Art. 73 c.c.i.i. — Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione

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In caso di revoca dell'omologazione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 puo' essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.

Testo in vigore dal 14 febbraio 2019 al 28 settembre 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art73 · fonte del testo

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