Codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 16 — Diritti amministrativi

((Oltre ai contributi di cui all'articolo 42 e al contributo per le spese di funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso sono imposti diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonche' di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, e in particolare delle decisioni in materia di accesso e interconnessione, dovuti per le attivita' di competenza del Ministero. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, tale da minimizzare i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.)) ((Per la copertura dei costi amministrativi, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 e' individuata nell'allegato 12. Il Ministero, nel determinare l'entita' della contribuzione, puo' definire eventuali soglie di esenzione.)) ((Il Ministero pubblica annualmente nel proprio sito internet istituzionale i costi amministrativi sostenuti per le attivita' di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, sono apportate le opportune rettifiche. Le modifiche sono apportate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2026

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Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 2021 al 1 gennaio 2026. 136 parole tolte, 55 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: (Diritti amministrativi) (ex art. 16 eecc, art. 34 Codice 2003)

Oltre ai contributi di cui all'articolo 42tolto: , sono imposti aggiunto: e al contributo per le spese di funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di usotolto: , aggiunto: sono imposti diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, … autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 13aggiunto: , comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di … preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, e in particolare tolto: di aggiunto: delle decisioni in materia di accesso e interconnessioneaggiunto: , dovuti per le attivita' di competenza del Ministero. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente tolto: che minimizziaggiunto: , tale da minimizzare i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori. Per la copertura dei costi amministrativi tolto: sostenuti per le attivita' di competenza del Ministero, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 e' individuata nell'allegato 12. Il Ministeroaggiunto: , nel determinare l'entita' della contribuzione tolto: puo' definire eventuali soglie di esenzione. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorita' nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 e' determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati nel mercato delle comunicazioni elettroniche dalle imprese titolari di autorizzazione generale o di diritti d'uso. L'Autorita' nel determinare l'entita' della contribuzioneaggiunto: , puo' definire eventuali soglie di esenzione. Il Ministero tolto: e l'Autorita' pubblicano annualmente sui rispettivi siti internet aggiunto: pubblica annualmente nel proprio sito internet istituzionale i costi amministrativi sostenuti per le attivita' di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi tolto: 2 e 3 aggiunto: 1 e 2. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, tolto: vengono apportate aggiunto: sono apportate le opportune rettifiche. tolto: Per i diritti riscossi dal Ministero le aggiunto: Le modifiche sono apportate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art16 · fonte del testo

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