Corte costituzionale

Sentenza n. 334/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/10/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 238 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 17 novembre

1995 dal Tribunale di Forlì nel procedimento civile vertente tra

Nanni Sabrina e Guardigli Mauro, iscritta al n. 942 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile il Tribunale di Forlì con

ordinanza del 17 novembre 1995, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 2, 3 e 19 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 238 del codice di procedura civile, che

regola il modo di prestazione del giuramento decisorio, nella parte

in cui (secondo comma) prevede che il giurante pronuncia le parole:

"consapevole della responsabilità che col giuramento assumo davanti

a Dio e agli uomini, giuro...".

2. - Dopo aver sottolineato la rilevanza e la decisività del

giuramento ai fini della risoluzione della causa, e dopo aver

respinto le censure formulate dalla parte convenuta in ordine al

contrasto con la Costituzione dell'istituto del giuramento in sé

considerato, il Tribunale rimettente rileva un profilo di

incostituzionalità della formula prevista in sede di prestazione del

giuramento alla luce di quanto statuito dalla sentenza n. 149 del

1995 della Corte costituzionale, che, dichiarando l'illegittimità

costituzionale dell'art. 251, secondo comma, cod. proc. civ., ha

sostituito la formula di giuramento del testimone nel processo civile

ivi stabilita con quella di impegno a dire la verità, quale prevista

per il testimone nel processo penale dall'art. 497, secondo comma,

del nuovo codice di procedura penale.

Il giudice rimettente ritiene che sia proprio il disposto dell'art.

251 cod. proc. civ., quale riscritto a seguito della richiamata

sentenza, ad assurgere a termine di raffronto; dopo quella pronuncia,

infatti, la formula di impegno del testimone in sede civile,

ridisegnata sul modello del nuovo processo penale, segnerebbe il

nuovo "... limite di soglia nella tutela della libertà di coscienza"

del testimone, cui andrebbero conformate le previsioni concernenti

dichiarazioni rese dagli altri soggetti che variamente sono coinvolti

nel processo civile.

La differente previsione della formula introduttiva della

prestazione, rispettivamente, della testimonianza e del giuramento

decisorio, accordando un diverso grado di tutela alla libertà

religiosa del singolo che sia chiamato a rendere una dichiarazione

utile ai fini di prova e in particolare del non credente obbligato a

pronunciare una frase avente un obiettivo significato religioso,

risulta pertanto lesiva del principio di eguaglianza e altresì degli

artt. 2 e 19 della Costituzione, non essendo l'anzidetta

differenziazione sorretta da alcun ragionevole fondamento e dovendo,

al contrario, trovare la libertà di coscienza in materia religiosa

uguale garanzia in ogni sede del processo. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Forlì solleva questione di legittimità

costituzionale sull'art. 238, secondo comma, del codice di procedura

civile, là dove prevede che la parte cui è stato deferito il

giuramento decisorio pronuncia le parole: "consapevole della

responsabilità che col giuramento assumo davanti a Dio e agli

uomini, giuro ...".

Ritiene il giudice rimettente che l'anzidetta formula di

prestazione del giuramento confligga col diritto costituzionale di

libertà religiosa, di cui agli artt. 2, 3, e 19 della Costituzione,

e violi il principio costituzionale di uguaglianza sotto il profilo

della razionalità, risultante anch'esso dall'art. 3 della

Costituzione, stante la diversa formula oggi vigente per quello che,

prima della sentenza n. 149 del 1995 di questa Corte, era il

giuramento del testimone nel processo civile di cui all'art. 251,

secondo comma, cod. proc. civ.

2. - La questione è fondata sotto il primo dei due profili

indicati.

3. - Sebbene il giudice rimettente prospetti l'anzidetta questione

di legittimità costituzionale in riferimento al rispetto della

libertà di coscienza del non credente, il problema che viene posto

ha portata generale.

