Corte costituzionale

Sentenza n. 85/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1963 · relatore Giovanni Cassandro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 251 del Codice di

procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1962 dal

Pretore di Trivento nel procedimento penale a carico di Donatone

Nazario e Civico Agostino, iscritta al n. 188 del Registro ordinanze

1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del

7 dicembre 1962.

Udita nella camera di consiglio del 7 maggio 1963 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In una causa civile davanti al Pretore di Trivento i signori

Nazario Donatone e Agostino Civico rifiutarono di prestare il

giuramento prescritto dall'art. 251 del Cod. proc. civile, assumendo

che la religione "protestante evangelica", che essi professavano,

vietava loro di prestarlo.

Nel procedimento penale promosso in conseguenza a loro carico, per

rispondere del reato previsto dall'art. 366 del Cod. penale, i due

imputati affermarono che la religione "pentecostale", che essi

professavano, vietava loro, conformemente all'insegnamento di S.

Matteo, capitolo V, 34-37, di prestare giuramento sotto qualsiasi forma

e in qualsiasi modo. La difesa dei due imputati sollevò la questione

di costituzionalità dell'art. 366, secondo comma, del Cod. penale,

per contrasto con l'art. 8 in relazione all'articolo 21 della

Costituzione, sostenendo che il rifiuto dei due imputati sarebbe stato

motivato dall'osservanza, alla quale essi erano tenuti, per non

incorrere in peccato, dei precetti della loro religione. Il Pubblico

Ministero si associò alla richiesta della difesa.

Il Vicepretore di Trivento, viceversa, ha sottoposto alla Corte la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 251 del Cod. proc.

civile, non soltanto perché in contrasto con gli artt. 8 e 21 della

Costituzione, ma anche perché in contrasto con l'art. 19, il quale

sancisce il diritto di tutti di professare liberamente la propria fede

religiosa in qualsiasi forma, di farne propaganda, di esercitarne in

privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari

al buon costume. In conseguenza, con ordinanza 26 ottobre 1962, egli ha

sospeso il giudizio e rimesso gli atti a questa Corte.

L'ordinanza, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e

comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 313 del 7 dicembre 1962.

Gli imputati non si sono costituiti e il Presidente del Consiglio

non è intervenuto. Considerato in diritto :

1. - La questione di costituzionalità, che viene sottoposta

all'esame della Corte, si risolve nello stabilire se il rifiuto di

prestare giuramento con qualsiasi formula e in qualsiasi modo, in

obbedienza a un precetto religioso, trovi giustificazione in una norma

della Costituzione.

La questione non è fondata.

In primo luogo, la Corte non ritiene che possa profilarsi un

contrasto dell'art. 251 del Cod. proc. civile, che è la norma

impugnata, con gli artt. 8 e 21 della Costituzione, essendo evidente e

non bisognevole di dimostrazione il fatto che l'obbligo imposto ai

testimoni di giurare secondo una certa formula, previsto dal ricordato

articolo e sanzionato penalmente dall'art. 366, secondo comma, del Cod.

penale, non viola la eguale libertà delle confessioni religiose

davanti alla legge, dato che esso ha come destinatari tutti i

cittadini, quale che sia la religione che essi professino, né

interferisce negli ordinamenti statutari delle confessioni non

cattoliche o nel procedimento previsto per la disciplina dei rapporti

tra queste confessioni e lo Stato (art. 8); ed essendo non meno

evidente l'altro fatto che quell'obbligo dei testimoni non ferisce il

diritto che tutti hanno di manifestare liberamente il proprio pensiero

con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione (art. 21,

primo comma), diritto che resta in tutta la sua ampiezza garantito ai

cittadini ai quali l'ordinamento imponga un comportamento della natura

di quello previsto dalla norma impugnata.

2. - La questione, pertanto, si limita, come del resto si può

dedurre dall'ordinanza pretorile, che ha aggiunto agli artt. 8 e 21,

che la difesa delle parti e il Pubblico Ministero ritenevano violati,

l'art. 19 della Costituzione, soltanto al contrasto della norma

impugnata con quest'ultimo articolo, il quale riconosce ai cittadini il

diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in

qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di

esercitarne in privato o in pubblico il culto, col limite segnato dal

carattere eventualmente contrario al buon costume dei riti professati e

propagandati.

Tuttavia, nemmeno questo contrasto sussiste.

In primo luogo, potrebbe addirittura sembrare che anche la

violazione dell'ora ricordato art. 19 sia manifestamente insussistente,

se la libertà religiosa, garantita dal precetto costituzionale,

dovesse essere interpretata come libertà di professione religiosa e di

culto in ogni sua forma e senza altro limite che non sia quello del

buon costume, giacché in questa ipotesi sarebbe evidente che l'obbligo

imposto a tutti i cittadini di osservare il comportamento di cui

all'articolo 251 del Cod. proc. civile non contrasterebbe con quella

libertà. Ma la libertà religiosa deve essere intesa anche come

libertà da ogni coercizione che imponga il compimento di atti di culto

propri di questa o quella confessione da persone che non siano della

confessione alla quale l'atto di culto, per così dire, appartiene. E

lo stesso è da dire perfino quando l'atto di culto appartenga alla

confessione professata da colui al quale esso sia imposto: perché non

è dato allo Stato di interferire, come che sia, in un "ordine" che non

è il suo, se non ai fini e nei casi espressamente previsti dalla

Costituzione.

Ma, pur accogliendo della libertà religiosa questa definizione, la

questione di costituzionalità, sollevata dal Pretore di Trivento, deve

essere dichiarata non fondata.

La norma dell'art. 251 del Cod. proc. civile (come del resto

l'altra dell'art. 449 del Cod. proc. penale) non impone un atto di

culto, perché la formula che vi è contenuta, come già la Corte ha

affermato (sentenza n. 58 del 6 luglio 1960 e ordinanza n. 15 del 17

marzo 1961), ha il carattere di richiamo a generali valori religiosi

che non possono essere ascritti a questa o a quella "denominazione" o

"confessione", sicché essa non interviene nell'ordine proprio delle

religioni professate, ma sta e resta nell'"ordine" statale, che è

indipendente e sovrano e non può essere condizionato o menomato da

precetti a sé estranei.

La libertà religiosa, quale è stata definita dalla Costituzione,

non può essere intesa in guisa da contrastare e soverchiare

l'ordinamento giuridico dello Stato, tutte le volte in cui questo

imponga ai cittadini obblighi che, senza violare la libertà religiosa,

nel senso che è stato sopra definito, si assumano vietati dalla fede

religiosa dei destinatari della norma: tanto più, poi, quando, come

nel caso in esame, l'obbligo ha la sua ultima fonte in un precetto

costituzionale, quale quello contenuto nel secondo comma dell'art. 54

della Costituzione, il quale stabilisce che "i cittadini cui sono

affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con

disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi previsti dalla

legge".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 251 del Cod. proc. civile, in riferimento agli artt. 8, 21 e

19 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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