Corte costituzionale

Sentenza n. 117/1979

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/10/1979 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 366, cpv.,

del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1976

dal pretore di Torino, nel procedimento penale a carico di Branca Paolo

ed altro, iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1977 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 265 del 28 settembre 1977;

udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1979 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 25 novembre 1976 il pretore di Torino

sollevava questione di costituzionalità dell'art. 366, cpv., del

codice penale, che prevede come reato contro l'amministrazione della

giustizia, fra l'altro, il rifiuto del teste di prestare giuramento,

per contrasto con gli articoli 2, 3, primo comma, 19, 21, primo comma,

della Costituzione.

Nel caso di specie i testimoni avevano rifiutato di prestare

giuramento professandosi atei e dichiarando di non poter accettare la

formula di rito limitatamente alle parole "davanti a Dio". Non

ritenendo dubbia la rilevanza della questione proposta, perché la

eliminazione di tale parte della formula ridimensionerebbe anche

l'ipotesi di reato prevista con norma in bianco e punita dall'art. 366,

cpv., del codice penale, il pretore considerava la medesima anche non

manifestamente infondata. Il teste, prestando giuramento, non potrebbe

non aderire all'intera formula enunziata in precedenza dal giudice; e

non sarebbe dubbio che la coscienza dell'ateo viene coartata quando

questi è costretto a giurare in nome di valori che non riconosce. Ciò

contrasterebbe, ad avviso del pretore, con l'art. 19 della

Costituzione, che garantisce non solo la libertà di professare una

religione, sibbene anche quella di non professare alcuna religione; con

l'art. 21, primo comma, dovendo l'ateo manifestare un pensiero che non

gli appartiene; con l'art. 3, primo comma, trovandosi l'ateo stesso ad

essere discriminato per motivi religiosi; con l'art. 2 della

Costituzione, dovendosi considerare la libertà di coscienza un diritto

inviolabile.

Le precedenti sentenze della Corte sul tema non sarebbero

persuasive, perché, in sostanza, trascurerebbero di valutare a fondo i

motivi di dubbio evidenziati.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, veniva

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1977, n. 265.

Nessuno si è costituito nel giudizio innanzi a questa Corte. Considerato in diritto :

1. - Nonostante il pretore di Torino abbia indicato nell'art. 366,

secondo comma, del codice penale, la norma impugnata, dallo stesso

dispositivo dell'ordinanza di rimessione si rileva che la questione di

legittimità sollevata investe direttamente l'art. 251 del codice di

procedura civile, secondo comma: infatti l'art. 366, cpv., del codice

penale è denunziato "nella parte in cui, rinviando al giuramento

previsto dall'art. 251 del codice di procedura civile, richiama le

espressioni relative al significato religioso dell'atto ed alla

responsabilità che con esso si assume davanti a Dio". Inoltre dal

contesto dell'ordinanza emerge con chiarezza che la disposizione più

direttamente investita (in quanto la sua eventuale dichiarazione di

illegittimità costituzionale condiziona, attraverso il

ridimensionamento del precetto contenuto nell'art. 366, secondo comma,

codice penale, l'esito del giudizio) è proprio l'art. 251, codice di

procedura civile, nel suo secondo comma, e cioè in relazione alle

espressioni di carattere religioso incluse nella formula del

giuramento.

È pure da rilevare che la questione sollevata attiene soltanto al

rifiuto di giurare "con quella specifica formula" e non già al rifiuto

di prestare giuramento "con qualsiasi formula ed in qualsiasi modo"

(sentenza n. 85 del 1963). Mentre rimangono al di fuori del presente

giudizio sia la formula del giuramento decisorio (ex art. 238, codice

di procedura civile), evidentemente non ricollegabile al rifiuto di

uffici legalmente dovuti, sia le formule dei giuramenti che, non

costituendo atti da qualificare obbligatori, rappresentano piuttosto

condiciones juris per l'assunzione di pubblici uffici.

2. - Nel merito la questione è fondata. Allorché questa Corte la

risolse in senso negativo con la sentenza n. 58 del 1960, un punto

fondamentale della motivazione verteva sulla natura del giuramento:

affermandosi che "nel sistema adottato dal legislatore italiano, il

giuramento non ha quel carattere prevalente di religiosità che si

vorrebbe ad esso attribuire".

Ora, essendo il carattere del giuramento qualificato in via

primaria dal contenuto della formula proposta a chi è tenuto a

pronunziarlo, non si può negare che una parte delle espressioni

previste a questo fine dall'art. 251 del codice di procedura civile e

dall'art. 449, secondo comma, del codice di procedura penale,

sottoposto allora all'esame della Corte, rivesta un significato

sicuramente religioso. Il richiamo alla responsabilità che il

testimone assume davanti a Dio non ha certo carattere confessionista o

confessionale - nel senso di essere ricollegabile ad una specifica

confessione (cattolica, protestante e così via) - ma nel linguaggio

comune evoca un impegno di veridicità da assumere nei confronti di un

Essere soprannaturale e supremo, di natura trascendente, dotato di

quella onnipotenza e onniscienza, messe in rilievo in una delle

formule, quella con asseverazione religiosa, adottata nell'ordinamento

processuale della Repubblica federale tedesca: infine, di un Dio che

legge nel cuore dell'uomo e giudica i suoi comportamenti.

