Corte costituzionale

Sentenza n. 92/1973

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/06/1973 · relatore Leonetto Amadei

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, terzo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il

22 febbraio 1971 dal pretore di Bari su istanza di Elia Giuseppe,

iscritta al n. 165 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 16 giugno 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1973 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso 20 giugno 1970, diretto al Presidente del tribunale di

Bari, Giuseppe Elia proponeva istanza di ricusazione nei confronti del

pretore dott. Michele Paone, giudice della causa di sfratto per

morosità intentata da esso Elia contro tal Vincenzo Francone.

Nelle more del procedimento, l'Elia Giuseppe, nelle deduzioni

presentate, dichiarava di essersi sbagliato nella valutazione degli

elementi posti a fondamento dell'istanza di ricusazione e di

rinunciare, pertanto, ad essa.

Con ordinanza 28 agosto 1970, ampiamente motivata, il Presidente

del tribunale di Bari, dopo aver rilevato che la rinuncia all'istanza

di ricusazione non poteva produrre gli effetti previsti dall'art. 306

del codice di procedura civile (rinuncia agli atti del giudizio),

rigettava l'istanza stessa e condannava, ex art. 54 c.p.c., terzo

comma, il proponente alle spese del procedimento e ad una pena

pecuniaria di lire 2.000.

La cancelleria della pretura di Bari (ufficio campione civile)

richiedeva all'Elia, con atto del 18 novembre 1970, notificato il 27

gennaio 1971, il pagamento della pena pecuniaria irrogatagli dal

Presidente del tribunale.

In data 11 febbraio 1971, l'Elia inoltrava un esposto al dirigente

la pretura di Bari chiedendo la trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale perché fosse dichiarata la incostituzionalità

dell'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile, per essere

tale norma in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

Il pretore dichiarava non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale e, sulla base del semplice esposto,

ordinava la trasmissione degli atti alla Corte con ordinanza del 22

febbraio 1971.

Nella schematica motivazione si afferma che la disposizione di cui

all'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile, è in

contrasto con i richiamati precetti costituzionali, in quanto:

a) la sanzione della pena pecuniaria, che accompagua il rigetto

dell'istanza, costituirebbe una limitazione del libero esercizio del

diritto di difesa del cittadino, per quel tanto di timore che può

determinare nella parte interessata ad agire perché le sia garantita

la imparzialità del giudice;

b) per il procedimento di rigetto non è prevista motivazione e

possibilità di impugnazione, quantunque incida anche su diritti

patrimoniali del ricorrente.

La parte non si è costituita nel giudizio davanti alla Corte.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha depositato

in cancelleria il 5 luglio 1971 le sue deduzioni.

L'Avvocatura dello Stato contesta, in via preliminare, la

legittimazione del giudice a sollevare la questione di

incostituzionalità per la mancanza di un giudizio di merito

(impugnazione del titolo esecutivo), in quanto l'unica materia nella

quale esso è stato chiamato a decidere è stata quella di richiesta di

rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Nel merito rileva che:

a) il pretore non ha precisato per quali motivi ha ritenuto vi sia

stata, nel caso, violazione del principio di eguaglianza dei cittadini

davanti alla legge (art. 3 Cost.);

b) non sussisterebbe la violazione dell'art. 111 della

Costituzione, nella parte in cui dispone che tutti i provvedi menti

giurisdizionali debbono essere motivati, sia perché la denuncia di

incostituzionalità avrebbe dovuto colpire l'art. 53, comma secondo,

del codice di procedura civile, come quello che prevede la forma

dell'ordinanza non impugnabile per la decisione sulla ricusazione, e

non già il successivo art. 54, comma terzo, sia perché il

provvedimento di ricusazione non si sottrarrebbe al principio generale

stabilito dall'art. 134 c.p.c., in forza del quale anche le ordinanze

debbono essere succintamente motivate;

c) non sussisterebbe, neppure, lesione dell'art. 111 della

Costituzione, nella parte in cui stabilisce che per tutti i

provvedimenti giurisdizionali è ammesso ricorso in cassazione per

violazione di legge, in quanto, per la costante giurisprudenza della

Corte di cassazione, il provvedimento di ricusazione non ha natura

giurisdizionale, ma ha solo carattere meramente strumentale rispetto

alla lite nella quale si inserisce, senza pregiudizio per i diritti e

per gli interessi della parte in causa. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza di rinvio il pretore di Bari, a seguito di

istanza a lui diretta nella fase di intimazione all'istante, da parte

della cancelleria civile, di pagamento di pena pecuniaria conseguente a

condanna per rigetto di proposta ricusazione del giudice in una causa

di sfratto, ha posto la questione di legittimità dell'art. 54, terzo

comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24

e 111 della Costituzione.

2. - La questione deve essere preliminarmente esaminata sotto

l'aspetto della sua proponibilità, ossia sulla base dell'accertamento

della sussistenza o meno delle condizioni che possono legittimarne la

proposizione.

3. - Condizione essenziale perché una questione di legittimità

costituzionale possa essere sollevata, è che essa lo sia nel corso di

un giudizio in relazione alle limitazioni stabilite dall'art. 1 della

legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948 e ribadite dall'art. 23

della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Nella sentenza 30 giugno 1964, n. 65, questa Corte ha precisato non

essere sufficiente che una domanda sia presentata, né che con essa si

chieda comunque la istituzione di un giudizio, ma occorre, quantomeno,

che effettivamente ricorrano i presupposti in base ai quali un siffatto

giudizio possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato con un

suo proprio autonomo svolgimento, in modo da poter essere indirizzato,

per suo conto, ad una propria conclusione al di fuori della questione

di legittimità, il cui insorgere è soltanto eventuale.

In sostanza, il processo di merito si presenta come presupposto

rispetto al processo instaurato davanti alla Corte costituzionale.

4 - Nel caso all'esame della Corte difetta, in senso assoluto, la

precostituzione di un qualsiasi giudizio; la questione che è stata

sollevata si incardina unicamente in una istanza diretta al pretore al

fine di sollecitarne la rimessione degli atti alla Corte

costituzionale, senza che dall'istanza stessa si profili la richiesta

di una qualsiasi pronuncia giurisdizionale.

Infatti, come risulta in narrativa, l'interessato, dopo aver

ricevuto dalla cancelleria civile della pretura l'intimazione a pagare

l'importo della pena pecuniaria applicatagli dal Presidente del

tribunale, si è limitato a inoltrare al pretore, con lettera

raccomandata, un'istanza chiaramente delimitata nel suo contenuto;

diretta, cioè , ad ottenere che fosse sollevata, dallo stesso pretore,

questione di legittimità della norma in base alla quale gli era stata

inflitta la pena pecuniaria.

L'istanza, pertanto, non prospetta una domanda diretta a impostare

una controversia di merito, sulla quale il pretore deve decidere e

nella decisione della quale si è inserita in via incidentale la

questione di legittimità. Ciò è tanto vero che, nell'ordinanza che

accoglie la richiesta, non vi è, e non poteva esservi, alcun

riferimento all'esistenza di un autonomo giudizio; ma ci si limita a

prendere atto della semplice volontà dell'istante di proporre la

questione di legittimità costituzionale di una disposizione di legge

che aveva trovato applicazione in un altro giudizio, davanti ad un

altro giudice, al quale, e a lui solo, la questione poteva essere

proposta.

La questione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, sollevata dal

pretore di Bari con ordinanza 22 febbraio 1971.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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