3.1. - Gli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione garantiscono come

diritto la libertà di coscienza in relazione all'esperienza

religiosa. Tale diritto, sotto il profilo giuridico-costituzionale,

rappresenta un aspetto della dignità della persona umana,

riconosciuta e dichiarata inviolabile dall'art. 2. Esso spetta

ugualmente tanto ai credenti quanto ai non credenti, siano essi atei

o agnostici (sentenza n. 117 del 1979) e comporta la conseguenza,

valida nei confronti degli uni e degli altri, che in nessun caso il

compimento di atti appartenenti, nella loro essenza, alla sfera della

religione possa essere l'oggetto di prescrizioni obbligatorie

derivanti dall'ordinamento giuridico dello Stato. La libertà di

professione religiosa, riconosciuta in ogni sua forma senza altro

limite che non sia quello del buon costume, non significa infatti

soltanto "libertà da ogni coercizione che imponga il compimento di

atti di culto propri di questa o quella confessione da parte di

persone che non siano della confessione alla quale l'atto di culto,

per così dire, appartiene": essa esclude, in generale, ogni

imposizione da parte dell'ordinamento giuridico statale "perfino

quando l'atto di culto appartenga alla confessione professata da

colui al quale esso sia imposto, perché non è dato allo Stato di

interferire, come che sia, in "un'ordine" che non è il suo, se non

ai fini e nei casi espressamente previsti dalla Costituzione"

(sentenza n. 85 del 1963).

Non si tratta dunque soltanto della coscienza - e della sua

protezione - dei non credenti, i quali non possono essere obbligati

al compimento di atti il cui significato contrasti con le loro

convinzioni. È in causa la natura stessa dell'essere religioso, ciò

che, nell'ordine civile, per l'ordinamento costituzionale può essere

solo manifestazione di libertà. Qualunque atto di significato

religioso, fosse pure il più doveroso dal punto di vista di una

religione e delle sue istituzioni, rappresenta sempre per lo Stato

esercizio della libertà dei propri cittadini: manifestazione di

libertà che, come tale, non può essere oggetto di una sua

prescrizione obbligante, indipendentemente dall'irrilevante

circostanza che il suo contenuto sia conforme, estraneo o

contrastante rispetto alla coscienza religiosa individuale.

In ordine alla garanzia costituzionale della libertà di coscienza

non contano dunque i contenuti. Credenti e non credenti si trovano

perciò esattamente sullo stesso piano rispetto all'intervento

prescritto, da parte dello Stato, di pratiche aventi significato

religioso: esso è escluso comunque, in conseguenza dell'appartenenza

della religione a una dimensione che non è quella dello Stato e del

suo ordinamento giuridico, al quale spetta soltanto il compito di

garantire le condizioni che favoriscano l'espansione della libertà

di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione.

3.2. - All'anzidetta configurazione costituzionale del diritto

individuale di libertà di coscienza nell'ambito della religione e

alla distinzione dell'"ordine" delle questioni civili da quello

dell'esperienza religiosa corrisponde poi, rispetto all'ordinamento

giuridico dello Stato e delle sue istituzioni, il divieto di

ricorrere a obbligazioni di ordine religioso per rafforzare

l'efficacia dei propri precetti. Quella distinzione tra "ordini"

distinti, che caratterizza nell'essenziale il fondamentale o

"supremo" principio costituzionale di laicità o non confessionalità

dello Stato, quale configurato numerose volte nella giurisprudenza di

questa Corte (sentenze nn. 203 del 1989 e 195 del 1993), significa

che la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono

essere imposti come mezzo al fine dello Stato.

4. - Considerato che il giuramento nella cui formula sia compreso

il riferimento alla responsabilità che si assume davanti a Dio, pur

non essendo qualificabile come atto di culto (sentenza n. 85 del

1963), è tuttavia certamente un atto avente significato religioso

(sentenza n. 117 del 1979) che chiama in causa la coscienza

individuale in materia di religione, ne deve essere riconosciuta

l'illegittimità costituzionale, conformemente all'orientamento di

questa Corte in materia di formule di prestazione del giuramento

(sentenza n. 117 del 1979).