Né si può dire che il carattere religioso dell'atto viene meno

perché ciò che si richiede è la semplice consapevolezza

intellettuale di valori evocati e di responsabilità ad essi riferite;

valori, non condivisi dall'ateo, che ispirano una parte della formula.

In realtà il momento conoscitivo, o meglio, della consapevolezza in

tanto può essere ragionevolmente richiamato in quanto presupponga

quell'adesione anche di natura volitiva in che consiste propriamente la

fede nella Divinità. Altrimenti, se non credesse in Dio, non si vede

quale responsabilità e verso chi potrebbe assumere il soggetto tenuto

a giurare. È vero che la formula dell'art. 251 del codice di procedura

civile non è ricalcata su quella del giuramento previsto dal canone

1316 del codice di diritto canonico, nella quale si invoca Dio a

testimone della verità di ciò che si afferma: ma il risultato finale,

a impegno assunto, non è dissimile da quello previsto nel successivo

canone 1317, giacché il giurante è tenuto a mantenere la sua promessa

di veridicità anche per aver contratto un obbligo di natura religiosa.

Perciò non importa soffermarsi sulla prevalenza (o sulla

residualità) del carattere religioso della formula e, di riflesso, del

giuramento: è sufficiente prendere atto che, in una sua parte, la

formula ha significato religioso.

3. - La sentenza n. 58 del 1960 partiva inoltre dalla premessa che,

anche a voler raffrontare la fattispecie prevista nell'art. 449,

secondo comma, del codice di procedura penale, al parametro dell'art.

19 della Costituzione, "la situazione del non credente fosse fuori

della previsione dell'art. 449" e dello stesso art. 19 Cost., giacché

"l'ateismo comincia dove finisce la vita religiosa". Ma l'opinione

prevalente fa ormai rientrare la tutela della c.d. libertà di

coscienza dei non credenti in quella della più ampia libertà in

materia religiosa assicurata dall'art. 19, il quale garantirebbe

altresì (analogamente a quanto avviene per altre libertà: ad es. gli

articoli 18 e 21 Cost.) la corrispondente libertà "negativa". Ma anche

chi ricomprende la libertà di opinione religiosa del non credente in

quella di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost.

(norma parimenti richiamata come parametro di giudizio nell'ordinanza

del pretore di Torino) perviene poi alle stesse conclusioni pratiche, e

cioè che il nostro ordinamento costituzionale esclude ogni

differenziazione di tutela della libera esplicazione sia della fede

religiosa sia dell'ateismo, non assumendo rilievo le caratteristiche

proprie di quest'ultimo sul piano teorico.

Si tratta dunque di accertare se la formula di giuramento prevista

dall'art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile tutela in

egual modo la libertà del credente e del non credente. E a nulla

rileva, nell'ordinamento costituzionale odierno, l'osservazione del

Guardasigilli dell'epoca (relazione al progetto di codice di procedura

penale del 1929), che motivava tra l'altro le disposizioni sulla

formula di giuramento con l'inciso "gli atei rappresentando una

microscopica e trascurabile minoranza"; in realtà gli artt. 19 e 21

Cost. tutelano innanzitutto l'opinione religiosa propria della

persona, essendo indifferente che essa si iscriva o meno in quella di

una minoranza.

4. - La libertà di coscienza, riferita alla professione sia di

fede religiosa sia di opinione in materia religiosa, non è rispettata

sol perché l'ordinamento statuale non impone a chicchessia atti di

culto (anche a voler escludere - sent. n. 85 del 1963 - che la

prestazione del giuramento si risolva in atto di culto in senso

proprio); la libertà è violata, infatti, anche quando sia imposto al

soggetto il compimento di atti con significato religioso.

Con la formula di giuramento prevista dall'art. 251, secondo comma,

del codice di procedura civile, il testimone non credente subisce una

lesione della sua libertà di coscienza da due punti di vista, distinti

ma collegati: in primo luogo egli si manifesta credente di fronte al

giudice ed in generale a tutti i presenti mentre credente non è;

inoltre, la sua convinzione di non credente comporta, più che una

intenzione ed un proposito di non vincolarsi verso la Divinità, una

necessità di ridurre, ma in interiore homine, il contenuto normale

della formula per ciò che concerne l'obbligo di natura religiosa. Tale

riduzione è molto vicina ad una riserva mentale indotta ("atto

interiore imposto": sent. n. 58 del 1960) e dà luogo ad una non

assunzione di impegno nell'intimo della coscienza, che rimane del tutto

irrilevante dal punto di vista del diritto.

