Codice dell’ambiente

Art. 133 t.u.a. — sanzioni amministrative

Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato ((e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, commi 2 e 3,)), nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorita' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione e' da seicento euro a tremila euro. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1((e di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 2,)), effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo 109, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga l'attivita' di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro. Salvo che il fatto costituisca reato, fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 112, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni di cui all'articolo 170, comma 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 127, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a trentamila euro chiunque:

  • a)nell'effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento o sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2;
  • b)effettui le medesime operazioni prima dell'approvazione del progetto di gestione. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila euro. Nei casi di particolare tenuita' la sanzione e' ridotta ad un quinto. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Testo vigente dal 11 aprile 2014

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 133 t.u.a., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12790/2026

    5 maggio 2026

    In tema di sanzioni amministrative in materia di scarichi di acque reflue urbane, la linea di demarcazione tra scolmatore lecitamente funzionante e scarico va individuata nelle modalità di attivazione del primo, che integra un sistema di emergenza idraulica solo se connesso a fenomeni meteorici eccezionali, mentre la sua utilizzazione in condizioni climatiche normali, quale strumento ordinario di gestione del refluo, lo riconduce alla nozione di scarico illecito, in contrasto con la disciplina interna e con i principi eurounitari che impongono, in condizioni ordinarie, la raccolta e il trattamento della totalità delle acque reflue urbane.

    Art. 133 t.u.a. · Art. 124 t.u.a.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12792/2026

    5 maggio 2026

    In tema di sanzioni amministrative in materia di scarichi, le modalità tecniche di campionamento e analisi previste dalla normativa di settore non hanno carattere cogente, sicché la loro inosservanza, in assenza di espressa previsione di invalidità, non determina la nullità delle operazioni, le quali hanno funzione meramente strumentale all'accertamento del rispetto dei limiti di emissione, da compiersi sulla base della complessiva valutazione degli elementi acquisiti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto illegittima l'ordinanza- ingiunzione per il mancato rispetto della "raccomandazione" relativa al tempo massimo di conservazione del campione di "Escherichia Coli" di 18 ore, senza considerare l'"obbligo", ritenuto congruo ai fini dell'attendibilità delle analisi, del diverso termine di 24 ore).

    Art. 133 t.u.a. · Art. 101 t.u.a.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 33/2016

    Questione inammissibile
    17 febbraio 2016

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 24 febbraio 2012, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere s) ed l), e terzo comma, della Costituzione, dal Tribun…

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 133 t.u.a. · Art. 117 t.u.a.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 11 aprile 2014

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 2006 al 11 aprile 2014. 1 parola tolta, 22 parole aggiunte.

Chiunque, salvo che il fatto costituisca reatotolto: , aggiunto: e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, commi 2 e 3,, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle … che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma tolto: 1 aggiunto: 1e di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 2,, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art133 · fonte del testo

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