Art. 63 c.c.i.i. — Transazione su crediti tributari e contributivi

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Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore puo' proporre ((il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonche' dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori)). In tali casi l'attestazione del professionista indipendente ((...)), relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. La proposta di transazione ((...)), unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 e' depositata presso gli uffici indicati all'articolo 88, comma 3. Alla proposta di transazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta e' espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adesione alla proposta e' espressa dalla competente direzione interregionale, regionale e interprovinciale con la sottoscrizione dell'atto negoziale. L'atto e' sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso cosi' espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. ((Ai fini del comma 2-bis)), l'eventuale adesione deve intervenire entro ((novanta)) giorni dal deposito della proposta di transazione ((...)). (( Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. )) La transazione ((...)) conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione e' risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro ((sessanta giorni)) dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Testo in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 63 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5918/2026

    16 marzo 2026

    In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti con omologazione forzosa, ai sensi degli artt. 57 e 63 CCII, nonché dell'art. 1-bis del d.l. n. 69 del 2023 (conv., con modif., dalla l. n. 103 del 2023), nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 136 del 2024, l'intervento sostitutivo del tribunale, in caso di mancata adesione del creditore pubblico, presuppone il previo raggiungimento di un accordo con gli altri creditori; ne consegue che, in difetto di tale accordo, non è configurabile il giudizio di decisività della mancata adesione del creditore pubblico, atteso che il meccanismo del cram down è funzionalmente correlato alla verifica del carattere determinante di tale adesione, ai fini del raggiungimento delle percentuali legali.

    Art. 63 c.c.i.i. · Art. 57 c.c.i.i.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 51 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4365/2026

    26 febbraio 2026

    In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e 63 CCII (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), la verifica compiuta dal giudice di merito sull'intento del debitore di utilizzare l'istituto concorsuale con finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle previste dall'ordinamento, si traduce in un'indagine di fatto, censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione e nei limiti in cui tale vizio è ancora utilmente deducibile. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società debitrice avverso la decisione della Corte d'appello di non omologare l'accordo di ristrutturazione, in quanto contemplante una mera falcidia dei crediti spettanti all'Agenzia delle Entrate, imposta a quest'ultima anche in mancanza di adesione, attraverso un'istanza di omologazione forzosa - c.d. cram down – non correlata ad una contestuale ristrutturazione del debito residuo di altri creditori).

    Art. 63 c.c.i.i. · Art. 57 c.c.i.i.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 39 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 2019 al 15 luglio 2022. 65 parole tolte, 130 parole aggiunte in 2 capoversi.

Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore puo' proporre tolto: una transazione fiscale aggiunto: il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonche' dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente tolto: in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o),aggiunto: ..., relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento … circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. La proposta di transazione tolto: fiscaleaggiunto: ..., unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 e' depositata … 1999, n. 112. L'assenso cosi' espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini tolto: dell'articolo 48, comma 5 aggiunto: del comma 2-bis, l'eventuale adesione deve intervenire entro tolto: sessanta aggiunto: novanta giorni dal deposito della proposta di transazione tolto: fiscaleaggiunto: .... Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. La transazione tolto: fiscaleaggiunto: ... conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione e' risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro tolto: novanta aggiunto: sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorietolto: .

tolto: -------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art63 · fonte del testo

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