Art. 106 — Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 2018 al 9 febbraio 2021. Leggi il testo vigente →

((1. L'attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa consiste nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. Rientra nell'attivita' di distribuzione assicurativa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o piu' contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente e' in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso.)) 45

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68

45

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Testo in vigore dal 1 luglio 2018 al 9 febbraio 2021

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 106, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 1425/2026

    22 gennaio 2026

    In tema di IVA, il broker svolge professionalmente sia prestazioni di servizi, che rientrano nella nozione di "intermediazione assicurativa e riassicurativa" e, come tali, sono esenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 9), del d.P.R. n. 633 del 1972, sia prestazioni di consulenza, da cui scaturisce IVA detraibile; le prime sono individuate sulla base del contenuto concreto delle attività, alla stregua di due criteri: a) se il prestatore è in rapporto diretto con l'assicuratore e con l'assicurato o indiretto ove il prestatore sia un subappaltatore del mediatore o dell'intermediario; b) se comprendono aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione, come la ricerca di potenziali clienti e la messa in relazione di questi ultimi con l'assicuratore e l'assistenza nelle attività successive alla mera conclusione del contratto inclusi i rinnovi di polizza.

    Art. 106 · Art. 10 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di gennaio 2026, p. 121 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 1 luglio 2018. 18 parole tolte, 84 parole aggiunte.

tolto: L'attivita' di intermediazioneaggiunto: 1. L'attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa consiste nel tolto: presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza tolto: finalizzate a tale attivita' e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti aggiunto: o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulatiaggiunto: . Rientra nell'attivita' di distribuzione assicurativa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o piu' contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente e' in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68

    Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art106 · fonte del testo

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