ricusazione di

un giudice non è impugnabile, nonché nella parte in cui prevede,

sempre con statuizione non impugnabile, l'automatica condanna - in

caso di declaratoria di rigetto o di inammissibilità del ricorso -

della parte che ha proposto la ricusazione al pagamento di una pena

pecuniaria, senza consentire al giudice della ricusazione alcuna

doverosa valutazione, ai predetti fini, della temerarietà o meno del

ricorso e, quindi, l'opportunità di applicare o meno la pena

pecuniaria, eventualmente graduandola caso per caso;

c) dell'art. 30-bis cod. proc. civ. (Foro per le cause in cui

sono parti magistrati), introdotto dall'art. 9 della legge 2 dicembre

1998, n. 420, nella parte in cui non prevede che il giudizio

incidentale sulla ricusazione di un giudice della sezione civile

della Corte di appello venga devoluto alla cognizione del giudice,

ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del

distretto di Corte di appello determinato ai sensi dell'art. 11 del

codice di procedura penale, allorquando nella sede non vi sia altra

sezione "diversa" da quella cui appartiene il magistrato ricusato.

Le questioni sono sorte nell'ambito di un procedimento di

ricusazione, promosso nei confronti dei componenti del collegio della

Corte di appello investito del reclamo contro il decreto di

inammissibilità di una domanda di risarcimento dei danni cagionati

nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Il remittente, sottolineata l'esigenza del giudice di apparire -

ancor prima che essere - sereno, imparziale ed indipendente, ritiene

che tali requisiti vengano a mancare allorquando il giudizio

sull'accoglimento, sul rigetto o sulla declaratoria di

inammissibilità di un ricorso per ricusazione di un giudice debba

essere espresso addirittura dai colleghi del medesimo collegio.

Posto che con le norme sulla translatio dettate dalla legge

n. 420 del 1998 il legislatore ha voluto porre sullo stesso piano la

garanzia che il magistrato debba "apparire ancor prima che essere"

imparziale ed indipendente tanto nel processo penale quanto in quello

civile, estendendo a quest'ultimo la regolamentazione prevista

dall'art. 11 cod. proc. pen., sarebbe irrazionale la diversa

disciplina tra il procedimento incidentale di ricusazione nel rito

civile e l'analogo procedimento nel rito penale. Solo in penale, a

norma dell'art. 40, comma 1, cod. proc. pen., è previsto che sulla

ricusazione di un giudice del tribunale, della corte di assise o

della corte di assise di appello decide la corte di appello e su

quella di un giudice della Corte di appello decide, con ordinanza

ricorribile per cassazione, una sezione della Corte di appello penale

"diversa" da quella cui appartiene il giudice [della Corte di

appello] ricusato; nel rito civile, invece, a norma dell'art. 53 cod.

proc. civ., sulla ricusazione di un giudice del tribunale civile o

della Corte di appello civile decide lo stesso collegio cui

appartiene il magistrato ricusato, peraltro con ordinanza non

impugnabile, con la quale la parte che l'ha proposta, in caso di

rigetto o declaratoria di inammissibilità, deve essere comunque

condannata al pagamento, oltre che delle spese, di una pena

pecuniaria.

Questa diversità di disciplina non sarebbe giustificata, posto

che anche in civile il procedimento incidentale di ricusazione ha ad

oggetto la valutazione della sussistenza o meno di un "interesse"

nella causa da parte del giudice ricusato, che - qualora sussistente

- sarebbe idoneo a ledere il diritto soggettivo del cittadino ad

essere giudicato da un giudice indipendente ed imparziale.

L'irragionevolezza della norma denunciata risiederebbe anche nel suo

meccanismo di reciprocità, la competenza sulla ricusazione essendo

prevista in capo allo "stesso" collegio cui appartiene il magistrato

ricusato, il quale, a sua volta, in base alla norma denunciata, sarà

chiamato ad esprimere il medesimo giudizio sull'eventuale ricusazione

proposta nei riguardi degli stessi colleghi che l'hanno giudicato.

