Art. 7 c.c.i.i. — Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 febbraio 2019 al 15 luglio 2022. Leggi il testo vigente →

[1]Le domande dirette alla regolazione della crisi o dell'insolvenza sono trattate in via d'urgenza e in un unico procedimento; a tal fine ogni domanda sopravvenuta va riunita a quella gia' pendente. Nel caso di proposizione di piu' domande, il tribunale tratta in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che nel piano sia espressamente indicata la convenienza per i creditori e che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata. Oltre che nei casi di conversione previsti dal presente codice, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale quando eventuali domande alternative di regolazione della crisi non sono accolte ed e' accertato lo stato di insolvenza. Allo stesso modo il tribunale procede nei casi di revoca dei termini concessi dal giudice ai sensi dell'articolo 44 e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2.

[2]-------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.

Testo in vigore dal 14 febbraio 2019 al 15 luglio 2022

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 7 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30903/2025

    25 novembre 2025

    La domanda di liquidazione giudiziale proposta dagli amministratori della società debitrice al solo scopo di danneggiare, attraverso la rovinosa liquidazione dei suoi beni, la massa dei creditori o una parte di essi può essere qualificata in termini di abuso del processo solamente nei confronti dei creditori, non anche nei confronti dei soci, in quanto questi ultimi subiscono le conseguenze della liquidazione concorsuale solo in termini riflessi di perdita del valore e della redditività della partecipazione sociale. (Nel caso di specie, confermando la sentenza della Corte d'appello, la S.C. ha negato che ricorresse l'ipotesi di abuso processuale, non essendo emersi con certezza né i presupposti di ammissione ad altra procedura né la dolosa pretermissione - da parte dell'amministratore delegato - di valutazioni in ordine ai presupposti della liquidazione giudiziale, con danno del socio, restando comunque ferma la legittimazione dello stesso ad impugnare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2, lett. a) e b), c.c.i.i. ed a reagire avverso le scelte gestorie assunte dall'amministratore in violazione dei doveri inerenti alla carica).

    Art. 7 c.c.i.i.

    Rassegna di novembre 2025, p. 39 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di novembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari