Codice di procedura civile

Art. 251 c.p.c. — Giuramento dei testimoni

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[1]I testimoni sono esaminati separatamente.

[2]Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, e legge la formula: "consapevole della responsabilita' che con il giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire la verita', null'altro che la verita'". Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: "lo giuro".

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 18 ottobre 1979

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 149/1995

    Ha colpito questo articolo
    5 maggio 1995

    L'asimmetria sussistente nell'ordinamento quanto alla differente tutela accordata alla libertà di coscienza del testimone nel processo penale e in quello civile manifesta un'irragionevole disparità di trattamento in relazione alla protezione di un diritto inviolabile dell'uomo, la libertà di coscienza, che, come tale, esige una garanzia uniforme o, almeno omogenea nei vari ambiti in cui si esplica. Pertanto al fine di assicurare tale pari tutela al valore della libertà di coscienza riguardo all'obbligo del testimone di impegnarsi a dire la verità, si impone l'estensione all'art. 251, secondo comma, cod. proc. civ. della disciplina e della formula previste dall'art. 497, secondo comma, cod. proc. pen., - assunte dal giudice rimettente a 'tertium comparationis' - le quali sono scevre da qualsiasi riferimento a prestazioni di giuramento. Del resto, anche se il particolare profilo sottoposto al presente giudizio non consente di oltrepassare i confini del giuramento del testimone e di affrontare il problema del giuramento in generale (anche alla luce dell'art. 54 della Costituzione), non è senza significato sottolineare che la soluzione prescelta dal legislatore per il processo penale rappresenta un'attuazione del "principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica": principio che - come la Corte ha affermato - "implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale". Pertanto - assorbito il profilo dedotto in riferimento all'art. 24 Cost. - deve dichiararsi la illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 19 Cost., dell'art. 251, secondo comma, codice di procedura civile: a) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore <<ammonisce il testimone sull'importanza religiosa se credente, e morale del giuramento e sulle>> anziché stabilire che il giudice istruttore <<avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle>>; b) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore <<legge la formula: "Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità">> anziché stabilire che il giudice istruttore <<lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza">>; c) nella parte in cui prevede: <<Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: "lo giuro">>. - v. S. nn. 203/1989; 195/1993; 259/1990; 117/1979; 467/1991; 422/1993; 234/1994. red.: G. Leo

    Art. 251 c.p.c.

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  • Sentenza n. 117/1979

    Ha colpito questo articolo
    10 ottobre 1979

    La tutela della c.d. liberta` di coscienza dei non credenti rientra nella piu` ampia liberta` in materia religiosa assicurata dall'art. 19 Cost. e dall'art. 21 Cost. (liberta` di opinione religiosa del non credente intesa quale manifestazione del pensiero) anche in senso negativo, escludendo il nostro ordinamento costituzionale ogni differenziazione di tutela della libera esplicazione sia della fede religiosa sia dell'ateismo - L'ammonizione e la formula del giuramento dei testimoni di cui all'art. 251, comma secondo, c.p.c., nella parte in cui fanno riferimento rispettivamente all'importanza religiosa del giuramento e alla responsabilita` assunta davanti a Dio, violano, rispetto ai non credenti la suddetta liberta` di coscienza - Conseguentemente e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 19 Cost. - l'art. 251, comma secondo, c.p.c. nella parte in cui dopo le parole "il giudice istruttore ammonisce il testimone sull'importanza religiosa..." e dopo le parole "consapevole della responsabilita` che con il giuramento assumete davanti a Dio..." non e` contenuto l'inciso "se credente". - Cfr. sent. n. 58 del 1960, ord. n. 15 del 1961. - V. sent. n. 85 del 1963, sent. n. 12 del 1972.

    Art. 251 c.p.c. · Art. 316 c.p.p. · Art. 329 c.p.p. · Art. 449 c.p.p.

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  • Sentenza n. 234/1984

    Questione inammissibile
    30 luglio 1984

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale congegnata in termini tali da comportare, qualora dovesse ritenersi fondata, l'apprestamento di integrazioni e variazioni della normativa in vigore, strettamente dipendenti da una pluralità di scelte discrezionali individuabili dal solo legislatore. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 251 c.p.c., 142 e 449 c.p.p., nella parte in cui non prevedono forme equipollenti al giuramento per i testimoni appartenenti a confessioni religiose le quali, dando rilevanza religiosa ad ogni giuramento, prescrivono di non pronunciare mai le parole "lo giuro"). - Cfr. S.n. 117/1979.

    Art. 366 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 8 cost. · Art. 19 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art251 · fonte del testo

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