Ad avviso del giudice remittente, la disciplina processuale di

cui al combinato disposto degli artt. 53 e 54 cod. proc. civ. si pone

in contrasto, oltre che con il principio di ragionevolezza, con

l'art. 24 della Costituzione, sia perché sancisce la non

impugnabilità dell'ordinanza che decide sulla ricusazione di un

giudice civile, sia perché prevede, in caso di declaratoria di

inammissibilità o di rigetto del relativo ricorso, anche

l'automatica condanna della parte che ha proposto la ricusazione al

pagamento di una pena pecuniaria, senza consentire al giudice della

ricusazione alcuna doverosa valutazione, ai predetti fini, della

temerarietà o meno del ricorso e, quindi, dell'opportunità di

applicare o meno la pena pecuniaria, eventualmente graduandola caso

per caso. E questo sarebbe fonte di ulteriore compromissione "sia

della funzionalità e credibilità dell'attività giurisdizionale,

sia della stessa serenità, imparzialità e - soprattutto -

indipendenza della coscienza dei giudici" investiti dell'istanza di

ricusazione.

Per completezza, e con concreto riferimento alla fattispecie al

suo esame, il giudice ritiene di dover sollevare anche la questione

di costituzionalità dell'art. 30-bis cod. proc. civ. Esso

contrasterebbe con il principio di ragionevolezza (art. 3 della

Costituzione), nonché con il diritto del cittadino ad essere

giudicato da un giudice indipendente ed imparziale, nella parte in

cui non prevede che il giudizio incidentale sulla ricusazione di un

giudice della sezione civile della Corte di appello venga devoluto

alla cognizione di un giudice, ugualmente competente per materia, che

ha sede nel capoluogo di un diverso distretto di Corte di appello,

determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale,

allorquando nella sede del distretto non vi sia altra "sezione

diversa" da quella cui appartiene il magistrato ricusato. La

rilevanza della questione, sottolinea l'ordinanza di rimessione, nel

caso di accoglimento della questione di costituzionalità del

combinato disposto degli artt. 53 e 54 cod. proc. civ., discenderebbe

dal fatto che presso la Corte di appello di Perugia "esistono una

sola sezione penale ed una sola sezione civile, oltre ad una sezione

promiscua della quale, nei giudizi di rinvio a seguito di

annullamento da parte della Corte suprema di cassazione civile o

penale, ovvero nelle ipotesi di astensione o di incompatibilità di

consiglieri della sezione civile o della sezione penale di questa

Corte, sono stati e saranno chiamati a farne parte, in varia

composizione e spesso nel medesimo collegio, sia alcuni dei

consiglieri ricusati, sia i componenti di questo collegio remittente

e, pertanto, di fatto non esiste, presso questa Corte, una "sezione

diversa da quella cui appartengono i magistrati ricusati".

1.2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la parte

ricusante nel giudizio a quo la quale, sulla premessa di condividere

integralmente e di far proprie le motivazioni dell'ordinanza di

remissione, chiede che sia dichiarata l'illegittimità

costituzionale, nei sensi e nei termini di cui all'ordinanza di

rinvio, degli artt. 53, primo e secondo comma, 54, terzo comma, e

30-bis cod. proc. civ., "con la precisazione che

l'incostituzionalità dell'art. 30-bis va dichiarata anche

nell'ipotesi in cui il giudizio sulla ricusazione di un magistrato di

una determinata Corte di appello debba essere demandato ad altra

sezione della stessa corte, diversa da quella cui appartiene il

magistrato ricusato, ciò perché le ragioni di incompatibilità

derivano dai rapporti di colleganza, conoscenza, frequenza e/o

possibile amicizia tra i magistrati della stessa Corte di appello

civile".

2.1. - Con ordinanza emessa il 12 marzo 2001, pervenuta in

cancelleria il 2 aprile 2001 (reg. ord. n. 519 del 2001), la Corte di

appello di Roma, nel corso di un procedimento incidentale di

ricusazione proposto nel corso di un giudizio di appello per

risarcimento dei danni, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e

104 della Costituzione e all'art. 6, comma 1, della convenzione per

la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo e

secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui prevede la

competenza dello stesso collegio, cui il giudice ricusato appartiene,

a decidere sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della

Corte di appello.

Osserva il giudice remittente che le condizioni di obiettività,

trasparenza, credibilità ed indipendenza del giudice costituiscono

un bene primario e necessario nella dialettica processuale. La

mancanza di tali condizioni, in contrasto con il principio di

ragionevolezza posto dall'art. 3 della Costituzione, si

verificherebbe allorquando la decisione sull'accoglimento,

inammissibilità o rigetto di un ricorso per ricusazione di un

giudice sia adottata dai componenti dello stesso collegio di

appartenenza del giudice ricusato, con il quale vengono decise tutte

le altre cause, e che potrebbe, a sua volta, essere chiamato a

decidere sulla ricusazione diretta ad altri componenti del medesimo

collegio, attraverso un anomalo ed inusitato scambio reciproco di

ruoli. Infatti - argomenta la Corte di appello - lo svolgere le

funzioni giudicanti in un medesimo collegio può dar luogo ad un

condizionamento ambientale nell'ipotesi in cui gli stessi componenti

dell'organo collegiale siano chiamati a decidere in processi in cui

siano coinvolti i colleghi in qualità di parti, a motivo

dell'inevitabile instaurarsi di rapporti interpersonali di vario tipo

tra magistrati, con il conseguente possibile verificarsi di una

turbativa della serenità ed imparzialità dei giudizi.