Il "giuramento decisorio" di cui è qui questione, pur non

potendosi dire propriamente imposto dalla legge - in quanto la parte

cui è "deferito" può rifiutarsi di prestarlo ovvero può

"riferirlo" alla controparte - è pur sempre l'oggetto di una

prescrizione legale alla quale la parte si trova sottoposta, con

conseguenze negative: se si rifiuta di prestarlo, soccombe rispetto

alla domanda o al punto di fatto per cui il giuramento è stato

ammesso; se lo riferisce all'altra parte, rinuncia alla possibilità

di affermare nel processo la verità attraverso un proprio atto

capace di formare prova legale assoluta. Per questo motivo, la

libertà della coscienza in materia di religione risulta violata.

Ma è altresì violata la distinzione, imposta dal principio di

laicità o non confessionalità dello Stato, tra l'"ordine" delle

questioni civili e l'"ordine" di quelle religiose. Il primo comma

dell'art. 238 cod. proc. civ. stabilisce che un organo dello Stato,

il giudice, deve "ammonire" il giurante sulla "importanza religiosa"

del giuramento e l'impugnato secondo comma del medesimo articolo

prevede che la parte deve esprimere la propria consapevolezza circa

la responsabilità che col giuramento assume "davanti a Dio". Risulta

così dalle norme richiamate un'inammissibile commistione:

un'obbligazione di natura religiosa e il vincolo che ne deriva nel

relativo ambito sono imposti per un fine probatorio proprio

dell'ordinamento processuale dello Stato.

5. - Non sussiste invece la prospettata violazione dell'art. 3

della Costituzione, nei termini di un'irrazionale differenza di

disciplina tra la formula del giuramento decisorio e la formula che

il testimone è tenuto a pronunciare, a norma dell'art. 251 cod proc.

civ., quale risulta dalla sentenza n. 149 del 1995 di questa Corte.

Con tale prospettazione si va al di là della questione della

conformazione della formula del giuramento ai principi costituzionali

di libertà e si mira esplicitamente all'abolizione del giuramento e

alla sua sostituzione con una semplice dichiarazione d'impegno a dire

la verità, così come è richiesto al testimone.

5.1. - A una simile operazione, innanzitutto, osta la diversità

degli istituti a raffronto. Con la citata sentenza n. 149 del 1995,

si è potuto operare l'estensione della nuova disciplina dettata per

i testimoni nel processo penale (art. 497, secondo comma, cod. proc.

pen.) ai testimoni nel processo civile poiché la testimonianza, in

entrambe le sedi processuali, presenta le medesime caratteristiche

essenziali. Ma qui si chiede un'equiparazione tra istituti

eterogenei. Il giuramento del testimone e l'impegno che ne ha preso

il posto hanno carattere promissorio ("giuro o prometto che dirò la

verità") mentre il giuramento decisorio ha carattere assertorio

("giuro che...", dove il segno di sospensione sta per la formula che

indica il "fatto proprio della parte o la conoscenza che essa ha di

un fatto altrui" - art. 2739, secondo comma, cod. civ. -). Col primo

giuramento, si assume un obbligo personale che richiede un

adempimento da parte del promittente (il dire la verità); col

secondo, non si promette nulla ma si assevera la verità di un fatto

storicamente accaduto. Si comprende allora come non sia possibile

sostituire la formula del giuramento della parte con quella che, a

norma dell'art. 251 cod. proc. civ., vale per il testimone

("Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con

la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non

nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza"). Una tale

sostituzione presupporrebbe una trasformazione del giuramento

decisorio in qualcosa di completamente diverso cioè, per l'appunto,

in una testimonianza di parte. La formula del giuramento decisorio

ben potrebbe essere diversa dall'attuale, ma non potrebbe dunque

essere la medesima prevista per la testimonianza. Se la si volesse

riscrivere, stante la pluralità di opzioni alternative, non potrebbe

certo essere la Corte costituzionale a farlo.