I tentativi di dare rilievo giuridico a questa auto-esenzione

dall'impegno di veridicità, nei confronti di un essere divino cui non

si crede, non appaiono invero convincenti.

Si è detto che dall'art. 251, secondo comma, del codice di

procedura civile (come pure dall'art. 449, secondo comma, del codice di

procedura penale) discende soltanto l'invito a giurare, mentre

l'obbligo o la costrizione nascono dall'art. 366 del codice penale e

garantiscono solamente l'impegno di veridicità. Ma la formulazione e

lo spirito di quest'ultimo precetto non confortano questa opinione

perché la previsione del reato e delle pene si connettono al rifiuto

di prestare il giuramento "richiesto", e cioè quello caratterizzato da

una formula parzialmente sacrale.

Si è anche sostenuto che, essendo valido il giuramento prestato

dal testimone con una formula che non contiene menzione del vincolo

religioso, sarebbe sufficiente che il testimone non credente (ed anche

quello credente, ove lo voglia) espunga con apposita dichiarazione il

riferimento alla Divinità, dopo che la formula è stata letta per

intero e prima della prestazione del giuramento; ma, anche accettata la

premessa relativa alla validità dell'atto così realizzato, rimane

quantomeno dubbio che la disciplina relativa alla conservazione degli

effetti dei singoli atti possa riflettersi direttamente su quella dei

comportamenti del giudice e del testimone; tra l'altro non è affatto

sicuro che la "facoltà" di espungere, con apposita dichiarazione, il

riferimento alla Divinità, possa conciliarsi con la natura formale

dell'atto. Inoltre, l'ipotesi prospettata desta perplessità perché il

suo realizzarsi potrebbe pregiudicare, in qualche modo, quel "diritto a

non rivelare le proprie convinzioni", cui ebbe a fare riferimento

questa Corte nella sent. n. 12 del 1972 (punto 2 del considerato in

diritto). Comunque, l'indicazione dottrinale, cui si è da ultimo fatto

cenno, non ha trovato riscontri nella giurisprudenza, che, in tema di

rifiuto del giuramento, motivato per il carattere religioso della

formula, è pervenuta a non applicare l'art. 366, primo comma, del

codice penale, utilizzando i disposti degli artt. 51 e 384 del codice

penale relativi a talune cause di non punibilità.

La riprova che la questione (in apparenza modesta, attinente com'è

a mere formule) mantiene un suo rilievo è fornita non soltanto dal

riproporsi, a quasi un ventennio di distanza, della questione di

legittimità costituzionale, ma dalla diffusa consapevolezza, nella

dottrina e nella giurisprudenza, che in taluni casi l'imposizione della

formula di giuramento prevista nei codici di rito (ma non nelle ipotesi

ex artt. 193 del codice di procedura civile e 161 disposizioni di

attuazione del codice di procedura civile) provoca turbamenti, casi di

coscienza, conflitti di lealtà tra doveri del cittadino e fedeltà

alle convinzioni del non credente.

Del resto il diritto comparato - specie per ciò che riguarda i

paesi più sensibili alla tutela dei diritti umani - dimostra che la

legislazione e la giurisprudenza (ed in primo luogo quella

costituzionale) hanno fornito varie soluzioni al problema (formule di

giuramento diversificate, formule prive di riferimenti alla Divinità,

dichiarazioni simili alla promessa solenne prevista per il periodo di

prova dei vincitori dei nostri concorsi statali). E non è senza

significato che la legge 30 giugno 1876, n. 3184, mentre toglieva il

ritualismo di carattere confessionistico dei giuramenti, non

laicizzava, come pure si è ritenuto, le formule di questi atti ma

prescriveva che nell'ammonizione del giudice ai testimoni o ai periti

prima della prestazione del giuramento, si attirasse l'attenzione "sul

vincolo religioso che i credenti contraggono dinanzi a Dio" (c.d.

compromesso Vigliani).

5. - In effetti, come è stato sostenuto in dottrina, il risultato

da raggiungere consiste nello spronare il credente verso la verità,

senza ferire in nulla lo scrupolo del non credente.

Di ciò si era data carico anche la precedente giurisprudenza di

questa Corte (cit. sent. 58 del 1960 e ord. n. 15 del 1961) quando

aveva sì affermato la inscindibilità della formula del giuramento ex

art. 449 del codice di procedura penale - il solenne atto confermativo

del giurante riferendosi a tutto quanto detto dal presidente o dal

pretore - ma aveva altresì ritenuto che le espressioni di carattere

religioso vanno intese come un richiamo alla responsabilità assunta

dal credente, e da lui solo, al cospetto di Dio; e si è aggiunto in

dottrina che in tanto l'individuo è invitato col giuramento a ribadire

pubblicamente e solennemente la sua fede nell'esistenza di Dio e della

legge divina in quanto egli sia un credente.

