Art. 108 — Attività di distribuzione

45 ((1. L'attivita' di distribuzione assicurativa o riassicurativa e' riservata alle imprese di cui all'articolo 107-bis, comma 1, lettera a), ai relativi dipendenti, nonche' agli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, iscritti nel registro di cui all'articolo 109. Il registro indica gli Sati membri in cui l'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo opera in regime di libero stabilimento o di libera prestazione dei servizi.)) 45 ((2. Fatta salva l'ipotesi in cui l'attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa sia esercitata, ai sensi del comma 1, direttamente da imprese e relativi dipendenti, tale attivita' non puo' essere esercitata da chi non e' iscritto nel registro, applicandosi in caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2.)) 45 E' inoltre consentita l'attivita' agli intermediari assicurativi ((, anche a titolo accessorio,)) e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro e che operano secondo quanto previsto dall'articolo 116 ((...)). 45 L'esercizio dell'attivita' di intermediario di assicurazione ((, anche a titolo accessorio,)) e riassicurazione e' vietato agli enti pubblici, agli enti o societa' da essi controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la meta' dell'orario lavorativo a tempo pieno. 45

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68

45

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Testo vigente dal 1 luglio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 1 luglio 2018. 11 parole tolte, 90 parole aggiunte.

tolto: L'attivita' di intermediazione assicurativa eaggiunto: 1. L'attivita' di distribuzione assicurativa o riassicurativa e' riservata tolto: agli aggiunto: alle imprese di cui all'articolo 107-bis, comma 1, lettera a), ai relativi dipendenti, nonche' agli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, iscritti nel registro di cui all'articolo 109. tolto: L'attivita' di intermediazione aggiunto: Il registro indica gli Sati membri in cui l'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo opera in regime di libero stabilimento o di libera prestazione dei servizi. 2. Fatta salva l'ipotesi in cui l'attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa aggiunto: sia esercitata, ai sensi del comma 1, direttamente da imprese e relativi dipendenti, tale attivita' non puo' essere esercitata da chi non e' iscritto nel registro, applicandosi in … 305, comma 2, e 308, comma 2. E' inoltre consentita l'attivita' agli intermediari assicurativiaggiunto: , anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro e che operano secondo quanto previsto dall'articolo 116tolto: , comma 2aggiunto: .... L'esercizio dell'attivita' di intermediario di assicurazioneaggiunto: , anche a titolo accessorio, e riassicurazione e' vietato agli enti pubblici, agli enti o societa' da essi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68

    Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art108 · fonte del testo

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