Corte costituzionale

Sentenza n. 149/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/05/1995 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 251, secondo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa

il 20 luglio 1994 dal Pretore di Torino nel procedimento civile

vertente tra Angerame Lucia e Di Ciommo Luciano ed altra iscritta al

n. 619 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno

1994;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio promosso per ottenere il risarcimento dei

danni da responsabilità civile per circolazione di veicoli, nel

quale un teste, ammonito a prestare giuramento secondo la formula

stabilita dall'art. 251, secondo comma, del codice di procedura

civile, si è rifiutato di giurare adducendo che le sue convinzioni

religiose gli impedivano di prestare qualsiasi giuramento, il Pretore

di Torino ha sollevato, d'ufficio, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 251, secondo comma, del codice di procedure

civile, nella parte in cui tale norma prevede che il giudice

istruttore "ammonisce il teste sull'importanza religiosa, se

credente, e morale del giuramento" e gli legge la seguente formula:

"Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete

davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la

verità, null'altro che la verità" e non prevede che il teste debba

pronunciare, così come avviene nel processo penale (art. 497, comma

2, del codice di procedura penale), la seguente formula: "Consapevole

della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia

deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere

nulla di quanto è a mia conoscenza", oltreché nella parte in cui

prevede che il testimone pronunci le parole "lo giuro".

Dopo aver ricordato che, prima dell'entrata in vigore del nuovo

codice di procedura penale (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447) la

formula di giuramento del testimone nel processo civile e in quello

penale era la medesima e che il nuovo codice del 1988 ha introdotto

una norma (art. 497 cod. proc. pen. ) priva dell'ammonizione del

teste e contenente una formula di impegno senza riferimenti

religiosi, il giudice a quo muove dal rilievo che, con la sentenza n.

117 del 1979, questa Corte, parificando le formule di giuramento

utilizzate nel processo civile e in quello penale, sulla base della

considerazione che identici erano gli scopi perseguiti dal

legislatore con il giuramento del teste (maggior sprono a dire la

verità) e identiche erano le conseguenze sul piano penale, ha

aggiunto le parole "se credente" sia in relazione all'ammonimento del

teste sull'importanza religiosa dell'atto, sia in relazione al

giuramento prestato davanti a Dio. Ma, continua il giudice a quo,

tale decisione non ha risolto il problema di veder esclusa dal

processo la testimonianza di coloro che per convinzioni religiose si

rifiutano di prestare giuramento con qualsiasi formula e di evitare a

chi sta per prestare la testimonianza i turbamenti di coscienza

legati al fatto che egli non crede alla sacramentalità del

giuramento comunque prestato.

Più precisamente, ad avviso del giudice rimettente, la Corte con

quella decisione, mentre ha risolto il problema dell'obiezione di

coscienza al giuramento dei soli testimoni non credenti, ha invece

lasciato irrisolto il problema dei testimoni credenti che, per motivi

di fede o in adesione ai princip/' della propria confessione

religiosa, ricusino di prestare giuramento con qualunque formula

ovvero con una formula, come quella attuale del processo civile,

contenente un esplicito riferimento alla divinità. Di tali problemi

si sono dati carico vari giudici che negli anni successivi hanno

sollevato questioni di costituzionalità - volte a sostituire il

"giuramento" con altre formule come l'"impegno", la "promessa" e

simili - che la Corte, con sentenza n. 234 del 1984, ha dichiarato

inammissibili, in quanto le modifiche richieste comportavano "una

pluralità di scelte discrezionali individuabili dal solo

legislatore".

Tuttavia, ora, continua il giudice a quo, avendo adottato l'art.

497, comma 2, cod. proc. pen. , che ha sostituito alla formula del

"giuramento" una di "impegno" scevra dal riferimento alla divinità,

il legislatore ha operato la sua scelta almeno per quanto riguarda il

processo penale, creando così una differenza incostituzionale con il

processo civile a causa della mancata previsione in quest'ultimo di

una formula di impegno del teste a dire la verità identica a quella.