Queste considerazioni, ferma la premessa della inscindibilità

della formula e della responsabilità in essa evocata che si determina

allorché il testimone pronuncia l'espressione "Lo giuro", alludono ad

un dato senza dubbio esistente: la compresenza nella formula di valori

distinti, anche se non alternativi, richiamati sia nell'ammonizione del

giudice che nella formula da lui pronunziata. Altro è l'importanza

religiosa del giuramento, collegata alla responsabilità da assumere

davanti a Dio, altro è l'importanza morale dell'atto, connessa alla

responsabilità da contrarre davanti agli uomini: ciò ha consentito di

valorizzare (con il risultato di escludere il contrasto con la

Costituzione di questa normativa) la autoesenzione dall'impegno di

carattere religioso da parte del non credente. Peraltro è da ribadire

come la distinzione o, meglio, la scindibilità dei valori richiamati

nella formula sia, a tutt'oggi, di natura puramente psicologica,

realizzandosi nella coscienza del non credente. Ma dal punto di vista

giuridico (e cioè nelle manifestazioni esteriori che sono le sole a

contare come esercizio della libertà di coscienza) la separabilità

dei valori e dei vincoli è affatto virtuale, o meglio potenziale,

mancando nelle formule di ammonizione e di giuramento gli elementi

semantici e concettuali idonei a renderla reale ed attuale. Fanno

difetto, ad esempio, le espressioni limitative del vincolo religioso

che si sono menzionate come caratteristiche della legge 30 giugno 1876.

Da ultimo, le disposizioni che prevedono la prestazione del

giuramento con la formula prescritta nell'art. 251, secondo comma, del

codice di procedura civile, sono viziate, per ciò che concerne i

testimoni non credenti, da sicura contraddittorietà perché contrasta

con la ratio dell'istituto costringere qualcuno a giurare al fine di

vincolarlo nei confronti di un essere di cui disconosce l'esistenza.

6. - Compete al legislatore decidere in quali fattispecie

rafforzare il significato del giuramento con un appello rivolto a chi

è tenuto a prestarlo perché si ispiri ai valori che più onora

nell'intimo della sua coscienza e, dunque, a quelli religiosi ed etici;

a patto che resti illesa la libertà di coscienza di tutti coloro che

devono giurare.

Tale risultato costituzionalmente corretto non si consegue,

tuttavia, con l'uso delle formule di ammonizione e di giuramento

previste nell'art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile,

per i motivi già esposti. In particolare, esse si pongono in contrasto

con l'art. 19 Cost. in quanto il legislatore non ha provveduto a

limitare ai credenti l'impegno di veridicità contratto dinanzi a Dio.

Di conseguenza deve dichiararsi la illegittimità costituzionale

dell'art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile, nella

parte in cui non è contenuto l'inciso "se credente" dopo le parole "Il

giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza

religiosa..." e dopo le parole "consapevole della responsabilità che

con il giuramento assumete davanti a Dio...".

Va inoltre considerato che dalla presente declaratoria di

illegittimità costituzionale consegue, a norma dell'art. 27 della

legge 11 marzo 1953, n. 87, identica declaratoria, per la stessa parte

e nei medesimi termini, degli artt. 316, secondo comma, 329, primo

comma, e 449, secondo comma, del codice di procedura penale; e la

declaratoria deve estendersi anche all'art. 142, primo comma, del

codice di procedura penale, nella parte in cui non è contenuto

l'inciso "se credente" dopo le parole "del vincolo religioso che con

esso contrae davanti a Dio".

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale

degli artt. 251, secondo comma, del codice di procedura civile e 316,

secondo comma, 329, primo comma, e 449, secondo comma, del codice di

procedura penale, deve ritenersi superata, in questa sede, ogni

questione proposta in ordine all'articolo 366, secondo comma, del

codice penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 251, secondo

comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, dopo le

parole "il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza

religiosa..." e dopo le parole "consapevole della responsabilità che

con il giuramento assumete davanti a Dio..." non è contenuto l'inciso

"se credente";

b) dichiara, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

la illegittimità costituzionale, nella stessa parte e nei medesimi

termini di cui alla lett. a) di questo dispositivo, degli artt. 316,

secondo comma, 329, primo comma, e 449, secondo comma, del codice di

procedura penale;

c) dichiara, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

la illegittimità costituzionale dell'art. 142, primo comma, del codice

di procedura penale, nella parte in cui, dopo le parole "del vincolo

religioso che con esso contrae dinanzi a Dio..." non è contenuto

l'inciso "se credente".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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