Art. 210-bis — Altre disposizioni applicabili

L'IVASS puo' individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o piu' disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo, in particolare relative alla concentrazione dei rischi e alle operazioni infragruppo, non si applicano qualora l'ultima societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 2, sia una impresa di assicurazione o riassicurazione, una societa' di partecipazione assicurativa o una societa' di partecipazione finanziaria mista soggetta alla vigilanza a livello di conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. L'IVASS puo' individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o piu' disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo non si applicano alla societa' di partecipazione finanziaria mista in quanto soggetta a disposizioni di vigilanza equivalenti, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio. L'IVASS, in qualita' di autorita' di vigilanza sul gruppo, informa l'ABE e l'AEAP, delle decisioni adottate a norma dei commi 1 e 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 210-ter, comma 7, 212-bis, comma 1, lettera c), si applicano alla societa' di partecipazione finanziaria mista, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di cui agli articoli 79, comma 3-bis, e 81, commi 2 e 3, l'approvazione di cui all'articolo 196, l'autorizzazione di cui all'articolo 68 e la decadenza di cui all'articolo 76 sono adottati dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia. I provvedimenti previsti dal titolo XVI, Capo I, II, IV e VII, nonche' le misure di cui all'articolo 220-novies, nei confronti della societa' di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.

Testo vigente dal 30 giugno 2015

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art210bis · fonte del testo

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