Il remittente considera la diversa disciplina dettata

dall'art. 40, comma 1, cod. proc. pen., nonché quella dettata

dall'art. 30-bis cod. proc. civ. per i giudizi civili in cui i

magistrati siano coinvolti in qualità di parti, ed osserva che tale

differenza è ingiustificata, posto che, tanto in civile quanto in

penale, comune è l'esigenza di garantire la trasparenza e serenità

del magistrato che "deve apparire ancor prima che essere" imparziale

ed indipendente.

L'irrazionalità dell'attribuzione della competenza a decidere

sull'istanza di ricusazione al collegio al quale appartiene il

giudice ricusato, allorché sia ricusato uno dei componenti del

tribunale o della Corte di appello civile, sarebbe confermata dalla

non impugnabilità del provvedimento nel rito civile - impugnabilità

invece prevista dall'art. 41 cod. proc. pen., che ammette il ricorso

per cassazione - e dalla previsione, per il caso di declaratoria di

inammissibilità o di rigetto, della condanna, ai sensi dell'art. 54,

terzo comma, cod. proc. civ., del ricorrente al pagamento di una pena

pecuniaria, senza alcuna discrezionalità per il giudice di valutare

l'opportunità di applicazione o graduazione della pena.

Il contrasto con gli altri parametri evocati è motivato dalla

Corte remittente considerando che il procedimento incidentale di

ricusazione avrebbe ad oggetto la valutazione della sussistenza o

meno di un "interesse" nella causa da parte del giudice ricusato, che

- qualora sussistente - sarebbe idoneo a ledere il diritto soggettivo

del cittadino ad essere giudicato da un giudice indipendente ed

imparziale (art. 104 della Costituzione ed art. 6, comma 1, della

convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali).

2.2. - Anche in questo giudizio si è costituito il ricusante, il

quale, condividendo e facendo proprie le argomentazioni del

remittente, e richiamando l'ordinanza 6 ottobre 2000 della Corte di

appello di Perugia, chiede - come nell'altro giudizio - che sia

dichiarata l'illegittimità costituzionale, "nei sensi e nei termini

di cui all'ordinanza citata", degli artt. 53, primo e secondo comma,

54, terzo comma, e 30-bis cod. proc. civ., "con la precisazione che

l'incostituzionalità dell'art. 30-bis va dichiarata anche

nell'ipotesi in cui il giudizio sulla ricusazione di un magistrato di

una determinata Corte di appello debba essere demandato ad altra

sezione della stessa corte, diversa da quella cui appartiene il

magistrato ricusato, ciò perché le ragioni di incompatibilità

derivano dai rapporti di colleganza, conoscenza, frequenza e/o

possibile amicizia tra i magistrati della stessa Corte di appello

civile". Considerato in diritto

1. - Entrambe le Corti d'appello remittenti sollevano questione

di costituzionalità della disciplina contenuta nel codice di

procedura civile, relativa alla competenza a decidere sulla

ricusazione di uno o più giudici del tribunale o della Corte di

appello. Si tratta dell'art. 53 (giudice competente), primo comma,

seconda parte, ai cui sensi "sulla ricusazione decide ... il collegio

se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte". La

Corte di Perugia (che denuncia, anche sotto altri profili di seguito

richiamati, il "combinato disposto" degli artt. 53, primo e secondo

comma, e 54, terzo comma, cod. proc. civ.) censura la norma

limitatamente alla parte che si riferisce alla ricusazione di un

magistrato della Corte di appello; la Corte di Roma (che coinvolge

nella denuncia, oltre al primo, il secondo comma dell'art. 53)

censura la norma che prevede la competenza dello stesso collegio per

la decisione sulla ricusazione di un magistrato del tribunale o della

Corte di appello, "con irragionevole reciprocità per l'ipotesi in

cui lo stesso magistrato sia chiamato a decidere quale componente del

collegio sull'eventuale ricusazione proposta nei confronti dei

colleghi che lo avevano giudicato". I parametri invocati sono gli

artt. 3, 24 (di cui si fa cenno solo nella motivazione, non nel

dispositivo dell'ordinanza), 104 e 111 della Costituzione per la

Corte di appello di Perugia, gli artt. 3 e 104 della Costituzione e

l'art. 6, comma 1, della convenzione europea per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (sul diritto ad un

giudizio equo da parte di un tribunale indipendente ed imparziale)

per la Corte di appello di Roma.

