Art. 110 t.u.a. — trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane

Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, e' vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti. In deroga al comma 1, l'autorita' competente, d'intesa con ((l'ente di governo dell'ambito)), in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacita' residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorita' competente ai sensi dell'articolo 124, e' comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacita' depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purche' provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:

  • a)rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
  • b)rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;
  • c)materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonche' quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente. L'attivita' di cui ai commi 2 e 3 puo' essere consentita purche' non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacita' residua dell'impianto e le caratteristiche e quantita' dei rifiuti che intende trattare. L'autorita' competente puo' indicare quantita' diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. L'autorita' competente provvede altresi' all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3. Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 si applica l'apposita tariffa determinata ((dall'ente di governo dell'ambito)). Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b), che e' tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla vigente normativa in materia di rifiuti. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei commi 3 e 5, tratta rifiuti e' soggetto all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.

Testo vigente dal 12 novembre 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 12 novembre 2014

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 2006 al 12 novembre 2014. 4 parole tolte, 8 parole aggiunte in 2 capoversi.

… per lo smaltimento di rifiuti. In deroga al comma 1, l'autorita' competente, d'intesa con tolto: l'Autorita' d'ambito aggiunto: l'ente di governo dell'ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacita' residua di trattamento, …

… dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 si applica l'apposita tariffa determinata tolto: dall'Autorita' d'ambito aggiunto: dall'ente di governo dell'ambito. Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art110 · fonte del testo

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