5.2. - Inoltre, la prospettata sostituzione del giuramento con una

dichiarazione d'impegno quale oggi richiesta dai testimoni nel

processo penale e civile rappresenterebbe un eccesso, rispetto a

quanto è costituzionalmente dovuto. La Costituzione, per i motivi

innanzi esposti, fa divieto di utilizzare formule di giuramento che

possano ledere la libertà di coscienza del giurante, ma tanto poco

esclude il giuramento come tale che lo prevede essa stessa, sia pure

in relazione a situazioni diverse da quelle ora in esame (si vedano

gli artt. 54, 91 e 93, nonché l'art. 5 della legge 11 marzo 1953, n.

87). Questa Corte, infatti, con la sentenza n. 117 del 1979, ritenuta

lesiva del diritto di libertà di coscienza del non credente la

formula originariamente prevista per il testimone dall'art. 251,

secondo comma, cod. proc. civ., ha soltanto inciso su tale formula

con la riserva del "se credente" apposta all'obbligazione di ordine

religioso, presupponendo la compatibilità con la Costituzione del

giuramento come tale. Ed è ben vero che la già richiamata,

successiva sentenza n. 149 del 1995, nella dichiarazione preliminare

che il testimone nel processo civile è tenuto a rendere, ha

sostituito la formula d'impegno a quella del giuramento; ciò

tuttavia ha fatto non a causa dell'incostituzionalità del giuramento

come tale, ma per un'esigenza di razionalità e coerenza

dell'ordinamento giuridico, una volta operata tale sostituzione nel

processo penale in conseguenza di una libera scelta del legislatore.

6. - Le anzidette considerazioni spiegano come alla rilevata

incostituzionalità della formula del giuramento decisorio non possa

porsi rimedio attraverso una pronuncia analoga a quella contenuta

nella sentenza n. 149 del 1995.

6.1. - Ciò che invece occorre è eliminare dalla formula prevista

dall'impugnato art. 238 cod. proc. civ. quanto attribuisce al

giuramento della parte un necessario significato religioso. Questo

non equivale a "secolarizzarne" il significato. Un'eventuale

statuizione in tal senso, a sua volta, potrebbe confliggere con la

coscienza dei credenti, rispetto ai quali il valore religioso del

giuramento non può essere escluso. Significa invece operare nel

senso di un ordinamento pluralista che, riconoscendo la diversità

delle posizioni di coscienza, non fissa il quadro dei valori di

riferimento e quindi né attribuisce né esclude connotazioni

religiose al giuramento ch'esso chiama a prestare.

A questo esito non è di ostacolo quanto talora sostenuto circa una

pretesa ineliminabile essenza religiosa del giuramento, cosicché

esso, se non contenesse l'appello a Dio, sommo e infallibile giudice

anche delle colpe interiori che sfuggono alla giustizia degli uomini,

non sarebbe nulla. Ancorché si ritenga che la matrice religiosa sia

quella originaria, il giuramento ha dimostrato la sua capacità di

sopravvivere alla secolarizzazione della vita pubblica, adattandosi a

contesti culturali sia pluralistici che a- o anti-religiosi, come non

solo la storia comparata degli ordinamenti, ma anche i precedenti

legislativi italiani ampiamente documentano. La legge 30 giugno 1876,

n. 3184, infatti, stabiliva, per i diversi giuramenti previsti nel

processo civile e penale, una formula incentrata principalmente

sull'importanza morale dell'atto, mentre il vincolo religioso veniva

rammentato solo in quanto il pronunciante fosse credente. A una

soluzione di questo genere si è accostata in passato questa stessa

Corte, con la sentenza n. 117 del 1979, là dove, con l'introduzione

dell'inciso se "credente", ha riferito il valore religioso

dell'obbligazione morale che il giuramento comporta soltanto a coloro

i quali avvertono un vincolo nei confronti di Dio, nella medesima

prospettiva indicata nella sentenza n. 58 del 1960 ove si è

affermato che, nel sistema adottato dal legislatore italiano, il

giuramento non ha quel prevalente carattere di religiosità che da

taluno si vorrebbe a esso attribuire.

