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[1](( (Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici) (art. 13 eecc- art. 28 d.lgs 2003)))

[2](( L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, per l'accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN e i diritti di uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell'allegato 1. Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti. Nel caso dei diritti d'uso dello spettro radio, tali condizioni ne garantiscono l'uso effettivo ed efficiente e sono conformi agli articoli 58 e 64, mentre nel caso dei diritti d'uso delle risorse di numerazione, sono conformi all'articolo 98-septies. L'autorizzazione generale e' sempre sottoposta alla condizione n. 4 della parte A dell'allegato 1. Gli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 5, e degli articoli 73, 79 e 93 o a quelli designati per la fornitura del servizio universale ai sensi del presente decreto sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza, nell'autorizzazione generale e' fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore e quelle indicate nelle sezioni A, B e C dell'allegato 1 e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtu' di altra normativa nazionale. Nel concedere i diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione, il Ministero non ripete le condizioni previste nell'autorizzazione generale. Nel definire eventuali condizioni all'autorizzazione generale, relative alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazioni elettronica, che non riproducano condizioni gia' imposte alle imprese da altra normativa, il Ministero acquisisce il parere dell'Agenzia.

Testo in vigore dal 24 dicembre 2021 al 28 aprile 2024

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Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 2019 al 24 dicembre 2021. 803 parole tolte, 302 parole aggiunte in 24 capoversi.

tolto: Nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nel Codice e secondo le procedure in esso contenute, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, adottano tutte le misure ragionevoli e proporzionate intese a conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 4 ed ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo. Salvo diversa disposizione dell'articolo 14 relativo alle frequenze radio, il Ministero e l'Autorita' nell'esercizio delle funzioni e dei poteri indicati nel Codice perseguono, ove possibile, il principio di neutralita' tecnologica, nel rispetto dei principi di garanzia della concorrenza e non discriminazione tra imprese. Il Ministero e l'Autorita' contribuiscono nell'ambito delle loro competenze a promuovere la diversita' culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione. Il Ministero e l'Autorita' promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti e deiaggiunto: (Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici) (art. 13 eecc- art. 28 d.lgs 2003)

aggiunto: L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, tolto: nonche' delle risorse e servizi correlati:

tolto: a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, quelli anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari ne traggano il massimo beneficio in termini di scelta, prezzi e qualita';

tolto: b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche per la trasmissione di contenuti;

tolto: c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 28 MAGGIO 2012, N. 70;

tolto: d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e aggiunto: per l'accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN e i diritti di uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell'allegato 1. Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti. Nel caso dei diritti d'uso dello spettro radio, tali condizioni ne garantiscono l'uso effettivo ed efficiente e sono conformi agli articoli 58 e 64, mentre nel caso dei diritti d'uso delle risorse di numerazionetolto: . Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, contribuiscono allo sviluppo del mercato:

tolto: a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica sul piano europeo;

tolto: b) adottando una disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione, anche mediante la negoziazione tra gli operatori, compatibilmente con le condizioni competitive del mercato e avendo riguardo alle singole tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in particolare a quelli offerti su reti a larga banda, in coerenza con gli obiettivi generali di cui all'articolo 4;

Mostra gli altri 16 capoversi cambiati

tolto: c) incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l'interoperabilita' dei servizi;

tolto: d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 28 MAGGIO 2012, N. 70;

tolto: e) collaborando con le Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione europea e con il BEREC per garantire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti e l'applicazione coerente delle direttive europee recepite con il Codice; Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono gli interessi dei cittadini:

tolto: a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale, come definito dal Capo IV del Titolo II;

tolto: b) garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori, in particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose di risoluzione delle controversie da parte di un organismo indipendente dalle parti in causa;

tolto: c) contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita privata;

tolto: d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare garantendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

tolto: e) prendendo in considerazione le esigenze degli utenti disabili, di quelli anziani e di quelli che hanno esigenze sociali particolari;

tolto: f) garantendo il mantenimento dell'integrita' e della sicurezza delle reti pubbliche di comunicazione;

tolto: g) promuovendo la capacita' degli utenti finali di accedere ad informazioni e distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta. Il Ministero e l'Autorita', nel perseguire le finalita' programmatiche di cui ai commi 4, 5 e 6, applicano, nell'ambito delle rispettive competenze, principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati:

tolto: a) promuovendo la prevedibilita' regolamentare, garantendo un approccio regolatorio coerente nell'arco di opportuni periodi di revisione;

tolto: b) garantendo che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;

tolto: c) salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei consumatori e promuovendo se del caso la concorrenza basata sulle infrastrutture;

tolto: d) promuovendo investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e avanzate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese e consentendo accordi di cooperazione tra investitori e parti richiedenti accesso, al fine di diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione;

tolto: e) tenendo debito conto delle differenti condizioni attinenti alla concorrenza e al consumo, nelle diverse aree geografiche all'interno del territorio nazionale;

tolto: f) imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente dove non opera una concorrenza effettiva e sostenibile, e attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione. Nell'ambito delle proprie attivita' il Ministero e l'Autorita' applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. L'Autorita' si dota, conformemente alle indicazioni recate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000, attuativa della legge 8 marzo 1999, n. 50, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione. Ogni atto di regolamentazione dell'Autorita' deve recare l'analisi di cui al comma 8 ed essere conseguentemente motivatoaggiunto: , sono conformi all'articolo 98-septies. L'autorizzazione generale e' sempre sottoposta alla condizione n. 4 della parte A dell'allegato 1. Gli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 5, e degli articoli 73, 79 e 93 o a quelli designati per la fornitura del servizio universale ai sensi del presente decreto sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza, nell'autorizzazione generale e' fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore e quelle indicate nelle sezioni A, B e C dell'allegato 1 e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtu' di altra normativa nazionale. Nel concedere i diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione, il Ministero non ripete le condizioni previste nell'autorizzazione generale. Nel definire eventuali condizioni all'autorizzazione generale, relative alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazioni elettronica, che non riproducano condizioni gia' imposte alle imprese da altra normativa, il Ministero acquisisce il parere dell'Agenzia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art13 · fonte del testo

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