[1](( (Sperimentazione) (art. 39 Codice 2003)))

[2]((

[3](Sperimentazione) (art. 39 Codice 2003) Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di legge e di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica e' subordinata a dichiarazione preventiva. L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione della persona fisica titolare o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di effettuare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al modello riportato nell'allegato 13. L'impresa e' abilitata ad iniziare la sperimentazione a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita'. La dichiarazione di cui al comma 1:

  • a)non costituisce titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione generale per l'offerta al pubblico, a fini commerciali, della rete o servizio di comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione;
  • b)non riveste carattere di esclusivita' ne' in relazione al tipo di rete o servizio, ne' in relazione all'area o alla tipologia di utenza interessate;
  • c)puo' prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica, l'espletamento della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze. La dichiarazione di cui al comma 1 deve indicare:
  • a)l'eventuale richiesta di concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri necessari;
  • b)la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l'avvio della stessa;
  • c)l'estensione dell'area operativa, le modalita' di esercizio, la tipologia, la consistenza dell'utenza ammessa che, comunque, non puo' superare le tremila unita', e il carattere sperimentale del servizio;
  • d)l'eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che aderiscono alla sperimentazione;
  • e)l'obbligo di comunicare all'utente la natura sperimentale del servizio e l'eventuale sua qualita' ridotta;
  • f)l'obbligo di comunicare al Ministero e, ove siano interessate reti o e servizi pubblici, all'Autorita' i risultati della sperimentazione al termine della stessa. Se la sperimentazione prevede la concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio o dei numeri, il Ministero li concede, entro due settimane dal ricevimento della dichiarazione nel caso di numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione, ed entro quattro settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la dichiarazione risulta incompleta, il Ministero, entro i termini di cui al primo periodo, invita l'impresa interessata a integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di cui al comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire entro sessanta giorni antecedenti la data di scadenza. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di legge e di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica e' subordinata a ((segnalazione)) preventiva. L'impresa interessata presenta al Ministero una ((segnalazione)) della persona fisica titolare o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di effettuare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al modello riportato nell'allegato 13. L'impresa e' abilitata ad iniziare la sperimentazione a decorrere dall'avvenuta presentazione della ((segnalazione)). Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della ((segnalazione)), verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita'. La ((segnalazione)) di cui al comma 1:
  • a)non costituisce titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione generale per l'offerta al pubblico, a fini commerciali, della rete o servizio di comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione;
  • b)non riveste carattere di esclusivita' ne' in relazione al tipo di rete o servizio, ne' in relazione all'area o alla tipologia di utenza interessate;
  • c)puo' prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica, l'espletamento della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze. La ((segnalazione)) di cui al comma 1 deve indicare:
  • a)l'eventuale richiesta di concessione di diritti individuali ((d'uso)) delle frequenze radio e dei numeri necessari;
  • b)la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l'avvio della stessa;
  • c)l'estensione dell'area operativa, le modalita' di esercizio, la tipologia, la consistenza dell'utenza ammessa che, comunque, non puo' superare le tremila unita', e il carattere sperimentale del servizio;
  • d)l'eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che aderiscono alla sperimentazione;
  • e)l'obbligo di comunicare all'utente la natura sperimentale del servizio e l'eventuale sua qualita' ridotta;
  • f)l'obbligo di comunicare al Ministero e, ove siano interessate reti o e servizi pubblici, all'Autorita' i risultati della sperimentazione al termine della stessa. Se la sperimentazione ((comprende l'attribuzione di diritti individuali d'uso, con l'assegnazione delle frequenze radio o di risorse di numerazione,)) il Ministero li concede, entro ((quattro settimane)) dal ricevimento della ((segnalazione)) nel caso di numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione, ed entro ((otto settimane)) nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la ((segnalazione)) risulta incompleta, il Ministero, entro i termini di cui al primo periodo, invita l'impresa interessata a integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di cui al comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire entro sessanta giorni antecedenti la data di scadenza.

Testo vigente dal 28 aprile 2024

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aggiunto: (Sperimentazione) (art. 39 Codice 2003) Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di legge …

… per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la dichiarazione aggiunto: risulta incompleta, il Ministero, entro i termini di cui al primo periodo, invita l'impresa interessata a integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di cui al comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire entro sessanta giorni antecedenti la data di scadenza. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di legge e di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica e' subordinata a segnalazione preventiva. L'impresa interessata presenta al Ministero una segnalazione della persona fisica titolare o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di effettuare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al modello riportato nell'allegato 13. L'impresa e' abilitata ad iniziare la sperimentazione a decorrere dall'avvenuta presentazione della segnalazione. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della segnalazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita'. La segnalazione di cui al comma 1:

aggiunto: a) non costituisce titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione generale per l'offerta al pubblico, a fini commerciali, della rete o servizio di comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione;

aggiunto: b) non riveste carattere di esclusivita' ne' in relazione al tipo di rete o servizio, ne' in relazione all'area o alla tipologia di utenza interessate;

aggiunto: c) puo' prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica, l'espletamento della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze. La segnalazione di cui al comma 1 deve indicare:

aggiunto: a) l'eventuale richiesta di concessione di diritti individuali d'uso delle frequenze radio e dei numeri necessari;

aggiunto: b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l'avvio della stessa;

aggiunto: c) l'estensione dell'area operativa, le modalita' di esercizio, la tipologia, la consistenza dell'utenza ammessa che, comunque, non puo' superare le tremila unita', e il carattere sperimentale del servizio;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

aggiunto: d) l'eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che aderiscono alla sperimentazione;

aggiunto: e) l'obbligo di comunicare all'utente la natura sperimentale del servizio e l'eventuale sua qualita' ridotta;

aggiunto: f) l'obbligo di comunicare al Ministero e, ove siano interessate reti o e servizi pubblici, all'Autorita' i risultati della sperimentazione al termine della stessa. Se la sperimentazione comprende l'attribuzione di diritti individuali d'uso, con l'assegnazione delle frequenze radio o di risorse di numerazione, il Ministero li concede, entro quattro settimane dal ricevimento della segnalazione nel caso di numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione, ed entro otto settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la segnalazione risulta incompleta, il Ministero, entro i termini di cui al primo periodo, invita …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art12 · fonte del testo

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