In sostanza entrambi i remittenti ritengono che la decisione

sulla ricusazione da parte dello stesso collegio cui appartiene il

ricusato (sia pure con la sostituzione di quest'ultimo, come avviene

in base alla costante interpretazione giurisprudenziale) non

garantisca un giudizio imparziale, in quanto la serenità di giudizio

potrebbe essere pregiudicata a motivo dell'inevitabile instaurarsi di

rapporti interpersonali di vario tipo fra i magistrati che operano

quotidianamente nello stesso collegio, con la possibilità -

sottolineata in particolare dalla Corte di Roma - che il magistrato

ricusato sia chiamato a sua volta a decidere sulla ricusazione di

altri componenti dello stesso collegio. Entrambi i remittenti,

inoltre, ritengono tale disciplina in contrasto con il principio di

ragionevolezza desunto dall'art. 3 della Costituzione, sulla base del

raffronto con la diversa disciplina apprestata dal codice di

procedura penale, che all'art. 40, comma 1, demanda la decisione

sulla ricusazione di un giudice del tribunale alla Corte di appello,

e quella sulla ricusazione di un magistrato della Corte di appello ad

una sezione della stessa corte diversa da quella cui appartiene il

giudice ricusato; nonché con la disciplina prevista dall'art. 30-bis

del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 9 della legge

2 dicembre 1998, n. 420, il quale attribuisce le cause in cui siano

comunque parti magistrati, che secondo le norme ordinarie

spetterebbero alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel

distretto in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, alla

competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha

sede nel capoluogo del distretto di Corte di appello determinato ai

sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale (cioè di un

diverso distretto indicato dalla legge in modo da evitare la

"reciprocità").

A tale questione, per così dire, principale, la Corte di appello

di Perugia ne aggiunge altre tre. Due riguardano ancora la disciplina

codicistica della ricusazione nel processo civile, censurata per

violazione degli stessi parametri, e specificamente (stando alla

motivazione) dell'art. 24 della Costituzione:

a) nella parte in cui prevede che la decisione sia

pronunciata con ordinanza non impugnabile (art. 53, secondo comma,

cod. proc. civ.), nonché:

b) nella parte in cui prevede che l'ordinanza che rigetta o

dichiara inammissibile il ricorso per ricusazione comporti

automaticamente la condanna dell'istante ad una pena pecuniaria,

senza consentire al giudice alcuna valutazione in ordine alla

temerarietà del ricorso stesso né alla eventuale graduazione della

sanzione, in caso di colpa del ricorrente (art. 54, terzo comma, cod.

proc. civ. - Ordinanza sulla ricusazione). Anche la Corte di appello

di Roma fa riferimento a queste due previsioni normative, ma solo a

conferma della affermata irrazionalità della norma denunciata.

L'ultima questione, sollevata dalla sola Corte di appello di

Perugia, investe, "per completezza", in riferimento al principio di

ragionevolezza (art. 3 Cost.) nonché al diritto del cittadino ad

essere giudicato da un giudice indipendente ed imparziale (art. 104

della Costituzione e art. 6 della convenzione europea dei diritti

dell'uomo), l'art. 30-bis del codice di procedura civile, nella parte

in cui non prevede che il giudizio incidentale sulla ricusazione di

un giudice della sezione civile della Corte di appello venga devoluto

alla cognizione di un giudice, ugualmente competente per materia, che

ha sede nel capoluogo del distretto determinato ai sensi dell'art. 11

del codice di procedura penale, allorquando nella sede del distretto

non vi sia altra "sezione diversa" da quella cui appartiene il

magistrato ricusato: situazione che si verificherebbe nel distretto

di Perugia, presso la cui Corte di appello esistono una sola sezione

penale ed una civile, oltre ad una sezione promiscua della quale sono

stati o saranno chiamati a far parte, anche nel medesimo collegio,

sia alcuni dei giudici ricusati, sia i componenti del collegio

remittente.