Naturalmente, il venir meno di un contesto culturale unitario che

consenta di attribuire al giuramento un condiviso significato

religioso ne comporta una relativizzazione e un certo affievolimento

di valore (ciò che spiega la preferenza del legislatore attuale a

far uso di formule di impegno diverse dal giuramento). Tale

significato, da etico-sociale qual'era originariamente, diventa

morale-individuale, in quanto finisce per dipendere dal riferimento

che ciascuno faccia, in coscienza e secondo la sua visione del mondo,

a quanto considera di più impegnativo e degno di osservanza. Con

tale evocazione, colui che presta giuramento viene a conferire al suo

eventuale spergiuro un sovrappiù di negatività e gravità rispetto

a chi formula una semplice promessa, assumendosi la responsabilità

morale che deriva dalla violazione dei dettami ultimi della propria

coscienza. In questo, il giuramento è irriducibile ad altre formule

impegnative e si comprende che l'ordinamento giuridico possa

avvalersene, imponendone la prestazione quando i cittadini vengano

chiamati a compiere atti o a svolgere funzioni di particolare

rilevanza per la collettività.

6.2. - Poiché la libertà di coscienza di chi sia chiamato a

prestare il giuramento previsto dall'art. 238 cod. proc. civ.

comporta che la determinazione del contenuto di valore ch'esso

implica sia lasciata, per l'appunto, a quanto avvertito dalla

coscienza, la dichiarazione d'incostituzionalità del riferimento

alla responsabilità che si assume davanti a Dio deve estendersi

anche al riferimento alla responsabilità davanti agli uomini. Ciò

non solo perché, altrimenti, dalla dichiarazione

d'incostituzionalità dei soli riferimenti alla divinità potrebbe

apparire sancita una sorta di religione dell'umanità, ma anche

perché, mantenendosi il riferimento a un solo contenuto di valore,

implicitamente si escluderebbero tutti gli altri, con violazione

della libertà di coscienza dei credenti, per i quali il giuramento,

del tutto legittimamente, ha un significato religioso.

6.3. - In via conseguenziale, a norma dell'art. 27 della legge 11

marzo 1953, n. 87, la presente dichiarazione d'incostituzionalità

deve estendersi inoltre al primo comma, seconda proposizione,

dell'art. 238 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che il

giurante sia ammonito dal giudice circa l'importanza religiosa del

giuramento. Tale previsione, infatti, è inscindibile da quella

contenuta nel secondo comma, circa la responsabilità davanti a Dio

che l'atto comporta. Cadendo quest'ultima, deve cadere anche la

prima.

7. - La pronuncia che si rende necessaria alla stregua delle

considerazioni che precedono comporta una dichiarazione

d'incostituzionalità parziale dell'art. 238 cod. proc. civ. dalla

quale esso risulta modificato come segue: (primo comma, seconda

proposizione) "Questi (il giudice istruttore) ammonisce il giurante

sull'importanza morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle

dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare"; (secondo comma):

"Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole:

"consapevole della responsabilità che col giuramento assumo,

giuro...", e continua ripetendo le parole della formula su cui

giura".

L'eliminazione dalla disposizione in esame delle parti

incostituzionali opera altresì - in virtù del rinvio contenuto

nell'art. 243 cod. proc. civ. e senza necessità di ulteriori

dichiarazioni d'incostituzionalità - in riferimento al giuramento

deferito d'ufficio (artt. 240 e 241 cod. proc. civ.).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 238, secondo

comma, del codice di procedura civile, limitatamente alle parole

"davanti a Dio e agli uomini";

Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 238, primo comma,

seconda proposizione, del codice di procedura civile, limitatamente

alle parole "religiosa e".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1996

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:334 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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