Art. 208 c.d.s. — Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

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I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonche' da funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:

  • a)al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'ottanta per cento del totale annuo, definito a norma dell'art. 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale ( CCISS) istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per la redazione dei piani urbani di traffico, per finalita' di educazione stradale e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
  • b)alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura del venti per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi e ricerche sulla sicurezza del veicolo. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalita'. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate. I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti alle finalita' di cui al comma 2, nonche' al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'art. 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e ((...)) alla realizzazione di interventi a favore della mobilita' ciclistica. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinarsi alle suindicate finalita'. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici; per i comuni la comunicazione e' dovuta solo da quelli con popolazione superiore a cinquemila abitanti. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 1999

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 426/2000

    Questione infondata
    17 ottobre 2000

    Con l'art. 208, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 285 del 1992, il legislatore non ha affatto inteso costituire un fondo a disposizione del personale del Corpo di polizia municipale, bensì un fondo speciale - alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada - a disposizione degli enti locali per provvedere, secondo la discrezionalità ad essi riconosciuta dal successivo comma 4, a specifiche finalità. Le determinazioni degli enti sono quindi condizionate dall'esistenza di tali risorse e non hanno alcun legame con la loro destinazione a scopi assistenziali e previdenziali a favore degli agenti della polizia locale, cosicché è escluso che possa parlarsi di una attività di accertamento nell'interesse personale degli accertatori, la quale, invece, è sempre svolta nell'interesse obiettivo dell'ente, è soggetta in ogni caso al rispetto della legge, sotto il controllo del giudice, ed è vincolata, o, al più, qualificata da discrezionalità meramente tecnica. Non è pertanto fondata - in riferimento agli artt. 97 e 3 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 208, comma 2, lettera a), e comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 109 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nella parte in cui consente di destinare a previdenza integrativa del personale di polizia municipale una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada. A.M.M.

    Art. 208 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Versioni nel tempo

15 versioni dal 1992

1992oggi
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  2. 10 novembre 2021 — 14 dicembre 2024per 3 anni
  3. 31 luglio 2021 — 10 novembre 2021per 3 mesi
  4. 13 agosto 2010 — 31 luglio 2021per 11 anni
  5. 8 agosto 2009 — 13 agosto 2010per un anno
  6. 1 gennaio 2007 — 8 agosto 2009per 3 anni
  7. 23 agosto 2005 — 1 gennaio 2007per un anno
  8. 30 giugno 2003 — 23 agosto 2005per 2 anni
  9. 1 gennaio 2001 — 30 giugno 2003per 2 anni
  10. 31 dicembre 1999 — 1 gennaio 2001per un anno
  11. 1 gennaio 1999 — 31 dicembre 1999per 12 mesi
  12. 7 novembre 1998 — 1 gennaio 1999per un mese
  13. 1 ottobre 1993 — 7 novembre 1998per 5 anni
  14. 13 febbraio 1993 — 1 ottobre 1993per 8 mesi
  15. 18 maggio 1992 — 13 febbraio 1993testo originarioper 9 mesi

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1998 al 1 gennaio 1999. 11 parole tolte.

… di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza etolto: , in misura non inferiore al 20 per cento dei proventi stessi,aggiunto: ... alla realizzazione di interventi a favore della mobilita' ciclistica. Gli stessi enti determinano …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art208 · fonte del testo

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