Quest'ultima censura è prospettata in termini più ampi dalla

parte privata (anche, ma irritualmente, nel giudizio promosso dalla

Corte di appello di Roma, in cui non è sollevata questione

sull'art. 30-bis cod. proc. civ.): essa afferma che l'illegittimità

costituzionale investirebbe la norma anche con riferimento

all'ipotesi in cui vi sia nella Corte di appello una sezione diversa

da quella cui appartiene il magistrato ricusato, in quanto le ragioni

di "incompatibilità" derivanti dai rapporti di colleganza e di

frequentazione sussisterebbero tra i magistrati appartenenti alla

stessa Corte di appello civile.

2. - Le questioni sono oggettivamente connesse, e pertanto i

giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronunzia.

3. - Non è fondata la questione - riferibile all'articolo 53,

primo comma, del codice di procedura civile, benché estesa dalla

Corte di appello di Roma anche al secondo comma dello stesso articolo

- relativa alla attribuzione della competenza a decidere sulla

ricusazione di un giudice del tribunale o della Corte di appello al

medesimo collegio cui appartiene il ricusato.

Il diritto ad un giudizio equo ed imparziale, implicito nel

nucleo essenziale del diritto alla tutela giudiziaria di cui

all'art. 24 della Costituzione, ed oggi espressamente sancito

dall'art. 111, secondo comma, della stessa Costituzione, sulla

falsariga dell'art. 6, primo comma, della convenzione europea per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

comporta certamente che la decisione sulla istanza di ricusazione di

un giudice - diretta appunto a far valere concretamente quel diritto

- sia assunta da un organo e secondo procedure che assicurino a loro

volta l'imparzialità del giudizio.

La legge può provvedere (come in effetti provvede) a questo

scopo in modi diversi, purché ragionevolmente idonei, componendo

l'interesse a garantire l'imparzialità del giudizio con i

concorrenti interessi ad assicurare la speditezza dei processi (la

cui "ragionevole durata" è oggetto, oltre che di un interesse

collettivo, di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente

tutelato non meno di quello ad un giudizio equo e imparziale, come

oggi espressamente risulta dal dettato dell'art. 111, secondo comma,

della Costituzione) e la salvaguardia delle esigenze organizzative

dell'apparato giudiziario. Ciò che non potrebbe comunque ammettersi

è che la decisione sulla ricusazione sia rimessa allo stesso

magistrato ricusato, o ad un collegio di cui egli faccia parte anche

ai fini di tale decisione. Per questo l'attribuzione - disposta dalla

norma impugnata - della competenza a decidere al "collegio", nel caso

in cui sia ricusato un giudice del tribunale o della Corte di appello

in sede civile, non può che intendersi, secondo una interpretazione

conforme a Costituzione - d'altronde costantemente adottata dalla

giurisprudenza -, come attribuzione ad un collegio di cui continuano

a far parte solo i componenti diversi da quello o da quelli ricusati.

Ma una volta garantito questo "minimo", non può ritenersi

costituzionalmente necessaria una specifica disciplina, fra quelle

prescelte o che possono essere prescelte dal legislatore. In

particolare, non si può ritenere che la semplice appartenenza del

ricusato e dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione allo

stesso collegio giudicante, e tanto meno allo stesso ufficio

giudiziario o alla stessa sezione del medesimo, costituisca di per

sé causa di compromissione dell'imparzialità dei decidenti. I

motivi della ricusazione concernono uno specifico processo, ed uno o

più giudici individualmente considerati, in relazione a situazioni

specifiche che li riguardano, senza investire gli altri magistrati

che pur facciano parte dello stesso ufficio e dello stesso collegio,

i quali dunque conservano una posizione di piena imparzialità (e il

dovere corrispondente) allorquando siano chiamati a decidere sulla

ammissibilità e sulla fondatezza della ricusazione medesima.

Né può dirsi che la consuetudine a giudicare a fianco di altri

magistrati, nell'ambito dello stesso ufficio e dello stesso collegio,

costituisca, di per sé sola, elemento tale da intaccare la

imparzialità di chi decide sulla ricusazione di uno dei componenti

di questo, sul presupposto del costituirsi di una sorta di

"solidarietà di collegio". Ogni singolo componente di un collegio

giudicante concorre infatti alle decisioni di questo in piena

indipendenza anche rispetto agli altri componenti dello stesso

collegio, nel cui ambito ben possono manifestarsi, e di frequente in

fatto si manifestano, opinioni diverse: essendo la collegialità

precisamente volta ad assicurare il concorso indipendente di più

opinioni, anche difformi, al fine della formazione del giudizio, se

del caso in base a prestabilite regole di maggioranza. La maggiore o

minore frequenza con la quale un magistrato si trovi a far parte di

un collegio insieme a determinati altri magistrati non riduce di per

sé questa indipendenza del singolo nell'ambito dell'organo

collegiale.

