Corte costituzionale

Ordinanza n. 412/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/12/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli da 233 a

243 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il

20 ottobre 1996 dal tribunale di Milano nel procedimento civile

vertente tra Filitto Lino e Brugali Guido, iscritta al n. 1324 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che, nel corso di un processo civile promosso per ottenere

l'adempimento di un'obbligazione di pagamento del corrispettivo

dovuto in dipendenza dell'esecuzione di lavori edili, il tribunale di

Milano, chiamato a decidere in ordine all'ammissibilità del

giuramento decisorio - deferito dall'attore, prestatore d'opera, nei

confronti della controparte - sulle circostanze a fondamento della

domanda, ha sollevato, con ordinanza del 20 ottobre 1996, questione

di legittimità costituzionale "degli artt. 233-243" del codice di

procedura civile per violazione degli artt. 3 e 24 della

Costituzione;

che il tribunale rimettente ritiene che la situazione creatasi

con la sentenza di questa Corte n. 149 del 1995, in ordine alla

formula del giuramento del testimone in sede civile, e la

"conseguente" questione di costituzionalità, sollevata da altro

giudice, dell'art. 238 cod. proc. civ., contenente la formula che

deve essere pronunciata dalla parte che presta il giuramento

decisorio (questione poi decisa con sentenza n. 334 del 1996), fanno

sorgere dubbi sulla legittimità costituzionale dell'istituto del

giuramento decisorio, perché, una volta ricondotta a conformità con

la Costituzione la richiamata normativa, con la eliminazione di

qualsiasi riferimento religioso, si verificherebbe che, mentre nel

processo penale e nel processo civile il trattamento dei testimoni è

uniforme, in quanto gli uni e gli altri sono obbligati a "dire tutta

la verità", al contrario la parte privata nel processo penale

(l'imputato) non lo è, diversamente dalla parte del processo civile

che invece lo è quando le sia stato deferito il giuramento

decisorio, con evidente disparità di trattamento;

che tale disparità, particolarmente incongrua a causa del

maggior interesse sociale connesso al perseguimento delle violazioni

di precetti penali, non sarebbe attenuata dalla facoltà della parte,

cui è deferito il giuramento decisorio, di riferirlo all'altra

parte, perché ciò significherebbe correre comunque un elevato

rischio di soccombenza;

che l'istituto del giuramento decisorio, collegato a concezioni

del processo di carattere religioso (ordalia o giudizio di Dio), una

volta depurato per effetto delle pronunce della Corte dei suoi

riflessi religiosi, perderebbe ogni significato storico che ne

giustifichi la permanenza e rappresenterebbe oggi soltanto un

irragionevole "turbamento della paritaria condizione processuale

delle parti", apparendo ingiustificato che una di esse, dopo aver

esperito tutti i mezzi di difesa processuale e sentendosi

presumibilmente prossima alla soccombenza, possa invocare un giudizio

di tipo diverso, così imponendo all'altra un adempimento che

renderebbe "meno agevole il diritto di difesa";

Considerato che il giudice a quo sottopone all'esame di questa

Corte la questione di legittimità costituzionale degli articoli da

233 a 243 del codice di procedura civile, e cioè di tutte le norme

rubricate sotto la voce "del giuramento", disciplinanti sia il

giuramento decisorio (artt. 233-239) che il giuramento suppletorio

(artt. 240-243), due istituti processuali distinti, nonostante che

nel giudizio principale venisse in rilievo il solo giuramento

decisorio;

che, inoltre, la questione di costituzionalità è stata proposta

in assenza di motivazione sulla rilevanza, e cioè, nella specie, in

difetto di ogni valutazione sull'ammissibilità nel giudizio del

richiesto mezzo processuale in ordine alla sua decisorietà e alla

sua formulazione non generica né ambigua o perplessa;

che, viceversa, dall'ordinanza di rimessione risulta che il

contenuto del giuramento coinciderebbe con quello di una prova

testimoniale dichiarata inammissibile per genericità dal giudice

istruttore e, in sede di reclamo, dal collegio ora rimettente,

essendosi allora esclusa "la rilevanza della prova richiesta ai fini

dell'accertamento dei termini del rapporto in contestazione";

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli articoli da 233 a 243 del codice di

procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:412 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari