Art. 216 c.d.s. — Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente

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Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e' stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e del certificato di idoneita' tecnica per le macchine agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida, il documento e' ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneita' tecnica per le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici e' determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente da' notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalita' per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'art. 214. La restituzione del documento puo' essere chiesta dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione o nel certificato di idoneita' tecnica per le macchine agricole o nella patente. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si estende anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la sanzione accessoria e' confermata. In caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria e l'interessato puo' chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria. (( Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione e' ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro della targa. ))

Testo in vigore dal 15 gennaio 2000 al 14 gennaio 2003

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 323/2002

    Questione infondata
    5 luglio 2002

    Manifesta infondatezza dela questione di legittimità costituzionale dell'art. 216, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto la sanzione accessoria del fermo amministrativo previsto dalla norma censurata per il caso di guida senza patente, sarebbe illogicamente più afflittiva del trattamento sanzionatorio previsto per chi guidi senza essersi sottoposto agli esami di idoneità o sia stato dichiarato temporaneamente inidoneo. Infatti l'individuazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la misura delle sanzioni. - Giurisprudenza costante; v. citate sentenze n. 217/1996, n. 313/1995, ordinanze n. 190/1997 e n. 33/2001.

    Art. 176 c.d.s. · Art. 1 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 246/1998

    Questione infondata
    3 luglio 1998

    È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 4 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 216, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui punisce con la pena dell'arresto da uno a otto mesi e dell'ammenda da lire duecentomila a ottocentomila chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo al quale il ritiro si riferisce, ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, in quanto - relativamente alla pretesa violazione del canone di ragionevolezza sotto il profilo della equiparazione, quanto a trattamento sanzionatorio, di condotte diverse e caratterizzate da differente gravità - allorquando due condotte, diverse nel disvalore, siano accomunate dal legislatore nel trattamento sanzionatorio, è sempre rimesso al giudice, nell'esercizio della discrezionalità di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., determinare la pena tra i limiti minimo e massimo, tenendo conto della qualità e quantità dell'oggettiva antigiuridicità delle diverse fattispecie; in quanto - sotto il diverso profilo della previsione di identica sanzione per violazioni afferenti tutte al possesso della carta di circolazione - premesso che la configurazione dei reati e la previsione della qualità e quantità delle sanzioni penali appartengono alla discrezionalità del legislatore con l'unico limite della manifesta irragionevolezza, la previsione di una sanzione penale per la circolazione di un veicolo privo di documento di circolazione, perché ritirato, non appare di per sé irragionevole; ed in quanto - relativamente all'ipotesi di ritiro del documento di circolazione per omessa annotazione del trasferimento di proprietà, la sanzione penale non è prevista dal legislatore come conseguenza immediata di tale omissione, ma come sanzione per il fatto che taluno si sia posto alla guida del veicolo nel periodo in cui il documento era stato ritirato, sicché non appare irragionevole che il legislatore, pur nella varietà delle soluzioni astrattamente ipotizzabili, abbia ritenuto di prevedere una sanzione amministrativa per l'ipotesi di guida di un veicolo il cui documento di circolazione non sia stato aggiornato nei tempi stabiliti (art. 94 d.lgs. n. 285 del 1992, come modif. dall'art. 17 l. n. 449 del 1997) e una sanzione penale per la reiterazione della medesima condotta dopo che il documento, a causa dell'omesso adeguamento, sia stato ritirato. - S. n. 67/1992; O. nn. 220/1996, 456/1997, 115/1998. red.: S. Di Palma

    Art. 216 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 132 c.p. · Art. 133 c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

15 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 15 gennaio 2021 — oggiin vigoreper 6 anni
  2. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  3. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  4. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  5. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  6. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  7. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  8. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
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  10. 14 gennaio 2005 — 24 gennaio 2006per un anno
  11. 30 giugno 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  12. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  13. 15 gennaio 2000 — 14 gennaio 2003per 3 anni
  14. 1 ottobre 1993 — 15 gennaio 2000per 6 anni
  15. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 1993 al 15 gennaio 2000. 16 parole tolte, 67 parole aggiunte.

… nella carta di circolazione o nel certificato di idoneita' tecnica per le macchine agricoletolto: , o nella patente. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si … documento di circolazione e' ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro tolto: di aggiunto: si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, e' punito con tolto: l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila aggiunto: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro della targa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art216 · fonte del testo

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