Art. 64 c.a.d. — Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID). 28 (( Il sistema SPID e' costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai servizi in rete. )) Il sistema SPID e' adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita' definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, e' altresi' riconosciuta alle imprese, secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

  • a)al modello architetturale e organizzativo del sistema;
  • b)alle modalita' e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
  • c)agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e imprese ((...));28
  • d)alle modalita' di adesione da parte di cittadini e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;28
  • e)ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di servizi in rete;
  • f)alle modalita' di adesione da parte delle imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. (( Un atto giuridico puo' essere posto in essere da un soggetto identificato mediante SPID, nell'ambito di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l'acquisizione della sua volonta'. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico. Le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono identificazione informatica. L'accesso di cui al comma 2-octies puo' avvenire anche con la carta di identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi. )) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.11
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

11

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione al comma 3 del presente articolo, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".

D.Lga. 26 agosto 2016, n. 179

28

Il D.Lga. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61, comma 2, lettera d)) che l'espressione «cittadini e imprese», ovunque ricorra, si intende come «soggetti giuridici».

Testo in vigore dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018

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Versioni nel tempo

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  2. 10 novembre 2021 — 30 giugno 2022per 8 mesi
  3. 11 settembre 2021 — 10 novembre 2021per 2 mesi
  4. 31 luglio 2021 — 11 settembre 2021per un mese
  5. 15 settembre 2020 — 31 luglio 2021per 11 mesi
  6. 17 luglio 2020 — 15 settembre 2020per 2 mesi
  7. 27 gennaio 2018 — 17 luglio 2020per 2 anni
  8. 14 settembre 2016 — 27 gennaio 2018per un anno
  9. 21 agosto 2013 — 14 settembre 2016per 3 anni
  10. 27 febbraio 2011 — 21 agosto 2013per 2 anni
  11. 25 gennaio 2011 — 27 febbraio 2011per un mese
  12. 28 febbraio 2010 — 25 gennaio 2011per 11 mesi
  13. 4 luglio 2009 — 28 febbraio 2010per 8 mesi
  14. 1 marzo 2009 — 4 luglio 2009per 4 mesi
  15. 1 marzo 2008 — 1 marzo 2009per un anno
  16. 1 gennaio 2008 — 1 marzo 2008per 2 mesi
  17. 14 maggio 2006 — 1 gennaio 2008per un anno
  18. 16 maggio 2005 — 14 maggio 2006testo originarioper 12 mesi

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 2013 al 14 settembre 2016. 1 parola tolta, 497 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: . 3aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID). Il sistema SPID e' costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai servizi in rete. Il sistema SPID e' adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita' definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, e' altresi' riconosciuta alle imprese, secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

aggiunto: a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;

aggiunto: b) alle modalita' e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;

aggiunto: c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e imprese...;

aggiunto: d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;

aggiunto: e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di servizi in rete;

aggiunto: f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. Un atto giuridico puo' essere posto in essere da un soggetto identificato mediante SPID, nell'ambito di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l'acquisizione della sua volonta'. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico. Le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono identificazione informatica. L'accesso di cui al comma 2-octies puo' avvenire anche con la carta di identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lga. 26 agosto 2016, n. 179

    Il D.Lga. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61, comma 2, lettera d)) che l'espressione «cittadini e imprese», ovunque ricorra, si intende come «soggetti giuridici».

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art64 · fonte del testo

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