Tutto ciò non toglie che, sul piano delle scelte di

opportunità, il legislatore possa ritenere uno od altro criterio per

la decisione sulle ricusazioni più o meno idoneo a meglio

assicurarne la correttezza: e va comunque ricordato che l'eventuale

violazione del diritto ad un giudizio imparziale, derivante da una

erronea decisione negativa sulla ricusazione, può trovare rimedio,

pure se si escluda l'impugnabilità ex se di tale decisione, nel

controllo sulla pronuncia resa col concorso del giudice ricusato.

Ciò che, in questa sede, basta a dirimere la questione è la

constatazione che il sistema prescelto dal legislatore del codice di

procedura civile non è tale da ledere le garanzie minime di

imparzialità come sopra individuate.

4. - A conclusioni diverse non conduce nemmeno la considerazione

di quanto prospettato dalle Corti remittenti circa la possibilità

che i giudici chiamati a decidere sulla ricusazione di un collega si

trovino a loro volta a vedere decisa da questo stesso collega una

ricusazione promossa, in altra occasione, nei propri confronti, con

una sorta di "irragionevole reciprocità". La ricusazione è di per

sé istituto volto a porre rimedio a situazioni eccezionali e non

fisiologiche, né di quotidiana verificazione, che riguardano ogni

volta, in concreto, singoli procedimenti e le rispettive parti.

Inoltre essa non apre una controversia il cui oggetto sia la

contrapposizione fra un diritto del ricusante ed un diritto del

ricusato, sulla quale si pronunci un altro giudice (controversia che

dovrebbe allora avere uno sviluppo processuale autonomo), ma dà

luogo solo ad una incidentale verifica delle condizioni perché il

processo si possa svolgere nelle dovute condizioni di imparzialità

dei giudicanti, in considerazione delle specifiche ed eccezionali

circostanze invocate dal ricorrente a sostegno della ricusazione. Non

è dunque ipotizzabile alcuno "scambio" tra ricusazioni diverse,

afferenti a processi diversi e fondate sulle ragioni singolari e

specifiche volta a volta avanzate dalla parte interessata. La

eventualità paventata dai remittenti ha riguardo dunque a

circostanze di mero fatto, di per sé inidonee a fondare la censura

mossa alla disciplina legislativa.

5. - Quanto si è finora osservato conduce a ritenere infondata

la questione anche sotto il profilo, pure prospettato dai giudici a

quibus, dell'affermata violazione dei principi di eguaglianza e

ragionevolezza, in riferimento alle differenze fra la disciplina

impugnata e quella riservata dal legislatore alla ricusazione

nell'ambito del processo penale, in cui la decisione, quando sia

ricusato un giudice della Corte di appello, è rimessa ad un'altra

sezione della stessa corte.

Già si è detto come siano costituzionalmente ammissibili

diverse scelte, purché rispettose del principio di imparzialità,

circa la competenza ed il procedimento per la decisione sulla

ricusazione. Il fatto che nell'ambito del processo penale - in cui

sono sistematicamente in gioco beni costituzionalmente più

"sensibili", e maggiore può essere la preoccupazione di attestare in

modo più evidentemente visibile l'imparzialità dei giudicanti - il

legislatore abbia ritenuto di demandare la decisione ad una sezione

diversa della stessa corte non significa che, per ciò solo, possa

ritenersi irragionevole la diversa disciplina del codice di procedura

civile. A diversi processi possono corrispondere, in base a scelte

discrezionali del legislatore, discipline differenziate anche degli

stessi istituti, purché non siano lesi principi costituzionali, come

quello di imparzialità, che debbono reggere tutti i giudizi (cfr.

sentenza n. 31 del 1998; ordinanze n. 326 del 1999 e n. 465 del

2000). Il principio costituzionale di eguaglianza non comporta il

divieto di regolamentazioni diverse dei diversi tipi di processo:

anche "le soluzioni per garantire un giusto processo non devono

seguire linee direttive necessariamente identiche per i due tipi di

processo" (sentenza n. 387 del 1999; e cfr. pure sentenze n. 326 del

1997 e n. 51 del 1998).

