Corte costituzionale

Ordinanza n. 221/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 238 e 239 del

codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 28 giugno

1997 dal pretore di Salerno nel procedimento civile vertente tra

Giovanni Lettieri e Giancarlo Ferri, iscritta al n. 638 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che nel corso di un processo civile promosso ai sensi

dell'art. 615 cod. proc. civ., avendo l'opponente all'esecuzione

mobiliare deferito giuramento decisorio al convenuto, il quale non vi

si era opposto, il pretore di Salerno, con ordinanza del 28 giugno

1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 8, 19, 21 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.

238 e 239 cod. proc. civ. "in forza dei quali la parte cui sia stato

deferito giuramento pronuncia la formula: "consapevole della

responsabilità che con il giuramento assumo davanti a Dio e agli

uomini" ed in caso di mancata prestazione soccombe";

Che il giudice rimettente ritiene che la formula anzidetta violi

la "libertà negativa di fede", imponendosi un atto con contenuto

religioso che vulnera "la coscienza non solo dell'ateo, quanto del

credente cui la fede di appartenenza imponga il divieto di

prestazione" del giuramento, con inammissibile "invasione della

coscienza dell'uomo assolutamente irragionevole rispetto al fine" da

conseguire, che è quello della prova nel processo civile, e con

l'ingiusta conseguenza, in caso di rifiuto, della soccombenza nel

processo;

Considerato che, con la sentenza n. 334 del 1996, questa Corte ha

già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 238 cod.

proc. civ., nella parte relativa ai riferimenti religiosi contenuti

nella formula del giuramento decisorio;

Che pertanto la questione proposta relativamente a quella norma

è manifestamente inammissibile;

Che, in conseguenza della ricordata pronuncia, risulta superata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 239 cod. proc.

civ. sollevata in diretta correlazione con la prima delle norme

impugnate, con riferimento alla garanzia del diritto di difesa di

quanti, in nome del loro credo religioso, si rifiutino di prestare il

giuramento secondo l'originaria formula;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 238 e 239 del codice di

procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 8, 19, 21 e

24 della Costituzione, dal pretore di Salerno con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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