Art. 20 c.p.i. — Diritti conferiti dalla registrazione

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I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facolta' di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attivita' economica:

  • a)un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso e' stato registrato;
  • b)un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
  • c)un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio puo' in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicita'. Il commerciante puo' apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non puo' sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.

Testo in vigore dal 4 marzo 2005 al 23 marzo 2019

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 20 c.p.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12772/2026

    5 maggio 2026

    In tema di marchi d'impresa, la pacifica convivenza pluriennale tra segni distintivi può rivelarsi idonea a radicare la diffusa consapevolezza, presso il pubblico dei consumatori o degli utenti, della differente provenienza dei prodotti o dei servizi commercializzati, escludendo, con ciò, il rischio di confusione e il conseguente pregiudizio alla funzione distintiva del marchio di cui viene richiesta la tutela, dovendosi altresì ritenere che l'accertamento di fatto relativo a detta pacifica convivenza sfugga al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Commissione dei ricorsi che - in riforma rispetto alla decisione negativa dell'Ufficio italiano brevetti e marchi - aveva accolto la domanda di registrazione di un marchio, facendo riferimento all'insussistente rischio di confusione derivante dalla protratta coesistenza del medesimo "cuore distintivo" fra diverse famiglie di marchi).

    Art. 20 c.p.i. · Art. 12 c.p.i. · Art. 2569 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 27 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14095/2025

    27 maggio 2025

    In presenza di un marchio complesso, benché la valutazione della somiglianza tra i segni non possa limitarsi a prendere in considerazione solo una componente e a paragonarla con quella dell'altro, occorrendo procedere all'esame dei segni in conflitto considerati ciascuno nel suo insieme, ciò non esclude che l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere influenzata da una o più delle sue componenti e in tali casi, laddove tutte le altre componenti assumano un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza possa essere affidata al solo esame di tali componenti. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, giudicando della contraffazione di un marchio complesso contenente una parte denominativa ed una figurativa, aveva ricondotto la capacità distintiva del marchio all'elemento figurativo rappresentato da un cane bassotto, desumendone la sussistenza del rischio di confusione tra i segni in conflitto).

    Art. 20 c.p.i. · Art. 12 c.p.i. · Art. 2569 c.c. · Art. 2598 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 82 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11031/2025

    27 aprile 2025

    Marchi UE - Valore ornamentale - Limiti. In tema di segni distintivi, la percezione da parte del pubblico di un segno come ornamento non rappresenta un ostacolo alla protezione conferita dagli artt. 20, lett. b), c.p.i. e 9, par. 2, del Regolamento Marchi UE, allorché, nonostante il suo carattere decorativo, il detto segno presenti una somiglianza con il marchio registrato tale che il pubblico interessato possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese collegate economicamente.

    Art. 20 c.p.i. · Art. 2598 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 45 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 630/2025

    10 gennaio 2025

    In tema di marchi di impresa, l'inclusione di due prodotti nella stessa classe merceologica non è idonea a provarne l'affinità, essendo necessario che gli stessi siano strutturalmente diretti a soddisfare una specifica domanda di mercato, tanto da risultare sostituibili tra loro, essendo prodotti affini, ai sensi degli artt. 12 e 20 del d.lgs. n. 30 del 2005, quelli che, per natura e destinazione, risultano fungibili tra loro in maniera tale che la mancanza di precisa distinzione tra i segni identificativi ne comporta il rischio di confusione. (Principio applicato a caffè e surrogato di caffè, ritenuti prodotti affini e, quindi, in concorrenza, in quanto sostituibili tra loro con effetti e risultati analoghi).

    Art. 20 c.p.i. · Art. 12 c.p.i. · Art. 25 c.p.i.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 21 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art20 · fonte del testo

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