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Ai fini dell'autorizzazione generale, della concessione dei diritti di uso o dell'imposizione degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, il Ministero e l'Autorita' non possono imporre alle imprese di fornire alcuna informazione salvo quelle proporzionate e oggettivamente giustificate: ((a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte B e delle condizioni 2 e 7 della parte C dell'allegato n. 1 e l'osservanza degli obblighi indicati all'articolo 28, comma 2));

  • b)per verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni indicate all'allegato n. 1, a seguito di denuncia, o in caso di verifica avviata di propria iniziativa dal Ministero e dall'Autorita' nell'ambito delle rispettive competenze, o quando il Ministero o l'Autorita' abbiano comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata;
  • c)per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti di uso;
  • d)per pubblicare prospetti comparativi sulla qualita' e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;
  • e)per fini statistici specifici;
  • f)per consentire all'Autorita' di effettuare un'analisi del mercato ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente Titolo. ((f-bis) per salvaguardare l'uso efficiente e garantire la gestione efficace delle frequenze radio;
  • f-ter)per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai concorrenti.)) (( Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e), f), f-bis) ed f-ter) del comma 1 puo' essere richiesta prima dell'inizio dell'attivita', ne' come condizione necessaria per la stessa. )) Quando il Ministero o l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, richiedono informazioni alle imprese ai sensi del comma 1, gli stessi sono tenuti ad informare queste ultime circa l'uso che intendono farne.

Testo in vigore dal 1 giugno 2012 al 24 dicembre 2021

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Che cosa è cambiato dal 1 giugno 2012

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2003 al 1 giugno 2012. 6 parole tolte, 51 parole aggiunte in 3 capoversi.

a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, tolto: della condizione aggiunto: delle condizioni 2 e 6 della parte B e tolto: della condizione aggiunto: delle condizioni 2 e 7 della parte C dell'allegato n. 1 e l'osservanza degli obblighi indicati all'articolo 28, comma 2;

f) per consentire all'Autorita' di effettuare un'analisi del mercato ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente Titolo. aggiunto: f-bis) per salvaguardare l'uso efficiente e garantire la gestione efficace delle frequenze radio;

aggiunto: f-ter) per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai concorrenti. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e) tolto: e faggiunto: , f), f-bis) ed f-ter) del comma 1 puo' essere richiesta prima dell'inizio dell'attivita', ne' come condizione necessaria …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art33 · fonte del testo

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