Codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 34 (Allegato n. 25 Contributi)

[1]per vigilanza e mantenimento

[2]1. Per l'attivita' di vigilanza del servizio e di mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione generale, il soggetto di cui all'articolo 33 e' tenuto al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre. Tale contributo e' pari:

  • a)nei casi di reti di reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice, che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di segnali:
  • 1)a euro 200,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 1);
  • 2)a euro 400,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 2);
  • 3)a euro 800,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 3);
  • 4)nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati sono dovute, oltre al contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro 200,00 per ogni 50 apparati o frazione e comunque fino ad un massimo di euro 50.000,00;
  • b)nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1), del Codice:
  • 1)a euro 50,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 1);
  • 2)a euro 100,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma1, lettera b), numero 2);
  • 3)a euro 150,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 3);
  • 4)a euro 500,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 4);
  • c)nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del Codice:
  • 1)a euro 30,00 in caso di utilizzo fino a 10 apparati;
  • 2)a euro 100,00 in caso di utilizzo fino a 100 apparati;
  • 3)a euro 200,00 in caso di utilizzo oltre i 100 apparati. ((c-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.8-bis), del Codice:
  • 1)a euro 300,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
  • 2)a euro 500,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
  • 3)a euro 700,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
  • 4)a euro 1.000,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
  • 5)a euro 1.500,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale)). 2. I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all'articolo 32, non sono tenuti al versamento del contributo previsto dal presente articolo con il rispetto delle modalita' di cui all'articolo 32, comma 11.

Testo vigente dal 15 settembre 2020

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 settembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2003 al 15 settembre 2020. 101 parole aggiunte in 6 capoversi.

3) a euro 200,00 in caso di utilizzo oltre i 100 apparati. aggiunto: c-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.8-bis), del Codice:

aggiunto: 1) a euro 300,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;

aggiunto: 2) a euro 500,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;

aggiunto: 3) a euro 700,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;

aggiunto: 4) a euro 1.000,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;

aggiunto: 5) a euro 1.500,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale. 2. I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all'articolo 32, non sono …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~allegato-n-25-contributi-art34 · fonte del testo

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