Art. 125 t.u.a. — domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali

La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere corredata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di acqua da scaricare, dalla tipologia del ricettore, dalla individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo, dalla descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, e dalla indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonche' dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda di cui al comma 1 deve altresi' indicare:

  • a)la capacita' di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione o la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, oppure la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacita' di produzione dev'essere indicata con riferimento alla massima capacita' oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
  • b)il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

Testo vigente dal 14 aprile 2006

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 125 t.u.a., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12566/2026

    4 maggio 2026
    • Atti amministrativi

    In tema di autorizzazione allo scarico di acque reflue, l'atto autorizzatorio non ha natura recettizia, non rientrando tra i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati di cui all'art. 21-bis della legge n. 241 del 1990 ma, avendo carattere ampliativo e costitutivo di una situazione giuridica prima inesistente, la sua efficacia decorre dal momento della sua adozione e non da quello della comunicazione al destinatario, restando irrilevante la previsione di prescrizioni a suo carico.

    Art. 125 t.u.a. · Art. 21-bis l. 241/1990 · Art. 124 t.u.a. · Art. 208 t.u.a.

    Rassegna di maggio 2026, p. 66 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

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Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art125 · fonte del testo

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