Ancor meno può valere il riferimento, come tertium

comparationis, alla disciplina che l'art. 30-bis del codice di

procedura civile dedica alla competenza per le cause in cui siano

parti magistrati. Infatti, come si è detto, il giudizio incidentale

sulla ricusazione non può assimilarsi ad un processo in cui siano

parti da un lato il ricusante, dall'altro il magistrato ricusato, il

quale viene bensì "udito" (art. 53, secondo comma, cod. proc. civ.),

al fine di raccoglierne le prospettazioni sulle circostanze, che lo

riguardano, addotte dal ricorrente, ma non acquista qualità di parte

nel procedimento, né quindi è chiamato a tutelare in giudizio una

sua posizione soggettiva protetta.

Non può dunque assumersi come irragionevole la diversa

disciplina che il codice riserva alla competenza a giudicare su cause

nelle quali un magistrato dello stesso distretto sia parte, e

rispettivamente alla competenza a decidere sulla ricusazione di un

giudice dello stesso collegio.

6. - La questione, sollevata dalla Corte di appello di Perugia,

circa la legittimità costituzionale della previsione dell'art. 53,

secondo comma, del codice di procedura civile, ai cui sensi il

collegio decide sulla ricusazione "con ordinanza non impugnabile", è

inammissibile, in quanto priva del requisito della rilevanza.

La soluzione del dubbio avanzato non è infatti in alcun modo

necessaria ai fini del giudizio incidentale sulla ricusazione

demandato al collegio remittente, ma assumerebbe rilevanza solo

nell'eventuale giudizio di impugnazione che venisse promosso, e la

cui ammissibilità sarebbe condizionata alla eventuale dichiarazione

di illegittimità costituzionale della norma impugnata, nella parte

in cui esclude l'impugnazione (cfr. sentenza n. 336 del 1995;

ordinanze n. 13 del 1990 e n. 337 del 1994).

7. - È invece ammissibile la questione, anch'essa proposta dalla

Corte di appello di Perugia, concernente l'art. 54, terzo comma, del

codice di procedura civile, ai cui sensi l'ordinanza, che dichiara

inammissibile o rigetta la ricusazione, "condanna la parte o il

difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a

lire ventimila".

La rilevanza della questione può ritenersi attuale, in quanto la

Corte di appello procedente è chiamata ad emettere una pronuncia

che, nel caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto della

ricusazione, dovrebbe necessariamente contenere la condanna alla pena

pecuniaria, condanna che non potrebbe essere oggetto di una pronuncia

autonoma e successiva. Né potrebbe richiedersi che il giudice a quo,

nel sollevare la questione pregiudiziale rispetto alla pronunzia che

è chiamato a rendere, debba anticipare il proprio convincimento

circa il merito della ricusazione e la sussistenza delle eventuali

condizioni che potrebbero condurre ad escludere l'applicazione della

pena pecuniaria, poiché tale convincimento, correttamente, può

trovare espressione solo nella pronuncia sulla ricusazione, che

d'altra parte, se di contenuto negativo, non potrebbe, in base alla

norma vigente, non applicare la sanzione.

8. - La questione, così ritenuta ammissibile, è fondata.

La norma impugnata consente, contrariamente a quanto dedotto

dalla Corte remittente, una eventuale graduazione dell'importo della

pena pecuniaria, sia pure nei limiti della modesta somma massima

stabilita, dovendo la pena stessa essere "non superiore" (ma potendo

essere, invece, inferiore) a detta somma.

Ma ciò che il giudice non potrebbe mai fare è omettere la

condanna.

Tale rigido automatismo sanzionatorio non consente di derogarvi

nemmeno nel caso - che non si può a priori escludere - in cui la

ragione della inammissibilità o della infondatezza della ricusazione

non fosse percepibile dal ricusante all'atto della presentazione del

ricorso.

Deve dunque valere, qui, la stessa ratio decidendi che ha

condotto la Corte, nella sentenza n. 186 del 2000, a dichiarare

l'illegittimità costituzionale dell'art. 616 del codice di procedura

penale nella parte in cui non prevedeva che la Corte di cassazione

possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle

ammende, nell'ipotesi del ricorso dichiarato inammissibile, a carico

della parte privata che non versasse in colpa nella determinazione

della causa di inammissibilità.