Questa omissione, ad avviso del giudice rimettente, determina una

disparità in conseguenza della quale l'art. 252, secondo comma, cod.

proc. civ., si pone in contrasto con l'art. 19 della Costituzione,

dove è garantita la libertà di coscienza religiosa, sotto un

triplice profilo: a) rispetto a colui che, pur credente, è impedito

dal suo credo religioso di prestare comunque il giuramento; b)

rispetto a coloro che, pur credenti, non venerano la stessa divinità

cui fa riferimento il legislatore nella norma impugnata; c) rispetto

a coloro che, in quanto non credenti, sono comunque costretti a far

riferimento a formule sacramentali, quali il giuramento, che creano

ad essi conflitti di lealtà tra doveri del cittadino e fedeltà alle

convinzioni del non credente. Infine, sempre secondo il giudice a

quo, l'art. 251, secondo comma, cod. proc. civ., sembra contrastare

anche con l'art. 24 della Costituzione, poiché, finendo con

l'escludere dal processo la testimonianza di coloro che per

convinzioni religiose non possono giurare e, quindi, testimoniare,

determina un'irragionevole compressione del diritto alla prova,

nucleo essenziale del diritto di azione e di difesa.

A conclusione della sua ordinanza di rimessione, il giudice a quo

motiva sulla rilevanza osservando che, a seguito dell'eventuale

pronunzia di accoglimento, il giudice del processo principale

potrebbe richiamare il teste ex art. 257 cod. proc. civ., ovvero

potrebbe sempre sentirlo d'ufficio ex art. 317 cod. proc. civ. e

invitarlo, così, a pronunziare la formula di impegno stabilita

dall'art. 497, comma 2, cod. proc. pen. Inoltre, sempre nell'ipotesi

di una pronunzia favorevole di codesta Corte, lo stesso teste, oltre

a risparmiarsi le conseguenze penali del suo mancato giuramento,

potrebbe esser finalmente sentito ex art. 253 cod. proc. civ. e la

sua testimonianza non andrebbe perduta. Considerato in diritto

1. - Adito per ottenere il risarcimento dei danni da

responsabilità civile, il Pretore di Torino, dopo che un testimone

si era rifiutato di prestare giuramento adducendo un impedimento di

coscienza a causa delle proprie convinzioni religiose, ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 19 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 251, secondo comma, del codice

di procedura civile, nella parte in cui prevede che il giudice

istruttore "ammonisce il testimone sulla importanza religiosa, se

credente, e morale del giuramento" e gli legge la formula:

"Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete

davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la

verità, null'altro che la verità", anziché disporre, come

nell'art. 497, comma 2, del codice di procedura penale, che il

giudice istruttore "lo invita a rendere la seguente dichiarazione:

"Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con

la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non

nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza"; nonché nella parte

in cui lo stesso art. 251, secondo comma, del codice di procedura

civile, prevede che "il testimone presta il giuramento pronunciando

le parole: "lo giuro".

2. - La questione è fondata, dal momento che le norme contestate

si pongono in contrasto con gli artt. 3 e 19 della Costituzione.

Come questa Corte ha già avuto modo di precisare (v. sentenza n.

467 del 1991, nonché sentenza n. 422 del 1993), "poiché la

coscienza individuale ha rilievo costituzionale quale principio

creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali

dell'uomo e quale regno delle virtualità di espressione dei diritti

inviolabili del singolo nella vita di relazione, essa gode di una

protezione costituzionale commisurata alla necessità che quelle

libertà e quei diritti non risultino irragionevolmente compressi

nelle loro possibilità di manifestazione e di svolgimento a causa di

preclusioni o di impedimenti ingiustificatamente posti alle

potenzialità di determinazione della coscienza medesima". Ciò

significa - si legge ancora nella sentenza ora citata - che, se pure

a seguito di una delicata opera del legislatore diretta a bilanciarla

con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale e a

graduarne le possibilità di realizzazione in modo da non arrecare

pregiudizio al buon andamento delle strutture organizzative e dei

servizi di interesse generale, la libertà di coscienza - specie se

correlata all'espressione dei propri convincimenti morali o

filosofici (art. 21 della Costituzione) ovvero, come nel caso, alla

propria fede o credenza religiosa (art. 19 della Costituzione) -

dev'essere protetta in misura proporzionata "alla priorità assoluta

e al carattere fondante" ad essa riconosciuta nella scala dei valori

espressa dalla Costituzione italiana.

In tema di giuramento dei testimoni, tali princip/', di validità

generale, sono stati affermati da questa Corte in varie occasioni.

