Art. 64 c.a.d. — Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

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La carta d'identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica. 2.Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purche' tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. L'accesso con carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi e' comunque consentito indipendentemente dalle modalita' di accesso predisposte dalle singole amministrazioni. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.11

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

11

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione al comma 3 del presente articolo, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".

Testo in vigore dal 27 febbraio 2011 al 21 agosto 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

18 versioni dal 2005

2005oggi
  1. 30 giugno 2022 — oggiin vigoreper 4 anni
  2. 10 novembre 2021 — 30 giugno 2022per 8 mesi
  3. 11 settembre 2021 — 10 novembre 2021per 2 mesi
  4. 31 luglio 2021 — 11 settembre 2021per un mese
  5. 15 settembre 2020 — 31 luglio 2021per 11 mesi
  6. 17 luglio 2020 — 15 settembre 2020per 2 mesi
  7. 27 gennaio 2018 — 17 luglio 2020per 2 anni
  8. 14 settembre 2016 — 27 gennaio 2018per un anno
  9. 21 agosto 2013 — 14 settembre 2016per 3 anni
  10. 27 febbraio 2011 — 21 agosto 2013per 2 anni
  11. 25 gennaio 2011 — 27 febbraio 2011per un mese
  12. 28 febbraio 2010 — 25 gennaio 2011per 11 mesi
  13. 4 luglio 2009 — 28 febbraio 2010per 8 mesi
  14. 1 marzo 2009 — 4 luglio 2009per 4 mesi
  15. 1 marzo 2008 — 1 marzo 2009per un anno
  16. 1 gennaio 2008 — 1 marzo 2008per 2 mesi
  17. 14 maggio 2006 — 1 gennaio 2008per un anno
  18. 16 maggio 2005 — 14 maggio 2006testo originarioper 12 mesi

Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 2011 al 27 febbraio 2011.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione al comma 3 del presente articolo, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art64 · fonte del testo

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