Art. 238 c.p.c. — Prestazione

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[1]Il giuramento decisorio e' prestato personalmente dalla parte ed e' ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull'importanza religiosa e morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare.

[2]Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: «consapevole della responsabilita' che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini, giuro.... », e continua ripetendo le parole della formula su cui giura.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 17 ottobre 1996

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 334/1996

    Ha colpito questo articolo
    8 ottobre 1996

    Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2, 3 e 19 Cost., l'art. 238, comma 2, cod. proc. civ., limitatamente alle parole "davanti a Dio e agli uomini" e l'art. 238, comma 1, seconda proposizione, cod. proc. civ., limitatamente alle parole "religiosa e", in quanto - posto che gli artt. 2, 3 e 19 Cost. garantiscono come diritto la libertà di coscienza in relazione all'esperienza religiosa; che tale diritto, sotto il profilo giuridico-costituzionale, rappresenta un aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall'art. 2; che esso spetta ugualmente tanto ai credenti quanto ai non credenti, siano essi atei o agnostici, e comporta la conseguenza, valida nei confronti degli uni e degli altri, che in nessun caso il compimento di atti appartenenti, nella loro essenza, alla sfera della religione possa essere l'oggetto di prescrizioni derivanti dall'ordinamento giuridico dello Stato; che qualunque atto di significato religioso (anche il più doveroso dal punto di vista di una religione e delle sue istituzioni) rappresenta sempre, per lo Stato, esercizio della libertà dei propri cittadini, che, come tale non può essere oggetto di una sua prescrizione obbligante, indipendentemente dall'irrilevante circostanza che il suo contenuto sia conforme, estraneo o contrastante rispetto alla coscienza religiosa individuale; che alla configurazione costituzionale del diritto individuale di libertà di coscienza nell'ambito della religione e alla distinzione dell'"ordine" delle questioni civili da quello dell'esperienza religiosa corrisponde, rispetto all'ordinamento giuridico dello Stato e delle sue istituzioni, il divieto di ricorrere a obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l'efficacia dei propri precetti; e che il giuramento è certamente atto avente significato religioso - il giuramento "decisorio", così come disciplinato dall'art. 238 cod. proc. civ., viola sia la libertà di coscienza in materia di religione (laddove esso, pur non essendo propriamente imposto dalla legge, è comunque oggetto di una prescrizione legale alla quale la parte si trova sottoposta con conseguenze negative), sia la distinzione, imposta dal fondamentale principio costituzionale di laicità o non confessionalità dello Stato, tra l'"ordine" delle questioni civili e l'"ordine" delle questioni religiose (laddove dalle norme impugnate deriva un'inammissibile commistione tra i due ordini, rappresentata dal fatto che un'obbligazione di natura religiosa e il vincolo che ne deriva nel relativo ambito sono imposti per un fine probatorio proprio dell'ordinamento processuale dello Stato; con la conseguenza che, siccome la libertà di coscienza di chi sia chiamato a prestare il giuramento previsto dall'art. 238, comma 2, cod. proc. civ. comporta che la determinazione del contenuto di valore che essa implica sia lasciata alla coscienza, la dichiarazione di incostituzionalità del riferimento alla responsabilità che si assume davanti a Dio deve estendersi anche al riferimento alla responsabilità davanti agli uomini, e con l'ulteriore conseguenza (ex art. 27 l. n. 87 del 1953) che la dichiarazione di incostituzionalità deve estendersi al primo comma del medesimo articolo - nella parte in cui prevede che il giurante sia ammonito dal giudice circa l'importanza religiosa del giuramento - avuto riguardo alla inscindibilità di tale previsione da quella contenuta nel secondo comma. - S. nn. 58/1960; 85/1963; 117/1979; 149/1995. red.: S. Di Palma

    Art. 238 c.p.c. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 221/1998

    Questione inammissibile
    19 giugno 1998

    È manifestamente inammissibile, per intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale (sent. n. 334 del 1996, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 238 cod. proc. civ., nella parte relativa ai riferimenti religiosi contenuti nella formula del giuramento decisorio), la questione di legittimità costituzionale degli artt. 238 e 239 cod. proc. civ., sollevata con riferimento agli artt. 3, 8, 19, 21 e 24 Cost.. - S. n. 334/1996. red.: S. Di Palma

    Art. 238 c.p.c. · Art. 239 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 8 cost.

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  • Ordinanza n. 410/1997

    Questione inammissibile
    17 dicembre 1997

    Manifesta inammissibilità della questione, la quale concerne una norma già dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua'. - S. n. 334/1996. red.: G. Leo

    Art. 238 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 19 cost. · Art. 24 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art238 · fonte del testo

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