Una prima volta, chiamata a giudicare della compatibilità del

richiamo, operato proprio dalla norma ora impugnata (art. 251,

secondo comma, cod. proc. civ.), alla responsabilità che il

testimone assume davanti a Dio rispetto alla tutela accordata

dall'art. 19 della Costituzione alla libertà di coscienza dei non

credenti, quale libertà "negativa" di professare una fede o

un'opinione religiosa, questa Corte, con la sentenza n. 117 del 1979,

ha riconosciuto che l'imposizione a tutti indiscriminatamente di una

formula di giuramento comportante l'assunzione di responsabilità

davanti a Dio può provocare nei non credenti "turbamenti, casi di

coscienza, conflitti di lealtà tra doveri del cittadino e fedeltà

alle proprie convinzioni", così da rappresentare un ingiustificato

ostacolo alla piena garanzia del valore costituzionale della libertà

di coscienza. In conseguenza della decisione ora ricordata e

dell'addizione dell'inciso "se credente" da essa operata in

riferimento al giuramento di fronte a Dio, la formula del giuramento

del testimone nel processo civile (e, a seguito della dichiarazione

di invalidità consequenziale, anche nel processo penale, come

regolato dal codice di procedura previgente), ha assunto un duplice e

distinto significato: per i credenti il giuramento ha una valenza sia

religiosa che morale, con conseguente assunzione di responsabilità

tanto avanti a Dio quanto avanti agli uomini; per i non credenti lo

stesso giuramento ha una valenza esclusivamente morale, comportante

un'assunzione di responsabilità soltanto verso gli uomini.

In una successiva occasione, che costituisce precedente specifico

della decisione in esame, la Corte, chiamata a giudicare della

legittimità costituzionale del dovere del testimone di prestare

giuramento tanto nel processo civile (art. 251 cod. proc. civ.)

quanto in quello penale (artt. 142 e 449 cod. proc. pen. previgente),

ha implicitamente riconosciuto il conflitto di tale dovere con la

libertà di coscienza del testimone la cui religione di appartenenza

faccia divieto di prestare comunque giuramento e, persino, di

pronunziare le parole "lo giuro", ma, rilevando che la decisione

comportava una pluralità di soluzioni alternative, fra le quali

soltanto il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere

discrezionale, era autorizzato a scegliere (come la sostituzione del

"giuramento" con formule diverse, quali l'"impegno" o la "promessa";

la previsione di una formula unica ovvero la predeterminazione di due

o più formule alternative la cui scelta fosse personalmente

demandata al testimone, etc.), ha dichiarato, con la sentenza n. 234

del 1984, l'inammissibilità delle questioni allora sollevate.

Analoga pronunzia è stata resa da questa Corte, l'anno dopo,

riguardo a un'identica questione sollevata nei confronti delle norme

sul giuramento del testimone nel processo penale (v. ordinanza n. 278

del 1985).

3. - Successivamente alle decisioni ora ricordate, il legislatore,

adottando il nuovo codice di procedura penale, è intervenuto sul

problema escludendo l'opzione, pur non incompatibile con i princip/'

costituzionali, implicante la predeterminazione legislativa di

formule di "impegno" o di "promessa" accanto a quella di "giuramento"

al fine di lasciare alla libertà dei singoli testimoni la scelta

dell'una o dell'altra formula in armonia con le proprie convinzioni

morali o religiose. In luogo di questa opzione, vigente in altri

ordinamenti, il facitore del codice di procedura penale del 1988 ha

scelto la soluzione legislativa di un'unica formula (art. 497 cod.

proc. pen. ) contenente l'"impegno" solenne del teste a dire la

verità, nella quale, "in omaggio alla tutela della libertà di

coscienza", come si legge nella "Relazione al progetto", il

testimone, dopo essere stato avvertito dal giudice relativamente

all'obbligo di dire la verità e alle responsabilità previste dalla

legge penale per i testimoni falsi o reticenti, è invitato a rendere

la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale

e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire

tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia

conoscenza".

