Art. 134 c.p.c. — Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 15 maggio 2005. Leggi il testo vigente →

[1]L'ordinanza e' succintamente motivata. Se e' pronunciata in udienza, e' inserita nel processo verbale; se e' pronunciata fuori dell'udienza, e' scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo e' collegiale, del presidente.

[2]Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 15 maggio 2005

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 134 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 28186/2025

    23 ottobre 2025

    L'ordinanza letta in udienza dalla corte d'appello, all'esito del contraddittorio tra le parti, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, ove la causa non sia stata, in precedenza, espressamente rinviata o assunta in riserva, si considera comunicata nel corso della suddetta udienza, con la conseguenza che non dev'essere comunicata ai difensori non presenti a cura della cancelleria.

    Art. 134 c.p.c. · Art. 153 c.p.c. · Art. 176 c.p.c. · Art. 186 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 129 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18603/2025

    8 luglio 2025

    Per stabilire se un provvedimento costituisce sentenza o ordinanza endoprocessuale è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o all'intestazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicché hanno natura di sentenze - come tali, soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 c.p.c., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio.

    Art. 134 c.p.c. · Art. 131 c.p.c. · Art. 187 c.p.c. · Art. 189 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 189 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e ottobre 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art134 · fonte del testo

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