Art. 210 — Vigilanza sul gruppo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 2008 al 16 aprile 2014. Leggi il testo vigente →

Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 217. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllate da una impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218. Per la vigilanza supplementare sulle sedi secondarie che sono istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218, salvo, per le imprese di assicurazione, che le medesime sedi siano gia' soggette alla vigilanza complessiva di solvibilita' esercitata dall'autorita' di un altro Stato membro.

Testo in vigore dal 23 aprile 2008 al 16 aprile 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 23 aprile 2008

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 23 aprile 2008. 15 parole tolte, 27 parole aggiunte.

Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazionetolto: , aggiunto: o di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione aggiunto: o di riassicurazione, in un'impresa di assicurazione tolto: avente aggiunto: o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo tolto: o in un'impresa di riassicurazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 217. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazionetolto: , aggiunto: o di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllate da tolto: un'impresa aggiunto: una impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione tolto: avente aggiunto: o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo tolto: o da un'impresa di riassicurazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218. Per la vigilanza supplementare sulle sedi secondarietolto: , che sono istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione aggiunto: o di riassicurazione che hanno sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218, salvoaggiunto: , per le imprese di assicurazione, che le medesime sedi siano gia' soggette alla vigilanza complessiva di solvibilita' esercitata dall'autorita' tolto: di vigilanza di un altro Stato membro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art210 · fonte del testo

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