Art. 38 c.c.i.i. — Iniziativa del pubblico ministero

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[1]Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza. L'autorita' giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.

[2]-------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.

Testo in vigore dal 14 febbraio 2019 al 15 luglio 2022

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 38 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30904/2025

    25 novembre 2025

    In tema di liquidazione giudiziale, l'iniziativa del P.M., ai sensi dell'art. 38 c.c.i.i., ha natura autonoma rispetto a quella dei creditori, nonché rispetto alla segnalazione del giudice, dovendo escludersi qualsiasi automatismo tra tale segnalazione e l'iniziativa, che viene promossa all'esito di valutazione autonoma circa la fondatezza della notizia e prende data dal momento in cui il P.M. esercita il proprio potere-dovere di chiedere l'apertura della procedura concorsuale.

    Art. 38 c.c.i.i.

    Rassegna di novembre 2025, p. 40 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di novembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art38 · fonte del testo

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