Art. 79 — ex art. 68 eecc - art. 45 Codice 2003

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L'Autorita' puo' obbligare gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche a mettere a disposizione degli utenti finali le prestazioni elencate nell'allegato n. 4, parte B, se cio' e' fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico. L'Autorita' puo' decidere di non applicare il comma 1 nella totalita' o in parte del territorio nazionale se ritiene, tenuto conto del parere delle parti interessate, che l'accesso a tali prestazioni sia sufficiente. Fatto salvo l'articolo 60, comma 2, l'Autorita' puo' imporre alle imprese gli obblighi in materia di cessazione del servizio, di cui all'allegato n. 4, parte A, lettera e), come requisiti generali.

Testo in vigore dal 15 settembre 2003 al 1 giugno 2012

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