In conseguenza di questa scelta del legislatore, limitata al solo

processo penale, il giudice a quo ritiene che si sia creata

nell'ordinamento un'irragionevole differenziazione in danno della

disciplina normativa prevista per l'esame dei testimoni nel processo

civile, disciplina tuttora basata sulla formula di giuramento comune

ai due processi anteriormente all'emanazione del nuovo codice di

procedura penale. Infatti, secondo il giudice rimettente, si è

venuta a determinare una differente tutela del valore costituzionale

della libertà di coscienza nei preliminari della testimonianza nei

due distinti procedimenti, per il fatto che, diversamente da quanto

è garantito ai testimoni nel processo penale, a coloro che sono

chiamati a testimoniare nel processo civile non è evitato il rischio

di essere sottoposti a gravi turbamenti di coscienza a causa del

conflitto interno fra il dovere civile di contribuire

all'accertamento della verità giudiziale e il dovere morale di

osservare un imperativo religioso da essi condiviso (con conseguente

pregiudizio, nei casi di rifiuto a testimoniare, nei confronti del

diritto di difesa, sotto specie di diritto alla prova).

Ed invero l'asimmetria sussistente nell'ordinamento quanto alla

differente tutela accordata alla libertà di coscienza del testimone

nel processo penale e in quello civile manifesta un'irragionevole

disparità di trattamento in relazione alla protezione di un diritto

inviolabile dell'uomo, la libertà di coscienza, che, come tale,

esige una garanzia uniforme o, almeno, omogenea nei vari ambiti in

cui si esplica.

Né, d'altra parte, può logicamente affermarsi che la diversità

di trattamento contestata sia giustificabile in dipendenza della

differente struttura dei due procedimenti, dal momento che, come ha

già implicitamente ammesso questa Corte con la sentenza n. 117 del

1979 allorché ha esteso la declaratoria d'incostituzionalità della

disciplina processual-civilistica a quella processual-penalistica, il

trattamento normativo del giuramento del testimone nei due distinti

procedimenti concerne aspetti comuni o, comunque, omogenei. Infatti,

come ha correttamente ricordato il giudice a quo , identica è nei

due casi la ratio legis (spronare il teste a dire la verità) e

identiche sono le conseguenze penali per chi si rifiuta, nell'uno o

nell'altro dei processi, di prestare giuramento.

Il particolare profilo sottoposto al presente giudizio, cioè

l'irragionevole disparità di trattamento in relazione alla garanzia

della libertà di coscienza religiosa, non consente di oltrepassare i

confini del giuramento del testimone e di affrontare il problema del

giuramento in generale (anche alla luce dell'art. 54 della

Costituzione). Tuttavia non è senza significato sottolineare che la

soluzione prescelta dal legislatore per il processo penale - nella

specie assunta come tertium comparationis - rappresenta

un'attuazione, fra quelle possibili, del "principio supremo della

laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato

delineata nella Carta costituzionale della Repubblica": un principio

che "implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma

garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione,

in regime di pluralismo confessionale e culturale" (v. sentenza n.

203 del 1989, nonché sentenze nn. 195 del 1993 e 259 del 1990).

Pertanto, al fine di assicurare tale pari tutela al valore della

libertà di coscienza riguardo all'obbligo del testimone di

impegnarsi a dire la verità, si impone l'estensione all'art. 251,

secondo comma, cod. proc. civ., della disciplina e della formula

previste dall'art. 497, comma 2, cod. proc. pen. , le quali sono

scevre da qualsiasi riferimento a prestazioni di giuramento. Di modo

che, a seguito di questa pronunzia di accoglimento, l'art. 251,

secondo comma, cod. proc. civ., risulta così formulato: "Il giudice

istruttore avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e

delle conseguenze penali delle dichiarazioni false e reticenti e lo

invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della

responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione,

mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto

è a mia conoscenza".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 251, secondo

comma, del codice di procedura civile:

a) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore

"ammonisce il testimone sull'importanza religiosa, se credente, e

morale del giuramento e sulle", anziché stabilire che il giudice

istruttore "avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e

delle";

b) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore "legge

la formula: "Consapevole della responsabilità che con il giuramento

assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire

la verità, null'altro che la verità", anziché stabilire che il

giudice istruttore "lo invita a rendere la seguente dichiarazione:

"Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con

la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non

nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza";

c) nella parte in cui prevede: "Quindi il testimone, in piedi,

presta il giuramento pronunciando le parole: "lo giuro".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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