Corte costituzionale

Ordinanza n. 99/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/04/2000 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, in relazione

agli artt. 1, 2, lettere a) e b), 4, comma 1, e 6-bis del

decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328 (Disposizioni tributarie

urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre

1997, n. 410, promosso con ricorso della Regione Siciliana,

notificato il 28 dicembre 1997, depositato in Cancelleria il

9 gennaio 1998 ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 1998.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 29 dicembre 1997 e

depositato il 9 gennaio 1998 (Reg. ric. n. 7 del 1998), la Regione

Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per

contrasto con l'art. 36 dello statuto speciale e con le relative

norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'art. 2 del

d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto

della Regione siciliana in materia finanziaria), dell'art. 7, in

relazione agli articoli 1, 2, comma 1, lettere a e b 4, comma 1, e

6-bis del decreto legge 29 settembre 1997, n. 328 (Disposizioni

tributarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge

29 novembre 1997, n. 410;

che l'art. 7 del provvedimento impugnato dispone che le

entrate derivanti dal medesimo decreto-legge siano riservate

all'erario per finalità di risanamento del bilancio statale, e

demanda ad un decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto

con il Ministro del tesoro, la definizione, ove necessaria, delle

modalità per l'attuazione dello stesso articolo;

che l'art. 1 opera un globale riordino delle aliquote

dell'IVA, dal quale deriverebbero incrementi di entrata, che

sarebbero riservati allo Stato, mentre deriverebbe per la Regione,

secondo la ricorrente, un decremento del gettito IVA a seguito di

alcune riduzioni di aliquota;

che altre entrate, riservate allo Stato, deriverebbero

dall'art. 2, comma 1, lettera a in tema di territorialità dell'IVA a

proposito delle cessioni di contratti di sportivi professionisti;

dall'art. 2, comma 1, lettera b in tema di esenzione dall'IVA delle

prestazioni di trasporto urbano; dall'art. 4, comma, 1, in tema di

aumento della percentuale applicata per il calcolo delle plusvalenze

sulle cessioni di partecipazioni; dall'art. 6-bis, che dispone una

sanatoria in ordine alla applicazione di sanzioni e interessi

relativi a debiti per IVA e imposte sul reddito nei confronti delle

imprese soggette a procedure concorsuali;

che, ad avviso della ricorrente, non trattandosi, in queste

ipotesi, né di nuovi tributi, né della elevazione di aliquote di

tributi preesistenti, le relative entrate non sarebbero "nuove" nel

senso richiesto dall'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 perché sia

consentita la riserva delle stesse all'erario;

che le norme impugnate non stabilirebbero alcun criterio per

la selezione dei proventi nuovi rispetto a ciò che nuovo non è, ma

si limiterebbero a rinviare ad un decreto interministeriale, in tal

modo impedendo il controllo sul corretto esercizio della deroga al

principio della devoluzione alla Regione delle entrate tributarie

riscosse nel suo territorio, e facendo venir meno la prevedibilità

delle decisioni che saranno adottate dagli organi ministeriali;

che, inoltre, sarebbe violato il principio di leale

cooperazione, per non essere stata prevista dalle norme impugnate

alcuna forma di partecipazione e consultazione della Regione nella

determinazione dei maggiori proventi derivanti dagli interventi in

questione;

che con successiva memoria del 4 maggio 1998 la ricorrente,

dato atto che il ricorso è stato depositato con un giorno di ritardo

rispetto al termine di dieci giorni dalla notificazione, stabilito

dall'art. 31, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, applicabile

alla specie in forza dell'art. 32, terzo comma, della stessa legge,

sostiene che detto termine dovrebbe considerarsi ordinatorio in base

all'art. 152 cod. proc. civ. - secondo cui i termini sono ordinatori

salvo che la legge li dichiari espressamente perentori e chiede alla

Corte di sollevare di fronte a se stessa questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto dei predetti artt. 32, terzo

comma, e 31, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, per contrasto

con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, stante la brevità del

termine di dieci giorni, anche in rapporto al diverso termine di

venti giorni dalla notificazione stabilito dagli artt. 26, secondo

comma, e 27, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte, per il deposito dei ricorsi per conflitto di

attribuzioni;

