Art. 200 c.c.i.i. — Avviso ai creditori e agli altri interessati

Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale ((con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 1, per i soggetti ivi indicati,)) e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:

  • a)che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalita' indicate nell'articolo 201, anche senza l'assistenza di un difensore;
  • b)la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
  • c)ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, nonche' della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e);
  • d)che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
  • e)il domicilio digitale ((della procedura)). Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione puo' essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente. ((Se il creditore ha sede o risiede nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europeo la comunicazione contiene le informazioni di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015)).

Testo vigente dal 28 settembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024. 32 parole tolte, 55 parole aggiunte in 2 capoversi.

… mobili e immobili di proprieta' o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudizialetolto: , per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e aggiunto: con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 1, per i soggetti ivi indicati, e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:

e) il domicilio digitale tolto: assegnato alla aggiunto: della procedura. Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione puo' essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistenteaggiunto: . Se il creditore ha sede o risiede nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europeo la comunicazione contiene le informazioni di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art200 · fonte del testo

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