Art. 208 c.d.s. — Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

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I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonche' da funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:

  • a)fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attivita' connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalita' di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e per iniziative ed attivita' di promozione della sicurezza della circolazione;
  • b)al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;
  • c)al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneita' alla conduzione dei ciclomotori. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalita'. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri indicati nel comma 1 e' devoluta alle finalita' di cui al comma 2 ((per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi)), nonche' al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilita' ciclistica nonche', in misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili pedoni e ciclisti. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle predette finalita'. Le determinazioni sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per i comuni la comunicazione e' dovuta solo da parte di quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero dei delle infrastrutture e dei trasporti.

Testo in vigore dal 23 agosto 2005 al 1 gennaio 2007

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 426/2000

    Questione infondata
    17 ottobre 2000

    Con l'art. 208, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 285 del 1992, il legislatore non ha affatto inteso costituire un fondo a disposizione del personale del Corpo di polizia municipale, bensì un fondo speciale - alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada - a disposizione degli enti locali per provvedere, secondo la discrezionalità ad essi riconosciuta dal successivo comma 4, a specifiche finalità. Le determinazioni degli enti sono quindi condizionate dall'esistenza di tali risorse e non hanno alcun legame con la loro destinazione a scopi assistenziali e previdenziali a favore degli agenti della polizia locale, cosicché è escluso che possa parlarsi di una attività di accertamento nell'interesse personale degli accertatori, la quale, invece, è sempre svolta nell'interesse obiettivo dell'ente, è soggetta in ogni caso al rispetto della legge, sotto il controllo del giudice, ed è vincolata, o, al più, qualificata da discrezionalità meramente tecnica. Non è pertanto fondata - in riferimento agli artt. 97 e 3 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 208, comma 2, lettera a), e comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 109 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nella parte in cui consente di destinare a previdenza integrativa del personale di polizia municipale una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada. A.M.M.

    Art. 208 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  6. 1 gennaio 2007 — 8 agosto 2009per 3 anni
  7. 23 agosto 2005 — 1 gennaio 2007per un anno
  8. 30 giugno 2003 — 23 agosto 2005per 2 anni
  9. 1 gennaio 2001 — 30 giugno 2003per 2 anni
  10. 31 dicembre 1999 — 1 gennaio 2001per un anno
  11. 1 gennaio 1999 — 31 dicembre 1999per 12 mesi
  12. 7 novembre 1998 — 1 gennaio 1999per un mese
  13. 1 ottobre 1993 — 7 novembre 1998per 5 anni
  14. 13 febbraio 1993 — 1 ottobre 1993per 8 mesi
  15. 18 maggio 1992 — 13 febbraio 1993testo originarioper 9 mesi

Che cosa è cambiato dal 23 agosto 2005

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2003 al 23 agosto 2005. 28 parole aggiunte.

… altri indicati nel comma 1 e' devoluta alle finalita' di cui al comma 2 aggiunto: per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi, nonche' al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art208 · fonte del testo

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