che con memoria del 1° febbraio 2000 la ricorrente,

insistendo in dette conclusioni, sostiene che la non perentorietà

del termine in questione dovrebbe desumersi dalla considerazione che

- non operando, in materia, il rinvio alle norme di procedura innanzi

al Consiglio di Stato, di cui all'art. 22 della legge n. 87 del 1953,

in presenza della disciplina specifica contenuta negli artt. 31 e 32

della stessa legge - non sarebbe applicabile l'art. 36 del t.u. delle

leggi sul Consiglio di Stato approvato con r.d. 26 giugno 1924,

n. 1054, che commina la decadenza nel caso di inosservanza del

termine per il deposito del ricorso, mentre la legge n. 87 del 1953

non riproduce tale previsione; tanto più che la Corte non si è mai

posta il problema della applicabilità ai giudizi costituzionali

dell'art. 38, secondo comma, dello stesso t.u. delle leggi sul

Consiglio di Stato, che prevede la possibilità di proroga di detto

termine: il che, nella specie, sarebbe giustificato dal fatto che fra

la notifica del ricorso e il deposito dello stesso si sono succeduti

tre giorni festivi, che avrebbero causato un ritardo nella

restituzione dell'originale del ricorso notificato;

che si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che il ricorso, notificato il 29 dicembre 1997, è

stato depositato il 9 gennaio 1998, e dunque oltre il termine di

dieci giorni dalla notificazione, prescritto dall'art. 31, terzo

comma, della legge n. 87 del 1953, applicabile ai ricorsi della

Regione avverso atti legislativi statali ai sensi dell'art. 32, terzo

comma, della stessa legge;

che, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa

Corte, tale termine deve intendersi come stabilito a pena di

decadenza (sentenze n. 191 del 1980, n. 72 del 1981; ordinanze n. 528

e n. 643 del 1988, n. 126 del 1997);

che la ricorrente non adduce argomenti che inducano la Corte

a modificare tale orientamento, considerando, in particolare, che il

deposito è adempimento necessario per consentire la procedibilità

del ricorso, e che pertanto, se si escludesse la decadenza per la

mancata osservanza del relativo termine, le controversie fra lo Stato

e le Regioni, una volta notificato il ricorso, finirebbero per poter

essere "instaurate sine die" (sentenze n. 191 del 1980, n. 72 del

1981);

che non sussistono valide ragioni per dare ingresso alla

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli

art. 32, terzo comma, e 31, terzo comma, della legge n. 87 del 1953,

che, in via subordinata, la Regione ricorrente chiede a questa Corte

di sollevare innanzi a sé;

che, infatti, in primo luogo, il termine di dieci giorni per

il deposito del ricorso non è così breve da renderne impossibile o

troppo difficile il rispetto, e dunque la norma che lo prevede non è

in contrasto con la garanzia del diritto di difesa;

che nemmeno, in secondo luogo, può ritenersi in contrasto

con il principio di eguaglianza la previsione legislativa del termine

di dieci giorni, raffrontato con il termine di venti giorni dalla

notificazione stabilito per il deposito dei ricorsi per conflitto di

attribuzioni fra Stato e Regione dall'art. 26 delle norme integrative

per i giudizi innanzi alla Corte: si tratta infatti di due diversi

tipi di giudizi, aventi ad oggetto, rispettivamente, questioni di

legittimità costituzionale di atti legislativi, e conflitti

originati da atti non legislativi o da altri comportamenti che si

assumano lesivi della sfera di attribuzioni della parte ricorrente,

onde non sussiste un'esigenza di assoluta uniformità della relativa

disciplina processuale, mentre possono bene ammettersi diverse scelte

normative, non irragionevoli, in relazione alla valutazione degli

interessi e delle esigenze di cui detta disciplina tiene conto;

che pertanto la predetta questione di legittimità

costituzionale risulta manifestamente infondata;

che la questione proposta con il ricorso, depositato fuori

termine, deve essere quindi dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 34, secondo comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge

29 settembre 1997, n. 328 (Disposizioni tributarie urgenti),

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410,

in relazione agli articoli 1, 2, comma 1, lettere a) e b), 4, comma

1, e 6-bis dello stesso decreto, sollevata, in riferimento

all'art. 36 dello statuto speciale della Regione Siciliana e alle

relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui

all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla Regione

Siciliana con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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