Art. 164 — Modalità per la gestione dei sinistri

L'impresa che esercita l'attivita' assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attivita' di consulenza, una delle modalita', di cui deve essere data preventiva comunicazione all'((IVASS)), previste dal comma 2. L'impresa puo':

  • a)svolgere direttamente l'attivita' di gestione dei sinistri e quella di consulenza;
  • b)affidarla ad un'impresa distinta;
  • c)prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto. Qualora l'impresa si avvalga della facolta' di cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:
  • a)se l'impresa e' multiramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attivita' di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall'impresa;
  • b)indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multiramo o specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attivita' di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con la quale intercorrono i predetti legami. L'impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi della facolta' di cui al comma 2, lettera b), indicando la denominazione sociale dell'impresa alla quale affida la gestione dei sinistri. Quando l'impresa ha legami con un'altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non puo' esercitare la stessa o analoga attivita' in altri rami esercitati da quest'ultima impresa. L'impresa cui sia affidata la gestione dei sinistri e' soggetta alla vigilanza dell'((IVASS)). L'impresa puo' adottare una diversa modalita' operativa previa comunicazione all'((IVASS)) e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione medesima.

Testo vigente dal 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte in 2 capoversi.

L'impresa che esercita l'attivita' assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attivita' di consulenza, una delle modalita', di cui deve essere data preventiva comunicazione tolto: all'ISVAP aggiunto: all'IVASS, previste dal comma 2. L'impresa puo':

… quest'ultima impresa. L'impresa cui sia affidata la gestione dei sinistri e' soggetta alla vigilanza tolto: dell'ISVAP aggiunto: dell'IVASS. L'impresa puo' adottare una diversa modalita' operativa previa comunicazione tolto: all'ISVAP aggiunto: all'IVASS e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione medesima.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art164 · fonte del testo

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