L'asimmetria sussistente nell'ordinamento quanto alla differente tutela accordata alla libertà di coscienza del testimone nel processo penale e in quello civile manifesta un'irragionevole disparità di trattamento in relazione alla protezione di un diritto inviolabile dell'uomo, la libertà di coscienza, che, come tale, esige una garanzia uniforme o, almeno omogenea nei vari ambiti in cui si esplica. Pertanto al fine di assicurare tale pari tutela al valore della libertà di coscienza riguardo all'obbligo del testimone di impegnarsi a dire la verità, si impone l'estensione all'art. 251, secondo comma, cod. proc. civ. della disciplina e della formula previste dall'art. 497, secondo comma, cod. proc. pen., - assunte dal giudice rimettente a 'tertium comparationis' - le quali sono scevre da qualsiasi riferimento a prestazioni di giuramento. Del resto, anche se il particolare profilo sottoposto al presente giudizio non consente di oltrepassare i confini del giuramento del testimone e di affrontare il problema del giuramento in generale (anche alla luce dell'art. 54 della Costituzione), non è senza significato sottolineare che la soluzione prescelta dal legislatore per il processo penale rappresenta un'attuazione del "principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica": principio che - come la Corte ha affermato - "implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale". Pertanto - assorbito il profilo dedotto in riferimento all'art. 24 Cost. - deve dichiararsi la illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 19 Cost., dell'art. 251, secondo comma, codice di procedura civile: a) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore <<ammonisce il testimone sull'importanza religiosa se credente, e morale del giuramento e sulle>> anziché stabilire che il giudice istruttore <<avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle>>; b) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore <<legge la formula: "Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità">> anziché stabilire che il giudice istruttore <<lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza">>; c) nella parte in cui prevede: <<Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: "lo giuro">>. - v. S. nn. 203/1989; 195/1993; 259/1990; 117/1979; 467/1991; 422/1993; 234/1994. red.: G. Leo
Art. 251 c.p.c.