Infatti, pur non essendo la previsione di una sanzione

pecuniaria, collegata alla reiezione del ricorso e intesa a

scoraggiare l'abuso o l'uso temerario o puramente dilatorio del

potere, di per sé in contrasto con l'assolutezza del diritto alla

tutela giudiziaria, garantito dall'art. 24 della Costituzione (cfr.

sentenza n. 69 del 1964) - di cui il potere della parte di proporre

la ricusazione, a tutela del proprio diritto ad un giudizio

imparziale, costituisce esplicazione -, l'accedere della condanna

sempre e necessariamente alla reiezione del ricorso,

indipendentemente dalle circostanze del caso concreto, apprezzabili

dal giudice, comporta una irragionevole compressione di tale diritto,

in contrasto con il principio di eguaglianza. Si viene infatti a

trattare allo stesso modo, sotto il profilo dell'applicazione della

sanzione, la posizione di chi ha proposto la ricusazione

ragionevolmente fidando nella sua ammissibilità e nella sussistenza

delle ragioni su cui essa si fondava, e quella del ricorrente che non

versi in tale situazione (cfr. sentenza n. 186 del 2000). Sono dunque

violati gli articoli 3 e 24 della Costituzione.

L'eliminazione dell'automatismo comporta l'attribuzione al

decidente del potere di apprezzare, nel caso concreto, se sussistano

le condizioni per escludere la condanna alla pena pecuniaria, o se

invece la stessa debba trovare applicazione: e dunque alla necessità

della condanna, attualmente prevista, si deve sostituire il potere

del giudice di applicarla, apprezzando le eventuali circostanze del

caso concreto che la rendano ingiustificata.

9. - È inammissibile la questione, sollevata dalla Corte di

appello di Perugia, avente ad oggetto l'art. 30-bis (Foro per le

cause in cui sono parti magistrati) del codice di procedura civile,

nella parte in cui non prevede che il giudizio incidentale sulla

ricusazione di un giudice della sezione civile della Corte di appello

venga devoluto alla cognizione di un giudice, ugualmente competente

per materia, che ha sede nel capoluogo di un diverso distretto di

Corte di appello, determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di

procedura penale, allorquando nella sede del distretto non vi sia

altra "sezione diversa" da quella cui appartiene il magistrato

ricusato.

La norma dell'art. 30-bis è evocata dalla Corte remittente

anzitutto come tertium comparationis (peraltro improprio, come si è

detto) per censurare la diversa disciplina dell'art. 53, primo comma,

del codice di procedura civile, applicabile alla decisione sulla

ricusazione: ma è pacifico, per ammissione anche dello stesso

rimettente, che essa non trova applicazione nel giudizio incidentale

sulla ricusazione, onde la questione difetta di rilevanza.

Quest'ultima è affermata dal giudice a quo "nel caso di accoglimento

della questione di costituzionalità del combinato disposto degli

artt. 53 e 54 cod. proc. civ.", evidentemente nel presupposto

implicito - pur non risultante chiaramente dalla configurazione data

dal remittente a tale ultima questione - che in luogo delle norme

oggi vigenti debba risultare applicabile alla fattispecie

l'art. 30-bis medesimo. Non verificandosi tale presupposto, data la

dichiarazione di non fondatezza della predetta questione, la carenza

di rilevanza di questa ulteriore censura appare comunque palese.

Tale irrilevanza esime la Corte - a prescindere da ogni altra

considerazione sui limiti della questione proposta dalla Corte

remittente - dal prendere in esame la prospettazione avanzata dalla

parte privata, secondo cui l'illegittimità costituzionale

dell'art. 30-bis cod. proc. civ. sussisterebbe anche con riferimento

all'ipotesi in cui vi sia nella Corte di appello una sezione civile

diversa da quella cui appartiene il magistrato ricusato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

a) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, terzo

comma, del codice di procedura civile (Ordinanza sulla ricusazione),

nella parte in cui prevede che l'ordinanza, che dichiara

inammissibile o rigetta la ricusazione, "condanna" la parte o il

difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anziché

prevedere che "può condannare" la parte o il difensore medesimi ad

una pena pecuniaria;

b) Dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 53, primo comma, del codice di procedura

civile (giudice competente), sollevata, in riferimento agli articoli

3, 24, 104 e 111 della Costituzione, dalla Corte di appello di

Perugia con l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 793 del 2000);

c) Dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 53, primo e secondo comma, del codice di

procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 104

della Costituzione e all'articolo 6 della convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte

di appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 519 del

2001);

d) Dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 53, secondo comma, del codice di procedura

civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 104 e 111

della Costituzione, dalla Corte di appello di Perugia con l'ordinanza

in epigrafe (reg. ord. n. 793 del 2000);

e) Dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura civile (Foro

per le cause in cui sono parti magistrati), sollevata, in riferimento

agli articoli 3 e 104 della Costituzione e all'art. 6 della

convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali, dalla Corte di appello di Perugia con

l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 793 del 2000).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 marzo 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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