Codice della strada

Art. 117 c.d.s. — Limitazioni nella guida

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 2003 al 14 gennaio 2005. Leggi il testo vigente →

Al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla data del conseguimento della patente stessa e comunque prima di aver raggiunto l'eta' di venti anni, non e' consentita la guida di motocicli di potenza superiore a 25 kW e/o di potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/kg. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non e' consentito il superamento della velocita' di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1 e 2. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice. Le limitazioni alla guida e alla velocita' sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 1 APRILE 1995, N. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 1995, N. 204. Il titolare di patente di guida italiana che, nei primi tre anni dal conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto l'eta' di venti anni, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocita' di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 68,25 a € 275,10)). La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validita' della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 12 19 29 43 52

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 204

12

Il D.L. 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 204, ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Non sono punibili le infrazioni per violazione dell'articolo 117, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, vigente prima della data di entrata in vigore della modifica apportata dal presente articolo."

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Decreto 24 dicembre 2002

52

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Testo in vigore dal 14 gennaio 2003 al 14 gennaio 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 117 c.d.s., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13834/2026

    12 maggio 2026

    La clausola inserita in un contratto di assicurazione della r.c.a., la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti "non abilitati alla guida", non trova applicazione nel caso del conducente che, avendo conseguito l'abilitazione alla guida da meno di un anno, si ponga alla guida di un veicolo con rapporto potenza/tara superiore a 55 kw/t, non potendo essere equiparato a chi non abbia mai conseguito la suddetta abilitazione.

    Art. 117 c.d.s. · Art. 1362 c.c. · Art. 116 c.d.s. · Art. 1917 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 76/2000

    Questione infondata
    22 marzo 2000

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - del combinato disposto dell'art. 117, commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2, dell'art. 136, comma 7, e dell'art. 142, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in quanto, premesso che la patente rilasciata da uno stato estero può avere rilievo giuridico nel nostro ordinamento solo attraverso la sua conversione e che, ove non sussistano le condizioni richieste dalla legge per tale conversione (v. art. 136 del nuovo codice della strada), lo straniero, sia pure munito di patente di guida estera, che consegua quella italiana, dovrà essere considerato, nel triennio dal conseguimento, come gli altri "neopatentati" ed assoggettato al relativo regime giuridico; il lamentato diverso trattamento sanzionatorio riservato al titolare di patente valida all'estero - che può circolare liberamente in Italia alla sola condizione di avervi stabilito la propria residenza da più di un anno - rispetto a colui il quale abbia deciso, per necessità o per scelta di conseguire la patente italiana, non implica alcuna violazione del principio di eguaglianza, che "impone che situazioni eguali siano trattate allo stesso modo e che siano, invece, disciplinate diversamente le situazioni differenti". - Cfr. S. nn. 121/1973 e 285/1992.

    Art. 3 cost. · Art. 16 cost. · Art. 117 c.d.s. · Art. 130 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 74/2000

    Questione infondata
    17 marzo 2000

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo introdotto dall'art. 117 del decreto legislativo n. 360 del 1993, sollevata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dal Pretore di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così…

    Art. 3 cost. · Art. 205 c.d.s. · Art. 217 c.d.s. · Art. 218 c.d.s.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

29 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 14 dicembre 2024 — oggiin vigoreper un anno
  2. 16 giugno 2022 — 14 dicembre 2024per 2 anni
  3. 10 novembre 2021 — 16 giugno 2022per 7 mesi
  4. 15 gennaio 2021 — 10 novembre 2021per 10 mesi
  5. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  6. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  7. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  8. 19 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per un anno
  9. 15 gennaio 2013 — 19 gennaio 2013per 4 giorni
  10. 15 maggio 2011 — 15 gennaio 2013per un anno
  11. 15 gennaio 2011 — 15 maggio 2011per 4 mesi
  12. 13 agosto 2010 — 15 gennaio 2011per 5 mesi
  13. 28 febbraio 2010 — 13 agosto 2010per 6 mesi
  14. 8 agosto 2009 — 28 febbraio 2010per 7 mesi
  15. 1 marzo 2009 — 8 agosto 2009per 5 mesi
  16. 3 agosto 2008 — 1 marzo 2009per 7 mesi
  17. 31 dicembre 2007 — 3 agosto 2008per 7 mesi
  18. 4 ottobre 2007 — 31 dicembre 2007per 3 mesi
  19. 14 gennaio 2007 — 4 ottobre 2007per 9 mesi
  20. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  21. 14 gennaio 2003 — 14 gennaio 2005per 2 anni
  22. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  23. 12 gennaio 1999 — 14 gennaio 2001per 2 anni
  24. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  25. 2 aprile 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  26. 24 gennaio 1995 — 2 aprile 1995per 2 mesi
  27. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  28. 9 febbraio 1993 — 1 ottobre 1993per 8 mesi
  29. 18 maggio 1992 — 9 febbraio 1993testo originarioper 9 mesi

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 2001 al 14 gennaio 2003. 7 parole tolte, 5 parole aggiunte.

… al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: L. 127.020 a L. 508.070 aggiunto: € 68,25 a € 275,10. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validita' della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 24 dicembre 2002

    Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art117 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari