Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 settembre 2003 al 1 giugno 2012. Leggi il testo vigente →
Nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nel Codice e secondo le procedure in esso contenute, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, adottano tutte le misure ragionevoli e proporzionate intese a conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 4 ed ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo. Il Ministero e l'Autorita' nell'esercizio delle funzioni e dei poteri indicati nel Codice tengono in massima considerazione l'obiettivo di una regolamentazione tecnologicamente neutrale, nel rispetto dei principi di garanzia della concorrenza e non discriminazione tra imprese. Il Ministero e l'Autorita' contribuiscono nell'ambito delle loro competenze a promuovere la diversita' culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione. Il Ministero e l'Autorita' promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonche' delle risorse e servizi correlati:
- a)assicurando che gli utenti, compresi i disabili, ne traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualita';
- b)garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche;
- c)incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture e promuovendo l'innovazione e lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda, secondo le disposizioni del Codice e tenendo conto degli indirizzi contenuti nel documento annuale di programmazione economica e finanziaria;
- d)incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, contribuiscono allo sviluppo del mercato:
- a)rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica sul piano europeo;
- b)adottando una disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione, anche mediante la negoziazione tra gli operatori, compatibilmente con le condizioni competitive del mercato e avendo riguardo alle singole tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in particolare a quelli offerti su reti a larga banda, in coerenza con gli obiettivi generali di cui all'articolo 4;
- c)incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l'interoperabilita' dei servizi;
- d)garantendo che non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
- e)collaborando con le Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea in maniera trasparente per garantire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti e l'applicazione coerente del Codice. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono gli interessi dei cittadini:
- a)garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale, come definito dal Capo IV del Titolo II;
- b)garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori, in particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose di risoluzione delle controversie da parte di un organismo indipendente dalle parti in causa;
- c)contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita privata;
- d)promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare garantendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- e)prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare degli utenti disabili;
- f)garantendo il mantenimento dell'integrita' e della sicurezza delle reti pubbliche di comunicazione;
- g)garantendo il diritto all'informazione, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Nell'ambito delle proprie attivita' il Ministero e l'Autorita' applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. L'Autorita' si dota, conformemente alle indicazioni recate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000, attuativa della legge 8 marzo 1999, n. 50, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione. Ogni atto di regolamentazione dell'Autorita' deve recare l'analisi di cui al comma 8 ed essere conseguentemente motivato.
Testo in vigore dal 15 settembre 2003 al 1 giugno 2012
