Codice della strada

Art. 203 c.d.s. — Ricorso al prefetto

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Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e puo' essere richiesta l'audizione personale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360. (( Il ricorso di cui al comma 1 puo' essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, e' tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresi' corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso. )) Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla meta' del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

Testo in vigore dal 13 agosto 2003 al 10 novembre 2021

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 203 c.d.s., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 2857/2026

    9 febbraio 2026

    In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, l'estinzione del potere sanzionatorio conseguente alla tardiva notificazione del verbale di accertamento può essere fatta valere solo con la tempestiva opposizione al predetto verbale, e non anche con l'opposizione alla successiva ordinanza ingiunzione, non essendovi, a differenza che nel caso di omessa notifica, ragioni di tutela del destinatario della sanzione che impongano di attendere la notifica della cartella di pagamento, e costituendo la notifica tempestiva del verbale un requisito di validità, ma non di esistenza, del titolo esecutivo dallo stesso integrato, il cui rimedio tipico è dato dalla sua opposizione.

    Art. 203 c.d.s. · Art. 201 c.d.s. · Art. 202 c.d.s. · Art. 204-bis c.d.s.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 462/2006

    Questione infondata
    28 dicembre 2006

    È manifestamene inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 203, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, contestato, in rapporto agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare il termine per la proposizione dell'opposizione avanti all'autorità amministrativa avverso il verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, non prevede un termine più lungo per il residente all'estero. Infatti, il giudizio a quo si svolge dinanzi all'autorità giudiziaria, che non deve fare applicazione della norma impugnata, concernente la diversa fattispecie dell'impugnazione dinanzi al prefetto.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 203 c.d.s. · Art. 204-bis c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 218/1997

    Questione infondata
    3 luglio 1997

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dichiarata non fondata in una fattispecie analoga (nella specie, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, riferita agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 203, ult. co., del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui consente l'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura della metà del massimo edittale, in assenza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria che valuti la sussistenza del fatto e che gradui la sanzione, sulla base del principio per cui il giudice nel respingere l'opposizione all'ordinanza ingiunzione prefettizia- e quindi anche alla cartella esattoriale avverso cui è riconosciuta piena e immediata tutela giurisdizionale - non è vincolato ad alcun limite per la determinazione della sanzione). red.: F. Mangano

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 203 c.d.s. · Art. 11 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 437/1995

    Questione infondata
    21 settembre 1995

    Nei casi di infrazione alle norme del codice della strada in cui, per l'omesso pagamento della sanzione in misura ridotta e la mancata proposizione del ricorso al prefetto, il verbale di accertamento secondo il disposto degli impugnati artt. 203, comma 3, e 206 del nuovo codice della strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, costituisce titolo esecutivo, alla stregua degli stessi principi - per cui il mancato preventivo esperimento del ricorso al prefetto, in quanto previsto senza una espressa comminatoria di decadenza, non può precludere l'azione giudiziaria - in base ai quali la Corte ha più volte riconosciuto, con interpretazione adeguatrice, la ammissibilità della opposizione avverso la cartella esattoriale, deve ritenersi - con interpretazione anche in ciò adeguatrice - che quando - come nel caso di specie - la opposizione alla cartella esattoriale sia stata proposta, sia consentito al giudice - in virtù del rinvio operato dall'art. 205, comma 3, del codice della strada, come modificato dall'art. 107 del d.lg. n. 360 del 1993, all'art. 22 della legge n. 689 del 1981 - di disporre la sospensione dell'esecuzione. Sicché vanno respinte - in quanto formulate in base al contrario assunto - le proposte censure di incostituzionalità. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 113 e 3 Cost., degli artt. 203, comma 3, e 206, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 53 e 54, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602). - Sulla esperibilità, nelle ipotesi suddette, del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale, v. S. nn. 255/1994 e 311/1994, nonché O. n. 315/1995. Per la illegittimità costituzionale, non essendo praticabile una interpretazione adeguatrice, di norma che, in ordine alla riscossione di entrate non tributarie dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, richiamando le disposizioni in vigore per la riscossione delle imposte dirette, impediva all'autorità giudiziaria di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali, v. quindi S. n. 318/1995. red.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 203 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 13 agosto 2003

Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 1993 al 13 agosto 2003. 27 parole tolte, 113 parole aggiunte.

… essere richiesta l'audizione personale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360. Il aggiunto: ricorso di cui al comma 1 puo' essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione. Il responsabile dell'ufficio o del comando tolto: indicati nel comma 1 aggiunto: cui appartiene l'organo accertatore, e' tenuto a trasmettere gli atti al prefetto tolto: entro trenta aggiunto: nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorsotolto: , con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, nonche' con ogni altro elemento utile alla decisione, anche se fornito dal ricorrente aggiunto: nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresi' corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art203 · fonte del testo

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